Pos. 1  Prot. N. /253.02 



Oggetto: L.R. 7/02 - Concessione di costruzione e gestione. Contributi regionali.




Allegati n...........................
ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
Dipartimento Turismo
Servizio V
P A L E R M O

1. Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla concessione di contributi pubblici per due interventi da realizzarsi con il concorso finanziario privato attraverso l'istituto della concessione di costruzione e gestione, il primo relativo al completamento del Porto di xxxx, il cui progetto è stato approvato come progetto "esecutivo" secondo la previgente normativa; il secondo relativo al completamento del Porto di yyyy, il cui progetto è stato approvato come progetto di massima secondo la l.r. 21/85 e succ. modif.
Ritiene al riguardo codesta Amministrazione che "le somme necessarie alla corresponsione dei contributi pubblici per la realizzazione in concessione dei due progetti possono trovare copertura finanziaria nell'ambito del programma regionale di spesa 2002, ciò in forza del 7° comma dell'art. 41 della l.r. 7/2002, che consente l'inclusione nel programma 2002 di progetti, sia di massima che esecutivi, approvati in linea tecnica ai sensi della previgente normativa. Contestualmente al programma 2002 si ritiene di poter emettere un decreto di concessione del contributo relativo al progetto di Xxxx, il quale, essendo stato approvato come progetto esecutivo, può andare in gara secondo le previsioni del comma 8 del medesimo art. 41 e quindi a maggior ragione può essere oggetto di provvedimenti di concessione di contributo. Viceversa, per quanto riguarda il progetto di Yyyy il programma di spesa prevederà l'emissione del decreto di concessione di contributo successivamente all'approvazione del progetto esecutivo (art. 19 comma 15 legge 109/94 vigente in Sicilia) risultante dalla licitazione privata indetta dal Comune sulla base dell'esistente progetto di massima".
Ciò premesso viene chiesto l'avviso dell'Ufficio "sulla percorribilità dell'iter amministrativo sopra delineato".

2. In ordine alla nota cui si risponde va pregiudizialmente premesso che lo scrivente non ha titolo ad esprimersi sull'attività procedimentale di codesta Amministrazione, rimanendo a carico di quest'ultima la titolarità esclusiva della stessa e la responsabilità della legittimità o meno del procedimento perseguito. Allo scrivente possono essere sottoposti soltanto eventuali quesiti sulla interpretazione e applicazione dello Statuto e di norme legislative o regolamentari (art. 7 l.r. n. 28/1962 e succ. modif.).
Ciò detto, va ad ogni buon fine osservato che la concessione di lavori pubblici ha ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, nonché la loro gestione funzionale ed economica (art. 19, co. 6, del testo coordinato). La concessione medesima viene affidata mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato degli elaborati indicati nell'art. 20, co. 1, del testo coordinato. Qualora invece il concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario (art. 19, co. 6, ultimo inciso, del testo coordinato).
La contro prestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e delle connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, "anche mediante un prezzo stabilito in sede di gara " (art. 19, co. 6,Testo coordinato).
Va sottolineato che le norme cui si ha riguardo nella nota che si riscontra concernono il sistema del "finanziamento" di opere pubbliche da eseguirsi mediante "appalti", mentre nella stessa nota si afferma invece volersi attivare il diverso sistema di realizzazione costituito appunto dalla "concessione di costituzione e gestione" per il quale, come detto, la p.a. può corrispondere soltanto un "prezzo".



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