POS. II Prot._______________/270.11.2002

OGGETTO: Legge regionale n.8 del 2000, art. 18. Decorrenza.




ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato -Vigilanza Enti.
PALERMO




1. Con nota n. 1943 del 26.11.2002, codesto Dipartimento, in relazione all'art. 18 della L.R. n. 8/2000 che nell'estendere le disposizioni degli artt. 2,3 e 4 della legge 26.12.1985, n. 816 ai Presidenti degli Enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione statuisce che tali norme "si applicano a decorrere dal loro insediamento", chiede allo scrivente Ufficio di precisare quale decorrenza attribuire alla citata norma, atteso il contrasto esistente tra due pareri (n. 1221/9.11.01 del 22 gennaio 2001 e n. 5847/55.11.02 del 15 aprile 2002 ) resi sul medesimo argomento dallo scrivente.


2. Sulla problematica esposta e dopo un attento raffronto dei pareri prima citati, resi dallo scrivente Ufficio, si ritiene di dover confermare interamente il parere reso a codesto Dipartimento in data 15 aprile 2002 con nota n. 5847/55.11.02.
Si ritiene, altresì, necessario, attesa l'ambiguità della norma ( peraltro aggravata dalle diverse decorrenze normative previste nella legge regionale 8/2000, cfr. art. 41 di quest'ultima ) che venga fatta chiarezza mediante una norma di interpretazione autentica dell'articolo in questione.



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