Pos.4   Prot. N. /255.02.11 



Oggetto: Consiglio di amministrazione del Centro regionale per la formazione per la polizia municipale. Determinazione del compenso.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli enti locali
Dipartimento enti locali

  PALERMO 



1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa la spettanza del compenso mensile ai componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione per la polizia municipale, nella ipotesi in cui il citato organo collegiale, pur rispettando il termine bimestrale di convocazione, prescritto dall'art.2 del D.P.Reg. 12 aprile 1995 , n. 54, non si sia riunito in determinati mesi. Il quesito viene posto anche in considerazione del fatto che determinati componenti, nonostante la mancata convocazioni, hanno comunque svolto altre attività istituzionali del Centro.
Codesto Dipartimento evidenzia, altresì, talune perplessità relative alla successione nel tempo delle disposizioni riguardanti la disciplina inerente l'organizzazione e i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti degli organi . Rileva , infatti, il Dipartimento richiedente che con decreto del Presidente della Regione del 24 marzo 1995 sono stati determinati i compensi per gli organi del detto Centro e che in base all'art. 2 del predetto decreto nessun compenso è dovuto ai soggetti che, nel corso del mese,non partecipano ad alcuna riunione.Successivamente , in applicazione all'art.11 della l.r. 17/90 è stato emanato il D.P.Reg. 12 aprile 1995, n.54 recante norme regolamentari applicative relative al Centro di formazione per la polizia municipale, il quale all'art. 2 dispone che il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi .
Codesto Dipartimento ritiene che la mancata abrogazione o modificazione delle pregresse disposizioni da parte del D.P.Reg. 54/95 ponga problemi circa la disciplina applicabile al caso sopraesposto , rappresentando , altresì, che nelle more di acquisire il parere dello Scrivente non si è dato corso al pagamento dei compensi relativi ad i mesi per i quali non vi sono state riunioni dell'organo collegiale in argomento.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Preliminarmente va riferito che non sembra che le disposizioni degli atti citati da codesto Dipartimento ( art. 2,D.P.Reg. 24marzo 1995 e art. 2 D.P.Reg. 54/95 ) si trovino in una posizione di incompatibilità attenendo a discipline differenziate, ancorché complementari. Infatti, con il D.P.Reg. 24 marzo 1995 sono stati , ai sensi dell'art.1, co. 3, della l.r. 15/93 , determinati i compensi per gli organi del Centro in argomento, mentre con il D.P.reg. 54/95 è stata emanata la disciplina regolamentare relativa all'organizzazione e gestione del più volte citato Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo , contabile e del personale ( vedi art. 11,co. 6, l.r. 17/90 ), la quale , comunque , ponendosi in posizione sovraordinata rispetto al predetto D.P.Reg. 24 marzo 1995 ,avrebbe comportato ex se l'abrogazione dell'atto amministrativo pregresso ove lo stesso fosse risultato incompatibile con l'atto normativo successivo.
Conseguentemente,sembra che il problema posto vada risolto non già con riferimento alla successione nel tempo delle discipline afferenti bensì accertando se il pagamento del compenso sia condizionato dall'effettiva partecipazione ai lavori del consiglio di amministrazione ovvero sussista un titolo alla percezione del compenso mensile per il solo fatto della nomina a componente di tale consiglio.
Lo Scrivente propende per la prima ipotesi . Infatti, l'art.1 , co.6 , della l.r. 15/93 prevede che " Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale".Tale disposizione , il cui contenuto, peraltro, risulta trasfuso nelle premesse al più volte citato D.P.Reg. 24 marzo 1995, non può che essere interpretato nel senso della inscindibilità del rapporto di interdipendenza tra funzione ricoperta e partecipazione alle riunioni.
D'altra parte, l'assenza di convocazione e di riunione non può che essere considerata come derivante dalla mancanza di necessità ,per l'organo , di riunirsi .
Infine , non sembra che l'espletamento di "altre" attività istituzionali del Centro abbia rilievo con riguardo al compenso in argomento, mancando il rapporto d'interdipendenza sopraevidenziato che costituisce presupposto di fatto e di diritto alla corresponsione .
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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