Pos. 2   Prot. N. /246.02.11 



Oggetto: Commissioni provinciali per l'artigianato - Nomina del Commissario straordinario.




Allegati n...........................


Assessorato regionale cooperazione,
commercio, artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione,
commercio e artigianato
Servizio 7 S - Artigianato
PALERMO



1. Con la nota suindicata, codesto Dipartimento chiede di conoscere se - nelle more del rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato - la nomina di commissari straordinari debba ricadere esclusivamente su funzionari regionali o se l'incarico commissariale possa essere assegnato anche a soggetti esterni all'Amministrazione.
Codesto Assessorato escluderebbe la seconda opzione in virtù di un parere di questo Ufficio (prot. n.14820/247.11.01 del 17 settembre 2001, reso a codesta Amministrazione), inerente la natura delle Commissioni provinciali per l'artigianato, in cui si argomentò che le stesse "sono organi dell'Amministrazione regionale, più precisamente organi attraverso i quali codesto Assessorato agisce ed opera nell'interesse di una determinata categoria".

2. Si chiarisce innanzitutto che il convincimento manifestato da codesto Dipartimento - che costituisce principio generale di diritto uniformemente adottato dalla Corte dei conti - è relativo alla fattispecie della "rappresentanza istituzionale" dell'Amministrazione negli organi collegiali propri e degli enti pubblici che comporta la nomina o la designazione di soggetti appartenenti all'apparato burocratico dell'Amministrazione con la quale intercorre un rapporto di responsabilità, oltre al fatto che i compiti di vigilanza e di controllo che direttamente o indirettamente le varie norme attribuiscono ai "rappresentanti" ne fanno ritenere necessaria l'istituzionale" e soggettiva qualità di funzionari.
La fattispecie prospettata a questo Ufficio, però, esula dal fenomeno sopradescritto della rappresentanza istituzionale dell'Amministrazione negli organi collegiali.
Ed infatti, le nomine di commissari straordinari effettuate - non nell'esercizio di potere sostitutivo - bensì per garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more della ricostituzione di organi ordinari da tempo scaduti sono da qualificare come provvedimenti pienamente discrezionali, rientranti nelle determinazioni di merito dell'Amministrazione che può chiamare all'assolvimento dell'incarico la persona ritenuta, in quel frangente, più idonea ai compiti da assolvere e, dunque, anche un soggetto esterno, il c.d. "funzionario onorario".
Pur nella piena discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in tali ipotesi, non può sottacersi che, comunque, la scelta debba essere improntata ai tradizionali canoni, di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa; ciò comporta dunque una valutazione comparativa nella scelta tra un proprio funzionario ed un soggetto esterno, tenuto conto che la designazione di un funzionario onorario è da ritenere "residuale" laddove l'esistenza di obiettive ragioni d'interesse pubblico consiglino la scelta di soggetti non incardinati nell'amministrazione designante.
Infine, sull'accennata problematica della nomina di commissari straordinari, a seguito della normativa regionale sulla proroga degli organi amministrativi (L.r. 22/1995) che ne impone la ricostituzione, si attenziona l'orientamento più volte manifestato dalla Corte dei conti, secondo la quale mentre "nella normativa previgente alla L.r. 22/1995 sul divieto di prorogatio, le gestioni commissariali, pur in assenza di espresse disposizioni di legge, erano senz'altro consentite e rispondevano all'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa in attesa della costituzione degli ordinari organi di gestione, emanata la nuova normativa, in linea di principio non può escludersi che, in presenza di eccezionali e specialissime situazioni, come tali imprevedibili, possa procedersi alla nomina di commissari straordinari per il tempo necessario alla costituzione degli ordinari organi di gestione, in tutti gli altri casi, il ricorso alla gestione commissariale non è consentito, poiché ciò vanificherebbe le rigide disposizioni contenute nella nuova normativa, che nel prevedere il divieto di prorogatio, dettaglia con ristrette sequenze temporali il procedimento di rinnovazione degli ordinari organi di gestione ai quali spetta, in ossequio ai principi di democraticità e collegialità, l'attività di amministrazione" (Corte dei conti, Sez. controllo Regione Sicilia, 31 ottobre 1995 e 26 ottobre 1995).
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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