POS. V Prot._______________/238.11.02

OGGETTO: Contratti di diritto privato ex art. 11 e 12, L.R. 85/95 per soggetti provenienti dal bacino L.S.U.




PRESIDENZA REGIONE
DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA, ASSISTENZA DEL PERSONALE

PALERMO




1. Con la nota n. 25359 del 18 ottobre 2002, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad alcuni quesiti connessi all'attuazione degli artt 11 e 12 della l.r. n.85/95.

In particolare, in ottemperanza alla delibera n. 52 del 19 febbraio 2002, l'Amministrazione Regionale ha stipulato contratti di diritto privato con circa 1045 soggetti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U), che avevano optato nel 1999 per i progetti predisposti dalla Regione Siciliana.

Il primo problema sorto concerne la posizione di undici articolisti imputati in un unico procedimento penale dei delitti previsti negli artt. 61, n.9, 81 cpv e 640 cpv n. 1 e dei delitti previsti negli artt. 61 n. 2, 81 cpv, e 479 in relazione all'art. 476 co.2 c.p.
Chiede codesta Amministrazione se sia opportuno procedere alla contrattualizzazione dei soggetti in questione includendo, eventualmente, nel contratto, una clausola liberatoria che preveda la risoluzione automatica dello stesso nel caso di sentenza sfavorevole agli imputati.

Altra problematica emersa in sede di contrattualizzazione riguarda l'ipotesi in cui i soggetti in questione abbiano stipulato un contratto di lavoro con altro soggetto ricompreso tra quelli indicati nell'art. 12. l.r. 85/95.

Rileva a tal proposito codesto Dipartimento che l'attivazione di una procedura tendente alla stabilizzazione degli L.S.U. attuata dopo l'adesione ai progetti della Regione, determinerebbe "una sorta di riserva che consente di invocare la sottoscrizione del contratto con la Regione in opzione a quello già sottoscritto, quasi non si fosse mai perso lo status di appartenente al bacino degli L. S.U."

Infine l'ultimo quesito riguarda il cosiddetto personale ATA inserito in due diverse graduatorie: una degli articolisti; l'altra tenuta dai provveditorati agli studi.
L'inclusione in questa seconda categoria ha determinato il conferimento di incarichi di supplenza che appaiono, secondo codesto Dipartimento, incompatibili con il contratto in questione.
Evidenzia, in proposito, codesto Dipartimento, che non essendo gli incarichi di supplenza una misura di fuoriuscita, i soggetti continuano a fare parte della graduatoria degli articolisti, ragione per cui risulterebbe difficoltoso verificare se siano impegnati o meno nelle supplenze.
Codesta Amministrazione intenderebbe, quindi, procedere alla stipula dei contratti suddetti verificando in un prosieguo l'esistenza dell'incompatibilità, inviando ai provveditorati gli elenchi dei soggetti che hanno stipulato i contratti, per i necessari riscontri.



2. Con riferimento al primo quesito relativo allo stato di imputati di alcuni articolisti per i reati di truffa continuata a danno dello Stato (art.81 cpv.,e art.640 cpv n.1.c.p.), falso ideologico e materiale continuato commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici ( art. 81 art.479 e 476, co 2, c.p.) sui quali influiscono peraltro alcune circostanze aggravanti ( art. 61, n.2 e n.9), si osserva quanto segue.

Non vi è dubbio che il rapporto che si instaura con i contratti in questione rientra tra i rapporti di lavoro di cui al d. lvo. 30 marzo 2001, n.165 ( art. 36 ss).

Pertanto per l'esame della problematica de qua si deve richiamare la normativa che disciplina i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, come già ritenuto dallo Scrivente con parere n. 72 del 2002, reso al Dipartimento della Programmazione con nota prot. 8875/72.02.11 del 27 maggio 2002.

In particolare l'art. 2, comma 3, di tale D.P.R. individua fra gli elementi impeditivi della costituzione di un rapporto di impiego l'esclusione dall'elettorato politico attivo, nonché la precedente destituzione, dispensa o decadenza.

La disposizione rinvia sotto il primo profilo alla disciplina positiva sull'elettorato attivo di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, che all'art. 2 lo esclude, fra l'altro, in conseguenza di sentenza dichiarativa di fallimento ( finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre 5 anni dalla data della sentenza - lett.a); di applicazione di misure di prevenzione ( lett.b) o di sicurezza ( lett. c); di condanna con sentenza passata in giudicato che importi l'interdizione perpetua ( lett.d) o temporanea ( per il tempo della sua durata) dai pubblici uffici ( lett. e).

La ricorrenza di una di queste cause è automaticamente preclusiva della costituzione del rapporto, mentre l'esistenza di precedenti penali o di procedimenti penali pendenti, ove non legalmente prevista come requisito negativo, non è di per sé ostativa all'assunzione.

Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, in mancanza di espressa disposizione di legge che lo preveda, neanche la sentenza penale di condanna può considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla natura della regola violata, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato in relazione alla natura e qualità del rapporto e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni (Corte Cost. n. 408 del 23/11/1993; Cons. Stato V, 6/9/1999, n. 1021; VI, 17/10/1997, n. 1487; III, 21/5/1996, n. 712/96).

Come è noto, analoga facoltà discrezionale esercita l'Amministrazione allorchè sospende un rapporto d'impiego in corso, in dipendenza di particolari circostanze correlate ad imputazioni penali.

Infatti l'art.91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 prescrive con riguardo ai rapporti già instaurati che" l'impiegato sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio"...(c.1, prima parte).

La sospensione facoltativa dal servizio disciplinata dall'art. 91 citato è dunque un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione avente lo scopo di evitare che l'impiegato permanga in servizio e continui la sua normale attività con possibile pregiudizio per la regolarità del servizio stesso ed il prestigio dell'ufficio (Consiglio di Stato, 29.09.1986, n.616).

L'unica condizione esplicitata dalla norma per l'applicazione di tale misura, è la gravità del reato.

Su tale questione lo Scrivente ha già avuto modo di pronunciarsi con il parere n. 143.00.11 del 19 agosto 2000, ritenendo che il criterio più concreto per individuare la maggiore gravità del fatto criminoso, è l'entità della pena .


Ovviamente ogni valutazione di opportunità resta rimessa all'apprezzamento discrezionale di codesta Amministrazione con riguardo alle caratteristiche dei casi concreti: il nesso tra l'accusa e le funzioni pubbliche che dovranno essere svolte, la natura delle funzioni medesime, nonché il bilanciamento con l'eventuale interesse dell'Amministrazione ad avvalersi dell'opera dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa.

Si deve ritenere poi che il sopravvenire di un pronuncia, anche non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento, fa venire meno, la ragione giustificatrice della misura di sospensione in quanto ad un accertamento giudiziario negativo, fino a quando non intervenga una nuova pronunzia, non si può non dare prevalenza, affinché resti ragionevole il bilanciamento tra esigenze di tutela ed interesse del dipendente (Corte cost., 3.6.99, n.206)



In ordine al secondo quesito, relativo alla situazione dei soggetti che, dopo avere optato per i progetti proposti dalla Regione, abbiano stipulato contratti di assunzione con altri soggetti ricompresi tra quelli di cui al primo comma dell'art. 12 della l.r. 85/95, si osserva quanto segue.

I contratti di cui all'art. 12, prima previsti quale strumento di attuazione dei progetti di utilità collettiva , con l'art. 2 della l.r. 31 marzo 2001, n.2, sono stati trasformati in misure di fuoriuscita, dal momento che "sono stati finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali" senza necessità di attivazione di nuovi progetti.

Ciò posto nel caso in cui i soggetti in questione abbiano sottoscritto un altro contratto di assunzione, non può più parlarsi di una riserva di favore, né di mantenimento dello status di L.S.U. dal momento che la stipula di un contratto di diritto privato ex art. 12, l.r. 85/95, anche con un soggetto diverso dalla Amministrazione Regionale, ha come obiettivo prioritario la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e la conseguente fuoriuscita dal bacino del precariato.



Per quanto concerne infine l'incompatibilità tra i contratti in questione e gli incarichi di supplenza per il personale ATA e la conseguente difficoltà di stabilire se gli LSU siano impegnati o meno in una supplenza, si osserva quanto segue.

In primo luogo il comma 4 dell'art. 8 del D.Lvo.n. 468 del 1997, le cui disposizioni sono state rese applicabili alla Regione siciliana ai termini dell'art. 1 della l.r. 23 gennaio 1998, n.3, chiarisce che l'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro occasionale autonomo e con i redditi da lavoro dipendente a tempo parziale nei limiti ivi indicati.
Pertanto i lavoratori di progetti LSU possono assumere incarichi di supplenza ATA, finchè tali incarichi non determinino un superamento dei limiti previsti da tale norma.

Posto, però, che con la stipula dei contratti di diritto privato i soggetti in parola fuoriescono dal bacino dei lavoratori socialmente utili, codesta Amministrazione dovrà valutare se lo svolgimento di altre attività lavorative possa recare nocumento allo svolgimento dell'attività stabilita nel contratto sottoscritto.

A tale proposito si osserva che le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.l.vo 165/2001, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quelle a tempo pieno (art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni), ancorché, ai fini della valutazione di un eventuale pregiudizio alle esigenze di servizio, sia prevista la motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza (art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n.117, richiamato dall'art. 53 del d.l.vo 165/2001).

Pertanto codesta Amministrazione valuterà la compatibilità del rapporto instaurato con i contratti de quo con incarichi di supplenza, eventualmente autorizzando questi ultimi o, ove non li giudichi compatibili, richiedendone ai soggetti stessi la cessazione, eventualmente svolgendo opportune verifiche presso i provveditorati.

Nelle superiori considerazione è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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