Pos.3   Prot. N. /249.11.02 



Oggetto: I.P.A.B. xxxx con sede in Yyyy. Quesiti concernenti normative applicabili.




Allegati n...........................


Assessorato regionale della sanità
Ispettorato regionale sanitario
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha posto all'Ufficio i seguenti quesiti - promossi dall'Ente in oggetto con nota 6 maggio 2002., n.247 - concernenti il centro di riabilitazione per portatori di handicap gestito dallo stesso Ente:
a) a quale normativa - sanitaria ovvero assistenziale - sia soggetta l'IPAB xxxx;
b) quale relazione giuridica intercorra tra il predetto Ente e il centro di riabilitazione dallo stesso gestito;
c) quali siano le "possibili modalità di gestione" di quest'ultimo centro;
d) secondo quale normativa - di diritto pubblico o privato - vada reclutato il personale del centro di riabilitazione;
e) nel primo caso (diritto pubblico), se la disciplina applicabile sia quella sanitaria (D.P.R. 27.3.2001, n.220) o quella "prevista per gli enti locali";
f) sempre nel primo caso, "se sia possibile attuare modalità di reclutamento diverse" dal pubblico concorso;
g) "come debba essere configurata la stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti del centro di riabilitazione";
h) in tema di sostituzione di dipendenti "in malattia o in maternità", se l'Ente debba continuare a "farsi carico della copertura dei costi del sostituto e del sostituito".

2. Il primo quesito, la cui soluzione non può non riflettersi su tutti gli altri, appare subito fondamentale. E' pertanto opportuno richiamare alcune norme essenziali utili al riguardo.
Il D.L.gs. 4 maggio 2001, n.207 - recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n.328" - prevede, per quanto qui interessa, la trasformazione, entro due anni dalla relativa entrata in vigore, delle IPAB in "aziende pubbliche di servizi alla persona" (art.5, primo comma), con personalità giuridica di diritto pubblico (art.6, primo comma); nonché, per quelle escluse da tale previsione (art.5, primo e secondo comma), la trasformazione, sempre entro il termine di due anni, in "associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo" (art.16, primo comma).
Lo stesso D.Lgs. prevede poi, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà di provvedere "ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione" (art.22).
A questo proposito va ricordato che la nostra Regione dispone, in materia di "pubblica beneficenza ed opere pie", di competenza legislativa esclusiva (cfr. art.14, lett. m Sta.si); che tale competenza non risulta a tutt'oggi esercitata nel senso del citato D.Lgs. n.207/2001; e che la privatizzazione di parte delle IPAB disciplinata da quest'ultimo provvedimento ha formato a suo tempo oggetto, in sede regionale, dell'art.30 della l.r. 9 maggio 1986, n.22 - recante "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia - il cui penultimo comma dispone che entro sei mesi dal completamento delle operazioni descritte nei commi precedenti, "le IPAB con prevalenti finalità assistenziali ricevono il provvedimento declaratorio, avente carattere di atto definitivo".
Passando al campo sanitario, ai sensi dell'art.1, primo comma del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale del 7 aprile 1999, lo stesso CCNL si applica a tutto il personale "dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art.6 del contratto collettivo nazionale quadro" ivi menzionato; comparto che comprende fra l'altro il personale dipendente "dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie".
Infine, l'applicabilità alle "IPAB aventi finalità sanitarie" risulta prescritta anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, del 5 maggio 2000 (cfr. art.1, primo e sesto comma).

3. Preliminarmente deve escludersi - tornando al primo quesito e quale presupposto del medesimo - che l'Ente in oggetto sia mai passato al regime privatistico. E ciò con riguardo al richiamato art.30 della l.r. n. 22/1986: avendo la Regione, come si è detto, esercitato con tale norma la propria competenza esclusiva nella materia; mentre è ancora pendente il termine per la trasformazione delle IPAB prescritto dal D.L.gs. n.207/2001, la cui applicabilità in Sicilia è peraltro dubbia nella descritta situazione legislativa.
Che l'evento in parola (privatizzazione dell'Ente de quo) possa escludersi nel senso testè chiarito, sembra del resto confermato dalla lettera dell'Ente stesso 5 maggio 2002, n.247; ove si afferma che l'Opera pia xxxx è stata dichiarata IPAB - mantenendo cioè la personalità di diritto pubblico - con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 27 marzo 1987, n.69 "ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo comma dell'art.30 della l.r. 9.5.1986, n.22", che prescrive, come si è visto, la predetta declaratoria una volta concluse le privatizzazioni previste dallo stesso art.30.
Appare a questo punto determinante che l'Ente morale xxxx risulti iscritto all'albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale della sanità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia, per la riabilitazione psico-motoria e l'assistenza in regime ambulatoriale di soggetti portatori di handicap psico-fisici (cfr. D.A. 30 luglio 1994, n.11938); che tale finalità esaurisca attualmente l'attività dell'Ente; e che la stessa sia stata svolta anche in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale, e perciò nel rispetto, quanto agli standard del personale, del decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 15 febbraio 1992. Circostanze, queste, tutte ammesse dall'Opera pia interessata (cfr. nota n.247/2002 cit.), confermate nella richiesta di parere, e che - a giudizio dello Scrivente - fanno rientrare la predetta struttura, in quanto IPAB a prevalente (nella specie esclusiva) finalità sanitaria, nell'ambito dei sopra richiamati contratti collettivi nazionali di lavoro.
Né - può aggiungersi - osta a tale assunto l'ambigua formula ("ex istituzioni pubbliche" etc.) ivi adottata al riguardo; la quale, sempre secondo lo Scrivente, non può non riferirsi anche alle IPAB le cui finalità sanitarie - autorizzate, come nel caso in esame, dall'Organo competente - non conseguano ad una vera e propria trasformazione in tal senso.
Pertanto, sembra doversi concludere, in ordine al primo quesito, che l'Opera pia xxxx, nell'attuale situazione legislativa, è in generale soggetta, conformemente all'attività svolta, alla normativa sanitaria.

4. Un altro aspetto preliminare, i cui riflessi interessano tutta la problematica in esame, è quello - proposto in due diversi quesiti (sub b e c) ma sostanzialmente unico - della "configurazione giuridica" della relazione tra l'IPAB xxxx e l'annesso centro di riabilitazione, nonché delle "possibili modalità di gestione" di quest'ultimo.
A tale problema dà implicita soluzione lo stesso Ente interessato nella relazione, sopra richiamata, n.247/2002. Se è vero, infatti, che nell'attuale situazione non può distinguersi tra le due supposte strutture né dal punto di vista dell'amministrazione, né da quello del personale, né, infine, da quello dei fini perseguiti, può concludersi con la predetta relazione che "vi è una assoluta coincidenza tra l'IPAB e il centro di riabilitazione"; vale a dire che la stessa IPAB non differisce al riguardo da qualsiasi altra struttura che svolga la stessa attività. Con la conseguenza che non appare ipotizzabile - se questa è la ratio dei quesiti ora in esame - alcuna disciplina del centro di riabilitazione, né alcuna modalità di gestione del medesimo che non siano quelle applicabili all'IPAB.

5. Appare a questo punto evidente che le conclusioni sopra enunciate in ordine ai primi tre quesiti risolvono implicitamente, come già detto, tutti gli altri, il cui esame analitico non si ritiene quindi necessario.
In base alle osservazioni fin qui svolte, infatti, deve ritenersi che al reclutamento del personale dell'Ente morale in oggetto presieda la disciplina pubblica sanitaria; che le modalità di assunzione di tale personale non possano divergere da quelle previste dalla predetta disciplina, anche per quanto concerne eventuali assunzioni a tempo determinato; e che lo stesso quadro normativo debba altresì regolare, qualunque ne sia la causa, le assenze dal servizio dei dipendenti.
Questo Ufficio, per altro, prende atto delle difficoltà concrete manifestate dall'Opera pia xxxx in ordine ai vari problemi prospettati; ma nel contempo non può non rilevarne la natura complessivamente extra-giuridica, ininfluente - come tale - sulle argomentazioni sopra esposte.
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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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