Pos. 1   Prot. N. /235..02.11 



Oggetto: L. 64/74. Art. 13. Parere di compatibilità geomorfologica. Quesiti.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori pubblici
Servizio aree Urbane e politica
della casa
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde vengono sottoposti all'esame dello scrivente alcuni quesiti concernenti la problematica in oggetto indicata sollevati dall'Ufficio del Genio civile di XXXX con nota n. 89530 del 24 aprile 2002.
In particolare viene chiesto se il parere di compatibilità geomorfologica reso ai sensi dell'art. 13 della l. 64/74 su uno strumento urbanistico è da intendersi come immediatamente vincolante per le Amministrazioni locali quand'anche lo stesso strumento urbanistico non sia ancora vigente oppure è decaduto; se l'Ufficio del Genio civile può far riferimento ad un parere ex art. 13 reso negativamente su uno strumento urbanistico non ancora in vigore o vigente decaduto, per denegare il prescritto nulla osta ai sensi degli artt. 17 e 18 della citata legge.

2. In ordine alle questioni proposte giova premettere che i comuni che siano, in tutto o in parte, interessati dalla legislazione antisismica devono, prima ancora dell'adozione di qualsiasi strumento urbanistico generale o particolareggiato, dell'approvazione di eventuali lottizzazioni convenzionate e di qualsiasi relativa variante, chiedere il parere dell'Ufficio del Genio civile competente ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Il parere in questione è obbligatorio, ma non vincolante.
Nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni ha l'obbligo di darne preavviso scritto al sindaco e all'Ufficio del Genio civile, secondo le rispettive competenze.
Il preavviso è un mero obbligo di preventiva denunzia dell'inizio dei lavori solo quando si tratta di lavori da eseguire in zone a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti ministeriali, in tutti gli altri casi il preavviso è una domanda alla quale dovrà seguire come condizione indispensabile per l'edificazione, il rilascio, oltre che della concessione edilizia, anche dell'autorizzazione del Genio civile.
I due procedimenti diretti ad ottenere le due differenti autorizzazioni sono formalmente separati e indipendenti l'uno dall'altro: il sindaco non potrebbe negare il rilascio della concessione edilizia solo perché manca l'autorizzazione ex art. 18 l. 64/74 o perchè la stessa non è ancora stata chiesta e viceversa.
Gli interessi sottesi ai provvedimenti de quibus sono, com'è, di tutta evidenza, volti l'uno al controllo di conformità del progetto dell'opera e dei suoi allegati alla normativa urbanistica e l'altro alla normativa sismica. In quest'ultimo caso, in particolare, l'interesse pubblico tutelato è soltanto quello che le costruzioni siano realizzate in modo da non mettere in pericolo la pubblica incolumità in caso di movimento tellurico.
Dalle superiori premesse discende agevolmente la risposta ai quesiti posti con la nota che si riscontra: il parere obbligatorio ma non vincolante reso dall'Ufficio del Genio civile ex art. 13 l. 64/74 si inserisce nel procedimento volto all'adozione dello strumento urbanistico del cui rispetto è custode il comune che nel caso di richiesta di concessione edilizia valuterà in via autonoma ed esclusiva se procedere o meno al relativo rilascio, sia nel caso che lo strumento sia vigente sia nel caso negativo.
Della stessa autonomia e competenza esclusiva gode l'Ufficio del Genio civile in sede di rilascio del nulla osta ex art. 18. l. 64/74, nel senso che quest'ultimo deve valutare (qualunque sia l'assentibilità o meno sotto il profilo urbanistico del progetto da parte del comune) se lo stesso sia rispondente o meno alla normativa sismica.
E' di tutta evidenza che un eventuale parere negativo ex art. 13 renderà l'Ufficio più attento e scrupoloso nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione ex art. 18, che, però, non potrà essere denegata ove il progetto sia pienamente rispettoso delle prescrizioni antisismiche.
Nelle superiori valutazioni è il parere dello scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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