Pos. 4   Prot. N. /245.11.02 



Oggetto: Comuni e province.- Assegnazione risorse finanziarie.- Personale ex l.r.37/85.






ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI
Dipartimento enti locali

  P A L E R M O 




1.- Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla richiesta formulata dal Comune di XXXX circa il trasferimento finanziario relativo al trattamento economico di un dipendente assunto ai sensi della l.r. 37/85 e successive modificazioni.
In particolare, codesto Dipartimento rappresenta che il suddetto dipendente nel 1999 è stato posto in aspettativa per l'assunzione delle funzioni di segretario particolare di un assessore regionale e che la stessa aspettativa si è protratta fino al 15 luglio 2001. Il Dipartimento richiedente rappresenta altresì che da tale data il dipendente in questione risulta utilizzato presso la Struttura Commissariale per l'emergenza rifiuti ed è stato reintegrato nell'organico del Comune di XXXX.
Il problema posto verte sulla spettanza del Comune, a gravare sul Fondo per le autonomie locali, degli emolumenti relativi al dipendente in argomento dal momento del reintegro presso il comune .
L'Amministrazione richiedente evidenzia che gli emolumenti relativi al 1999 non sono stati compresi nella quota del Fondo spettante al Comune di XXXX in quanto il più volte citato dipendente era collocato in aspettativa e che per gli esercizi successivi, 2000 e 2001, il suddetto Fondo è stato determinato, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 8 del 2000, proporzionalmente alla situazione consolidata al 1999, e ritiene che l'aspettativa concessa in favore del dipendente nel 1999 "abbia di fatto escluso lo stesso dipendente da quella situazione dell'organico valutata per la determinazione dei correlativi oneri da corrispondere a carico del bilancio regionale."

2. Sulla suesposta questione si osserva.
Non sembra condivisibile l'avviso del Dipartimento richiedente. Va, infatti evidenziato in via preliminare e generale che è aspetto caratteristico dell'istituto dell'aspettativa la sospensione, per il dipendente, della prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, dell'obbligo retributivo, senza che, comunque, siano modificati i diritti e gli obblighi gravanti su ciascuna delle parti del rapporto di lavoro quali la posizione funzionale del dipendente presso l'ente di appartenenza, una volta concluso il periodo di tempo relativo al collocamento in aspettativa nonché il correlato obbligo per l'ente datore di lavoro della corresponsione del trattamento economico conseguente .
Orbene, non par dubbio che per il 1999 la quota relativa agli emolumenti del dipendente in questione non dovessero essere trasferiti al comune di XXXX a causa della sopradescritta sospensione del sinallagma funzionale derivante dal collocamento in aspettativa. Sembra, invece, che per gli esercizi successivi l'assegnazione delle risorse al comune debba comprendere il trattamento economico del più volte citato dipendente.
Ciò, per i seguenti motivi.
La previsione del comma 3 dell'art. 13 della l.r. 8/2000 (peraltro abrogato dall'art. 76, comma 8, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2), prende in considerazione, quale parametro quantitativo, la base percentuale di calcolo relativa alle assegnazioni dell'anno precedente all'entrata in vigore della citata legge. Tale criterio trova la sua ratio nella necessità di quantificare concretamente, per l'anno di riferimento, il fabbisogno finanziario degli enti locali e gli oneri a carico della Regione. Ora, la temporanea assenza dal servizio, come quella relativa al caso di specie, non sembra possa avere come effetto la perdita dell'efficacia, per gli esercizi futuri, del diritto alle assegnazioni finanziarie, trattandosi non già di interruzione bensì di sospensione dell'obbligo retributivo gravante sull'Ente, onerato dal momento della conclusione del periodo di aspettativa del pagamento degli emolumenti.
Va peraltro evidenziato che non sembra che l'onere relativo al personale di cui è questione, posto a carico dell'erario regionale dall'articolo 30, ultimo comma, della l. r. 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, possa ritenersi caducato dalle circostanze fattuali verificatesi con riferimento al dipendente in discorso, che non incidono invero sulle spettanze dell'amministrazione comunale di appartenenza.
E' appena il caso di rammentare, infine, che l'art. 76 della l.r. 2/2002 ha ridisciplinato il procedimento di assegnazione di risorse agli enti locali, determinando i criteri per la ripartizione dei fondi , anche a mezzo di indicatori di riferimento per il calcolo delle variazioni, in base al reale fabbisogno, alle attività poste in essere dagli enti e ai costi accertati, mantenendo,seppure con una formulazione più esplicita, la medesima motivazione della previgente disciplina: la garanzia del sostegno allo sviluppo, attraverso l'assegnazione di somme atte a coprire determinati costi, quali quelli del personale, individuati in base al numero dei dipendenti effettivamente a carico e in rapporto con l'ammontare delle spese correnti (vedi l'ultimo inciso del comma 2).

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Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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