Pos. 1   Prot. N. /280.02.11 



Oggetto: L.R. 7/02 - Lavori in economia - Quesiti. Fornitura di beni e servizi - Trattativa privata. Quesito.




Allegati n...........................



Assessorato Regionale Beni Culturali
e Ambientali e P.I.
Dipartimento beni culturali e
Ambientali ed educazione
Permanente

e, p.c. Assessorato Regionale lavori pubblici
Dipartimento lavori pubblici
LORO SEDI



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente sui seguenti quesiti riguardanti tutti la l.r. n.7 del 2002:
- ammissibilità del cottimo fiduciario, fino all'importo di 200.000 euro, per i lavori in economia;
- "ammissibilità dell'affidamento diretto, di cui al II comma dell'art.144 del Regolamento, per i lavori in economia entro l'importo di 20.000 euro;
- applicabilità dell'art.147 del regolamento per i lavori in economia di somma urgenza fino all'importo di 200.000 euro e con possibilità di procedere all'affidamento diretto;
- ove l'art.147 sia applicabile integralmente, appare necessario identificare il criterio distintivo tra "l'imperiosa urgenza" di cui alla lettera B) dell'art.24 del testo coordinato e "le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio" di cui all'art.147 del Regolamento;
- atteso, infine, che l'art.147 consente l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, si chiede se il limite di 200.000 euro possa essere superato quando ricorrano le circostanze previste dallo stesso articolo;
- relativamente alla disciplina degli appalti di fornitura di beni e servizi, di cui al Titolo II della l.r. 7/2002, si chiede se ad avviso di codesto Ufficio, i commi 2 e 3 dell'art.34 debbano essere considerati esplicativi dell'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, nel senso che si può ricorrere alla trattativa privata entro l'importo di 25.000 euro, nei casi di necessità ed urgenza ovvero se il secondo comma costituisca un ulteriore fattispecie in cui si può ricorrere alla trattativa privata, in aggiunta all'ipotesi contemplata nel primo comma".

2. Il cottimo, quale sistema di realizzazione dei lavori pubblici, non è previsto dalla L. n. 109/94 che all'art. 2, comma 5 bis, recepito senza modificazioni dalla l.r. 7/2002, prescrive "l'esecuzione dei lavori ...., esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24". Né vi fa riferimento il successivo art. 19, nel testo peraltro sostituito dall'art. 15 della legge regionale, il cui primo comma ribadisce che "i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24".
Con l'art. 20 della l.r. 7/2002, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge n. 109/94, il legislatore regionale ha invece dettato una disciplina puntuale del cottimo, consentendolo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro. Tuttavia, pur inserendo il cottimo tra i predetti sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, non si è preoccupato di integrare il testo dei suddetti articoli.
Va altresì evidenziato che il legislatore regionale, non si sa se per scelta deliberata o per involontaria omissione, non ha limitato il ricorso al cottimo alle ipotesi tradizionalmente ricondotte a tale figura, ossia i lavori urgenti e quelli di manutenzione; deve pertanto ritenersi che, nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 7/2002, il ricorso al cottimo sia possibile per qualsiasi tipo di lavori, purchè di importo non superiore alla soglia di 150.000 euro.
Lo stesso articolo 20 al comma 5 prescrive -per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura di cottimo, per la diramazione degli inviti e per la partecipazione alla relativa gara informale- l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, di approvazione del Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario (pubblicato nella GURS 13 dicembre 1993, n. 60); atto, quest'ultimo, cui dovranno conformarsi i regolamenti, che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del testo coordinato adotteranno entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame.
Il Regolamento tipo richiamato prevede l'obbligo dell'istituzione dell'albo delle imprese di fiducia da parte degli Enti tenuti ad emanare i successivi regolamenti per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, nonché i requisiti -concernenti principalmente l'anzianità di iscrizione all'albo nazionale costruttori ovvero alla Camera di commercio- necessari per l'iscrizione al suddetto albo delle imprese di fiducia, e i relativi limiti d'importo dei lavori che possono essere assunti per cottimo fiduciario.
Il cottimo previsto dal legislatore regionale con la norma succitata non trova applicazione per i lavori in economia che sono invece disciplinati dal combinato disposto degli artt.88 e 142 e ss. Del D.P.R. 554/1999. Com'è noto, i lavori in economia devono essere individuati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alla proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali indicate dall'art.88 del citato D.P.R. e possono essere eseguiti in amministrazione diretta (art.143 D.P.R. 554/99) o per cottimo (art.144).
Quest'ultimo prevede che il cottimo per l'affidamento dei lavori in economia come sopra individuati "è una procedura negoziata" (comma 1) e che l'affidamento deve essere preceduto "da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78" (comma 2 primo inciso). Per i lavori in economia di importo inferiore a 20.000 euro invece "si può procedere ad affidamento diretto" (art.144, secondo inciso).
Pertanto, contrariamente a quanto erroneamente assunto dal punto 1 della circolare 24 ottobre 2002 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'art.144, comma 2, trova applicazione nell'ambito giuridico siciliano, avendo il legislatore regionale recepito in toto il succitato D.P.R. 554/99 senza alcuna modifica per quel che riguarda i lavori in economia.
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Per quanto concerne l'applicazione dell'art.147 del Regolamento relativo ai lavori di somma urgenza e l'individuazione del criterio distintivo con la figura di trattativa privata disciplinata dall'art.24, comma 1, lett. b) del testo coordinato, relativa a ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, va osservato che l'art.147 è riferibile esclusivamente a lavori in economia di somma urgenza, cioè a quei lavori come sopra individuati e non a qualsiasi opera o lavoro caratterizzato da somma urgenza, mentre la norma di legge regionale succitata si riferisce a qualsiasi opera lavoro non in economia, cioè, non individuato come tale dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.88 del Regolamento.
Quanto poi al quesito se il limite dei 200.000 euro indicato dall'art.147 del Regolamento possa essere superato quando ricorrano le circostanze previste dallo stesso articolo, la risposta è insita nella norma medesima che appunto prevede detta possibilità.
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L'art.. 34 della l.r. n.7 del 2002 disciplina il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di fornitura di beni e di servizi di importo non superiore a 25.000 euro.
Il ricorso alla trattativa privata de qua è consentito, in deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari e senza previe autorizzazioni, ove ricorrono le seguenti condizioni:
a) necessità e urgenza di accelerare le procedure;
b) non programmabilità preventiva dell'acquisto.
Le modalità previste dall'art.34 per l'affidamento mediante trattativa privata sono le seguenti;
a) parere preventivo degli uffici competenti;
b) espletamento di gara informale con invito ad almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
La normativa di cui sopra riproduce sostanzialmente il contenuto degli artt.12, comma 1, della l.r. n.4/1996 (come modificato dall'art.11, comma 1, della l.r. n.22/1996) e 8 della l.r. n.39/1997, cioè, il regime previgente (limitatamente agli enti locali) per il ricorso alla trattativa privata per forniture di beni e servizi di importo non superiore a 50 milioni.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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