Pos. 1   Prot. N. /241.11.02 



Oggetto: D.Lgs. n.151/2001 - Congedo parentale. Art.32, co.3. Preavviso. Modalità.




Allegati n...........................
ASSESSORATO REGIONALE
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale BB.CC.AA. ed E.P.
Servizio personale
PALERMO
                   
e,p.c.       PRESIDENZA DELLA REGIONE Dipartimento del personale,  

dei servizi generali,
di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale
                  PALERMO 



1. - Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone allo scrivente alcuni quesiti connessi all'esercizio del diritto di astensione dal lavoro spettante a ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del bambino, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. 26.3.2001, n.151.
Viene al riguardo rappresentato che - sebbene la fruizione del congedo parentale in questione sia subordinata all'obbligo di preavviso nei confronti del datore di lavoro nel termine non inferiore a quindici giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità - il personale in servizio presso molti uffici periferici di codesto Dipartimento spesso provvede alla comunicazione il giorno stesso o il giorno prima, certificando con dichiarazioni personali i casi di oggettiva impossibilità che non hanno consentito il rispetto del termine di preavviso prescritto dalla norma. In ciò conformandosi alle direttive impartite al riguardo dal Dipartimento regionale del personale con nota n.14729 del 10 maggio 2002.
  Codesta Amministrazione, nel rilevare che tali comportamenti recano disagi all'organizzazione di taluni servizi, manifesta perplessità sul frequente ricorso a dette dichiarazioni personali e chiede, pertanto, di conoscere: 

- se, in casi di oggettiva impossibilità dichiarata dal dipendente, sia possibile chiedere comunque una diversa certificazione;
  - se nel caso di mancato preavviso nei termini previsti dalla legge e in assenza di particolari situazioni, si può opporre rifiuto alla fruizione del congedo parentale o in alternativa avviare un'azione disciplinare


2. - La nozione di congedo parentale (sostitutiva dell'astensione facoltativa) è stata introdotta nel nostro ordinamento con legge 8 marzo 2000, n.53 (titolo II della legge), in attuazione della direttiva comunitaria n.96/34/CE che ha stabilito prescrizioni minime finalizzate ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori.
Ai sensi dell'art.15 della stessa legge, al fine di conferire omogeneità e sistematicità alle disposizioni legislative preesistenti, è stato successivamente emanato il D. lgs. 26.3.2001, n.151 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che - secondo una risistemazione terminologica autorizzata dalla legge di delega - ha definito (art.2): congedo parentale, l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; congedo per malattia del figlio, l'astensione facoltativa in dipendenza della malattia del figlio; congedo di maternità e paternità l'astensione obbligatoria.
In contrapposizione al congedo per malattia del figlio (capo VII del t.u., art.47 ss.) - qualificato dalla dottrina " curativo in senso stretto" in quanto dalla stessa dipendente e per il quale è prevista la produzione di certificato medico - il congedo parentale disciplinato dal capo V del t.u. (artt.32 ss.) è genericamente finalizzato alla cura del figlio, in quanto svincolato da una causa specifica e perciò qualificato dalla dottrina "curativo in senso lato" e non richiede alcun giustificativo.
Ove però il genitore intenda avvalersi di tale diritto, ai sensi dell'art.32, comma 3, "... è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni."
Giova al riguardo rilevare che al mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nel termine indicato dalla norma non consegue un'espressa sanzione, diversamente il datore di lavoro che rifiuti, si opponga od ostacoli l'esercizio del diritto in questione viene dallo stesso legislatore (art.38 t.u. cit.) sanzionato con pene pecuniarie.

3. - Ciò premesso in via generale, con riferimento al primo dei quesiti posti, si rileva che in linea con i criteri direttivi impartiti dalla l. 15 maggio 1997, n.127, le vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa statuiscono che nei rapporti con la pubblica amministrazione tutti gli stati, le qualità personali e i fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dall'interessato secondo le formalità contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
  Sembra allo scrivente che, in osservanza della citata disciplina di semplificazione, i casi di oggettiva impossibilità - in assenza di una diversa prescrizione normativa - possano e debbano essere dimostrati con dichiarazioni rese dall'interessato in quanto stati, qualità e fatti a conoscenza dello stesso. Dette dichiarazioni costituiscono, infatti, per legge atti destinati a provare la verità nei cui confronti la pubblica amministrazione può attivare idonei controlli ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'art.71 del D.P.R. n.445 cit. 
  Pertanto, come correttamente osservato dal Dipartimento del personale nella succitata nota "il dipendente, per fruire dell'astensione facoltativa, non è tenuto a produrre alcuna certificazione". 


4. - Con riferimento al secondo quesito si osserva quanto segue.
La prescrizione di un termine minimo di preavviso, benchè rispondente ad evidenti esigenze organizzative del datore di lavoro, costituisce per il lavoratore, in quanto obbligo a carico del soggetto attivo titolare del diritto, un onere il cui adempimento condiziona l'esercizio del diritto medesimo.
Invero, in caso di mancato preavviso nei termini previsti dalla legge il datore di lavoro può rifiutare la fruizione del congedo parentale, ma solo ove non ricorrono casi di oggettiva impossibilità.
E' appena il caso di osservare, infine, che costituendo l'obbligo di preavviso un obbligo a carico dello stesso soggetto titolare del diritto non si comprende come dal mancato adempimento di tale onere possa scaturire un procedimento disciplinare.
Alla Direzione regionale del personale e SS.gg., in ragione della competenza generale nella materia, si invia il presente parere, manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sull'argomento, ove vengano proposti ulteriori spunti di riflessione.                           

* * * *

Si ricorda che in conformità alla circolare 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale