POS. II Prot._______________/265.11.2002

OGGETTO: Consorzio A.S.I di Xxxx. Decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori.




Assessorato Regionale Industria
Servizio V°-Affari giuridici, Contenzioso- Vigilanza Enti

P A L E R M O



1. Con nota n. 4933 del 18.11.2002, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dal Consorzio A.S.I di Xxxx e concernente l'oggetto.
Riferisce il Consorzio interessato che con atto del 6.7.2000 è stato ceduto alla yyyy s.r.l un lotto di terreno per la costruzione di uno stabilimento industriale destinato alla produzione di presidi medico-chirurgici. L'inizio dei lavori era previsto entro trenta giorni dal rilascio della concessione edilizia; la fine dei lavori entro 36 mesi dalla stipula del contratto. I lavori non sono mai iniziati poiché non è stata rilasciata la concessione edilizia. Peraltro, ancor prima dell'inizio dei lavori l'area è stata posta sotto sequestro perché adibita a discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi.
La Ditta interessata ha chiesto che il termine dei tre anni per l'ultimazione dei lavori decorra dalla data di dissequestro (quando avverrà) dell'area. Il Consorzio, di contro, ritiene che il tempo trascorso tra la stipula dell'atto ed il sequestro dell'area concorre alla formazione dei tre anni poichè la ditta avrebbe potuto, comunque realizzare parte dei lavori programmati.
2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio ( interessante anche la ditta kkkk S.p.a ) occorre accertare se, prima del sequestro dell'area, la ditta interessata era in possesso o meno della concessione edilizia.
Infatti, come asserito nella nota consortile, nell'atto di cessione del terreno era previsto che i lavori dovevano avere inizio "entro trenta giorni dal rilascio della concessione edilizia". Se,quindi, la ditta non era ancora in possesso di concessione edilizia, il successivo sequestro dell'area non può ritenersi interruttivo di un termine che, ancora, non era cominciato a decorrere.
Di contro, se la ditta era in possesso di concessione edilizia e quindi potenzialmente in grado di iniziare i lavori, in tale ipotesi il successivo sequestro dell'area può ritenersi interruttivo del termine che ricomincerà a decorrere dalla data di dissequestro.




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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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