Pos. 1   Prot. N. /242.02.11 



Oggetto: Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Presidenza del C.d.A.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente un quesito, sollevato dal Commissario ad acta nominato ex art. 35, co. 4, della l.r. n. 2/02 per predisporre gli atti necessari alla concreta attuazione della trasformazione dell'ex E.A.O.S.S. in fondazione di diritto privato, riguardante l'individuazione del Presidente di quest'ultima che, ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo 367/96, dovrebbe essere il sindaco di Palermo, avendo la Fondazione sede a Palermo.
Tuttavia, osserva il succitato commissario, la fondazione subentra ad un ente che nasce negli anni cinquanta per diffondere la musica sinfonica in tutta la Sicilia e che si è sempre sorretto con i fondi della Regione, la quale ha inserito nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per sostenerne gli oneri e ha esercitato la vigilanza e il controllo sugli atti.
Per queste ragioni e anche tenuto conto che il Sindaco di Palermo è altresì Presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, il predetto Commissario ritiene inopportuno che, nello Statuto che sta approntando, sia indicato, come Presidente della fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Sindaco di Palermo, anzichè un membro del Governo regionale (il Presidente della Regione, l'Assessore al Turismo) appalesandosi quest'ultimo più in sintonia con la genesi di detta Orchestra.
Chiede pertanto il Commissario ad acta, attraverso codesto Assessorato, l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di derogare alla disposizione normativa sopra richiamata nel senso sopradescritto.

2. L'art. 35 della l.r. n. 2 del 2002, che, com'è noto, ha trasformato gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali in fondazione, ha previsto, al terzo comma, che queste ultime "sono disciplinate secondo i principi , le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili".
Occorre esaminare se l'art. 11 del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Presidente della Fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, costituisca una norma di principio e se, in quanto tale, sia applicabile alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.
In ordine al primo punto va osservato innanzitutto che il succitato decreto è un decreto emanato dal Governo in base alla legge delega del Parlamento 28 dicembre 1995 n. 549 che ha imposto, appunto, al Governo il rispetto di principi e criteri direttivi (cfr. art. 2, co. 58, lettere da a) ad m)) tra i quali non figura quello secondo il quale Presidente della Fondazione debba essere il sindaco del comune nel quale essa ha sede. La disposizione recata dall'art. 11 è pertanto frutto di una scelta autonoma del Governo e non "imposta" dal legislatore come norma di principio.
Ciò detto, va subito osservato che anche ove l'art. 11 costituisse norma di principio lo stesso sembrerebbe ugualmente non applicabile nel caso della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana sia in considerazione dell'attività istituzionale dell'Ente che ha riguardo a tutta la Sicilia e non al solo capoluogo -l'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana, istituito, come è noto, con D. Lgs. P. Reg. 19 aprile 1951, n. 19, "ha lo scopo di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura musicale in Sicilia" (art. 2, co. 1, l.r. 33/1966); del predetto ente si avvale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti "per attività e manifestazioni di interesse culturale a favore della collettività siciliana" (art. 2, co. 2, l.r. succitata); "la spesa per l'attività dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana deve essere destinata per almeno il 50 per cento a manifestazioni da svolgersi in Sicilia, fuori dal capoluogo" (art. 3 l.r. n. 7/1972 e succ. modif.)- sia in considerazione del fatto che referente istituzionale dell'Ente è sempre stato sin dall'istituzione dell'Orchestra la Regione siciliana e per essa l'Assessorato regionale del turismo che ne ha esercitato tutte le attribuzioni dalle nomine al controllo e alla vigilanza, al finanziamento ecc... .
In altri termini l'applicazione pedissequa dell'art. 11 nei confronti della fondazione di che trattasi che porterebbe all'esclusione della Regione dalla presidenza della stessa sembra porsi in violazione della legislazione regionale da ultima citata che ha individuato nella Regione e per essa nell'Amministrazione regionale del turismo l'Organo istituzionale di riferimento dell'Ente e della stessa legge regionale n. 2 del 2002 che le superiori prerogative regionali ha inteso salvaguardare laddove ha previsto non un mero recepimento dell'intero D. L.vo e quindi anche dell'art. 11 ma esclusivamente delle norme di principio che "disciplinano" la vita del nuovo ente se ed in quanto compatibili con l'ordinamento della regione.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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