Pos. 1   Prot. N. /244.02.11-3.03.11 



Oggetto: Interpretazione art. 23 l.r. 2/02 e art. 8 l.r. 11/02 - Determinazione prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei lavori pubblici
Commissione valore venale
P A L E R M O



1. Con le note cui si risponde codesto Assessorato chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso circa l'interpretazione dell'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, che hanno introdotto nuove disposizioni in ordine alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In particolare, il comma 2 dell'art. 23 della l.r. 2/02 introduce un nuovo concetto di "valore venale", identificando lo stesso con il "valore di mercato corrente al momento della cessione".
Tale innovazione ha sollecitato il sorgere di non poche perplessità evidenziate da codesta "Commissione per la determinazione del valore venale degli alloggi da cedere in proprietà", nel verbale n. 79 della seduta del 22 maggio 2002.
Viene posto preliminarmente l'interrogativo circa l'individuazione degli alloggi da assoggettare alla norma de qua, ovvero se trattasi dei soli alloggi di proprietà regionale o anche di quelli costruiti con il concorso o con il contributo della Regione.
In secondo luogo si chiede di conoscere "se la determinazione del prezzo di cessione in misura pari al valore di mercato debba trovare applicazione anche per quegli alloggi per i quali gli assegnatari avevano già presentato istanza di cessione in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge in questione, o se in tal caso, anche in mancanza di norme transitorie, debba e possa farsi riferimento alla previgente normativa".
Ed ancora - qualora si dovesse ritenere che l'art. 23 della l.r. 2/02 trovi applicazione anche per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi costruiti con il contributo o con il concorso della Regione - viene posto un ulteriore quesito circa l'assoggettabilità alla norma de qua delle cessioni di quegli alloggi per i quali gli enti proprietari (quali, ad esempio, il Comune di Palermo) abbiano già predisposto i piani di vendita ex l.r. 43/94, "considerato che per questi alloggi gli assegnatari non avevano però maturato il diritto all'acquisto secondo le procedure di cui alla l.r. 26/63".
In ultimo, con riferimento agli edifici costruiti con il contributo della Regione, si chiede di conoscere se la determinazione del prezzo di cessione in misura pari al valore di mercato debba trovare applicazione solo per gli alloggi ultimati dopo il 1° luglio 1961 ovvero per tutti, cioè anche per quelli ultimati entro il 1° luglio 1961.
Riguardo, invece, all'interpretazione dell'art. 8 della l.r. 11/02 - che ha dettato nuove norme in ordine alla determinazione del prezzo di cessione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale, identificando il prezzo di cessione con il "valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto" - si chiede di conoscere se il criterio introdotto dalla disposizione de qua "debba trovare applicazione anche per quegli alloggi per i quali gli assegnatari avevano già presentato istanza di cessione ai sensi della previgente normativa (l.r. 26/63 e successive modifiche ed integrazioni); ovvero se in tale evenienza, debba trovare applicazione la normativa vigente alla data dell'istanza".

2. Ai fini della soluzione dei quesiti posti occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica regionale che - com'è noto - è stato oggetto di una pluralità di interventi legislativi regionali succedutisi nel tempo e spesso non perfettamente coordinati tra di loro a causa, soprattutto, dell'avvicendamento di innovazioni che presentano talvolta il carattere di norma generale di disciplina dell'intera materia de qua, talaltra invece, quello di norma speciale volta a regolare soltanto taluni settori di essa.
La prima "disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico", di portata generale, è stata quella contenuta nella legge regionale 26 marzo 1963, n. 26, che all'art. 1 ha previsto la cessione "in proprietà ai regolari assegnatari degli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo della Regione, dalle Province, dai Comuni, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL e da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata".
L'art. 2 ha stabilito, poi, che "il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto ....".
L'ultimo comma, infine, ha specificato, esclusivamente con riferimento agli "edifici costruiti con il contributo della Regione ed ultimati dopo il 1° luglio 1961", che "il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi regionali".
L'art. 2 soprarichiamato è stato successivamente sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, che, tuttavia, non ha introdotto alcuna modifica circa il criterio di determinazione del prezzo di cessione, lasciando peraltro immutato il riferimento ai soli alloggi ultimati dopo il 1° luglio 1961.
La prima significativa innovazione in ordine al criterio di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è stata, invece, introdotta dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, con cui il legislatore regionale ha, sostanzialmente, inteso dettare una disciplina organica dell'intera materia: essa infatti ha recepito, ovvero applicato nel territorio della Regione, con modifiche ed integrazioni, la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". In base alla definizione fornita dalla legge statale (v. art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560) "sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati..., a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali, ... dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)...".
La stretta connessione tra la legge n. 560/93 e la l.r. n. 43/94 (in quanto, appunto, la seconda è legge di recepimento, nel territorio regionale, della legge statale) evidenzia il più ampio ambito di applicazione della l.r. n. 43/94 rispetto alla disciplina, seppur anch'essa di carattere generale, di cui alla citata l.r. n. 26/63, la quale ha invece riguardo esclusivamente agli "alloggi costruiti o da costruire" con il concorso o con il contributo della Regione, da..." e non anche agli "alloggi acquisiti, realizzati o recuperati..., a totale carico o con contributo dello Stato... o di enti pubblici territoriali".
"Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi", l'art. 2 della l.r. 43/94 ha introdotto il "riferimento in ogni caso alla rendita catastale risultante dalla categoria A/4".
Inoltre la nuova disposizione non ha riproposto più quella distinzione tra edifici ultimati prima o dopo il 1° luglio 1961, che pertanto non assume più alcun rilievo.
Al fine di una corretta applicazione dei nuovi criteri dettati dal citato art. 2 della l.r. 43/94, il legislatore è poi nuovamente intervenuto (con una norma di interpretazione autentica) precisando l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 2 della l.r. 43/94, con riferimento al dato temporale della presentazione dell'istanza di cessione da parte dell'assegnatario in relazione alla data di entrata in vigore della legge. L'art. 17 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, infatti, "nell'escludere l'applicabilità della l.r. 43/94 prevedendo invece l'applicabilità della l.r. 26/63, ha individuato come momento di riferimento quello di presentazione della domanda di cessione" (v. le considerazioni già espresse in proposito dallo Scrivente nel parere n. 6522/5.01.11 del 12 aprile 2001, citato da codesto Assessorato nelle note che si riscontrano).
In definitiva, dunque, l'art. 2 della l.r. 43/94 ha introdotto il nuovo criterio, di carattere generale, di determinazione del prezzo di cessione di tutti gli alloggi popolari regionali, da applicarsi a tutte le istanze inoltrate dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Diversa è invece la portata degli ultimi interventi operati dal legislatore regionale, rispettivamente con l'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e con l'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11. Entrambe le disposizioni costituiscono norme di carattere speciale, poiché riguardano soltanto alcune categorie di assegnatari (art. 23) o di alloggi (art. 8).
Più specificamente, l'art. 23 della l.r. 2/02 attribuisce ai soli conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della l.r. 26/63, e successive modifiche ed integrazioni, che prima dell'entrata in vigore della l.r. 43/94 avevano in godimento legittimamente un alloggio, la facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, domanda di riscatto per gli stessi.
Alle cessioni degli alloggi individuati dal primo comma dell'art. 23, per la determinazione del prezzo di cessione, si applica l'art. 2 della l.r. 26/63 (come modificato dalla l.r. 21/75), ma tenendo conto dell'ulteriore modifica allo stesso introdotta dal successivo comma 2 del medesimo art. 23, che identifica il "valore venale" con il "valore di mercato corrente al momento della cessione".
Anche l'art. 8 della successiva legge 11/02 è norma di carattere speciale poiché ha riguardo solo agli "alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa" e, dunque, il criterio di determinazione del prezzo di cessione, individuato dal secondo comma, che fa riferimento al "valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto", riguarderà solo gli alloggi indicati dal primo comma, a nulla rilevando peraltro il momento di presentazione dell'istanza, ai fini dell'applicazione della norma de qua: lo stesso primo comma dell'art. 8, nell'individuare l'ambito di applicazione della disciplina, specifica che gli alloggi de quibus vengono ceduti "ai soggetti che hanno fatto o fanno regolare domanda di riscatto".
E' evidente, pertanto, che il criterio di cui al secondo comma dell'art. 8 troverà applicazione anche per quegli alloggi (rientranti nell'ambito di operatività della norma) per i quali gli assegnatari avevano già presentato istanza di cessione ai sensi della previgente normativa.
3. Alla luce del quadro normativo testè tracciato, lo Scrivente ritiene che i singoli quesiti possono trovare soluzione sulla base delle seguenti considerazioni.
In ordine al primo di essi, relativo all'individuazione degli alloggi da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 23 della l.r. 2/02, si osserva quanto segue.
L'ambito di applicazione delle "nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica" è individuato dallo stesso art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
La disposizione contenuta nell'art. 23 rinvia, infatti, alla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, all'art. 1, ai fini dell'individuazione degli alloggi per i quali è riconosciuta ai conduttori "che, prima dell'entrata in vigore della l.r. 43/94, avevano in godimento legittimamente un alloggio", la facoltà di riscatto degli stessi, e all'art. 2 della stessa legge per indicare la norma applicabile ai fini della determinazione del prezzo di cessione degli alloggi medesimi, dovendosi tenere tuttavia conto della modifica allo stesso art. 2 introdotta dal comma 2 dell'art. 23 della l.r. 2/02 di cui è questione.
Gli alloggi oggetto della disciplina di cui all'art. 1 della l.r. n. 26/63 sono "gli alloggi costruiti o da costruire ... con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, ...., nonché da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata".
Dalla combinata lettura delle due disposizioni soprarichiamate, cioè l'art 23, comma 1, della l.r. n. 2/02 e l'art. 1 della l.r. 26/63 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 21/75), si evince che gli alloggi oggetto della nuova disciplina sono tutti quelli individuati dall'art. 1 della l.r. 26/63 e, dunque, esclusivamente gli alloggi "costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, ... a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata" e non quelli di proprietà regionale per i quali invece, come detto, trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 8 della l.r. 11/02.
Pertanto, in ambito regionale sono da considerare soggetti alla disciplina di cui all'art. 23 della l.r. 2/2002, tutti gli alloggi individuati dall'art. 1 della l.r. 26/63, dovendosi, tuttavia, tenere presente che il criterio individuato dall'art. 23, comma 2 della l.r. 2/02 - che come si è detto è norma di carattere speciale - riguarderà solo quegli alloggi (nell'ambito di quelli come sopra descritti) che i conduttori avevano già legittimamente in godimento prima dell'entrata in vigore della l.r. 43/94 e per i quali abbiano presentato "domanda di riscatto entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge" (dovendosi ricomprendere tra questi anche gli alloggi le cui istanze di cessione siano già state presentate ai sensi della l.r. 43/94 e quindi reiterate ai sensi della nuova disciplina).
Ne consegue che anche i due ulteriori quesiti posti con la nota n. 519/02 non possono che trovare soluzione sempre sulla base delle considerazioni finora espresse.
Tuttavia, lo Scrivente ritiene di non poter rispondere esaustivamente al quesito relativo agli alloggi inseriti dal Comune di Palermo nei piani di vendita ex l.r. n. 43/94, perché dagli atti esaminati non è dato individuare la categoria degli alloggi de quibus, ovvero se gli stessi possano ricomprendersi o meno tra quelli "costruiti con il concorso o con il contributo della Regione".
Circa l'ultimo quesito si osserva che, non sembra abbia più alcun rilievo la distinzione tra edifici ultimati prima o dopo il 1° luglio 1961, purchè si tratti sempre di alloggi la cui istanza di cessione in proprietà sia di data successiva a quella di entrata in vigore della l.r. 2/02, che - nel sostituire il quinto comma dell'art. 2 della l.r. 26/63 (nel testo già modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21) - non ha riprodotto tale distinzione, la quale deve ritenersi, pertanto, abrogata ai fini dell'applicabilità della nuova disciplina.
La suddetta distinzione non è stata peraltro richiamata neanche dalla l.r. 43/94, che ha introdotto il criterio del valore venale secondo la rendita catastale. Dunque, sulla base delle considerazioni svolte, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 2 della l.r. 26/63 - che fissava, solo "per gli edifici costruiti con il contributo della Regione ed ultimati dopo il 1° luglio 1961", il valore venale degli alloggi in misura "pari al costo al netto dei contributi regionali" - deve ritenersi applicabile solo per la determinazione del prezzo di quegli alloggi per la cui cessione in proprietà gli assegnatari abbiano presentato istanza in data anteriore all'entrata in vigore della l.r. 43/94.
Alla luce delle superiori considerazioni circa l'attuale quadro normativo di riferimento lo Scrivente - nel concordare con quanto espresso da codesta Commissione Valore Venale, nel verbale n. 81 della seduta del 19 dicembre 2002, circa la necessità di un intervento legislativo "che consenta di semplificare le procedure di vendita degli alloggi popolari che alla data odierna risulta farraginosa, in quanto vengono adottate procedure diverse secondo l'Ente proprietario, la data di riscatto, ecc., determinando disparità di trattamento" tra gli acquirenti - condivide l'opportunità di una proposta legislativa che preveda l'abrogazione dell'art. 23 della l.r. n. 2/02 nonché dell'art. 8 della l.r. n. 11/02 e conseguentemente anche dei criteri previsti dalla l.r. n. 26/63, onde consentire unicamente l'applicazione dei criteri già dettati dalla l.r. n. 43/94 (che peraltro rispecchia - come si è detto - la normativa statale, seppur con taluni adeguamenti) alle cessioni in proprietà di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nell'ambito territoriale della Regione siciliana.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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