POS. V Prot._______________/232.02.11

OGGETTO: Enti parco. Stipula di contratti di conferimento di incarichi dirigenziali.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

PALERMO



1. Con nota prot. 62695/S. 6-UO 6.2 del 18 ottobre 2002 codesto Dipartimento, nel premettere che l'Ente parco xxxx, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni regolamentari relative alla propria organizzazione amministrativa -in ossequio all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10- ha ritenuto di dover procedere all'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la sottoscrizione dei contratti individuali (con le cautele del caso in vista della nuova strutturazione organizzativa regolamentare) prevedendo soltanto il trattamento economico fisso di cui all'art. 36 del C.C.R.L-Dirigenza con esclusione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40 del C.C.R.L-Dirigenza per la preposizione ad uffici dirigenziali non generali, ha chiesto allo Scrivente di esprimersi "sulla possibilità per gli Enti Parco regionali di procedere, in assenza di linee guida transitorie e del regolamento di cui all'art. 1 della citata l.r. 10/2000, alla stipula di contratti così come ritenuto dall'Ente Parco xxxx".

Alla richiesta di consultazione è stata allegata la deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente parco, relativa alla fattispecie sottoposta.
Sulla problematica codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento.





2. Sulla questione sottoposta, si evidenzia che la Presidenza della Regione - Assessorato alla Presidenza, con nota prot. 4173 del 21 ottobre 2002 indirizzata a tutti gli Assessorati regionali, ha rilevato che tutti gli Enti non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono tenuti a dare applicazione, per ciò che riguarda l'area della dirigenza, a tutti gli istituti giuridici ed economici introdotti dal C.C.R.L.-Dirigenza, recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, ancorchè la struttura organizzativa non sia stata adeguata secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 medesima, pur rilevando che tali Enti sono obbligati ad adeguarsi con disposizioni regolamentari a termini dell'art. 1 della l.r. 10/2000 in questione.
Continua la Presidenza della Regione in tale nota, rilevando che "Dalle disposizioni citate si ricava, inoltre, l'obbligo per l'Amministrazione (art. 13, comma 1, del CCRL dell'area della dirigenza) di conferire a ciascun dirigente, mediante atto bilaterale di natura privatistica, un incarico che, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 9 della l.r. n. 10/2000, può consistere, oltre che nel conferimento della titolarità di un ufficio dirigenziale ..." (circostanza che presuppone, ovviamente, l'individuazione di uffici e strutture di livello dirigenziale e, quindi, di un atto regolamentare o di equivalente valenza secondo l'ordinamento regionale che abbia definito le strutture anche in via transitoria) " in funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o in altri incarichi previsti dall'ordinamento di ciascun ente". Ed inoltre, nella precitata nota, è evidenziata la necessità di previsioni di cautela per l'Amministrazione, nei contratti individuali, che consentano la modifica dell'oggetto per adeguarlo alla nuova organizzazione che dovesse sopravvenire.
La menzionata impostazione giuridico-normativa della Presidenza della Regione -dalla quale lo Scrivente non ha motivo di discostarsi- appare la stessa che ha guidato le scelte di fondo dell'Ente parco xxxx che hanno originato le perplessità che hanno indotto codesto Dipartimento a richiedere il parere dello Scrivente sulla specifica questione, alla quale, pertanto, non può darsi che soluzione analoga a quella adottata dalla Presidenza della Regione.

Ovviamente i singoli contratti dovranno, poi, restare aderenti alle previsioni della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ed alle previsioni del C.C.R.L. - dirigenza vigente. Pertanto andranno indicati, in concreto, l'oggetto e gli obiettivi, mentre la durata non può essere inferiore a quella prevista per legge (v. art. 9, comma 5, l.r. 10/2000), ancorchè con le previsioni di cautela di cui si è detto; ed inoltre nel definire la struttura della retribuzione occorrerà rispettare l'art. 36 del vigente C.C.R.L.-Dirigenza.

Tanto si osserva in relazione agli schemi di contratto allegati alla deliberazione del C.E. dell'Ente parco xxxx, annessi alla documentazione allegata, in cui non sono previsti obiettivi e la cui durata appare inferiore al periodo biennale minimo previsto dall'art. 9 della l.r. 10/2000; mentre, nello schema relativo al Dirigente generale la struttura della retribuzione fondamentale è diversa da quella prevista dagli articoli 36 e 37 del C.C.R.L. della Dirigenza.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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