Pos. IV Prot.________/282.2002.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Personale.- Stanziamenti di bilancio.- Assegnazione economie.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 30293/43.SI.2 del
28 novembre 2002)

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stata sottoposta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente la richiesta - formulata da talune Organizzazioni sindacali - di assegnazione al capitolo 212007 del bilancio regionale, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n.26, delle somme destinate a qualsiasi titolo al personale e non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario precedente (c.d. economie).
Rappresenta in proposito il richiedente Dipartimento che non si ritiene di poter accedere a quanto richiesto poiché la materia risulta diversamente regolamentata dall'art. 12, comma 3 (rectius: comma 4), della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, nonché dall'art. 4, comma 2, della l.r. 25 marzo 2002, n. 1.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva quanto segue.
Il capitolo numero 212007 - Rubrica 2 Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Titolo 1 spese correnti - dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002, in cui, ai fini della gestione e della rendicontazione, risulta, tra gli altri, ripartita la relativa unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione siciliana, è denominato "Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi".
Le norme richiamate dal Dipartimento in indirizzo per negare fondamento alla richiesta di parte sindacale provvedono, rispettivamente, a rideterminare, per gli anni 2001 e seguenti, lo stanziamento per il fondo efficienza servizi destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale (art. 12, comma 4, l.r. 6 del 2001) ed a quantificare, per gli esercizi 2002 e 2003, gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, nella misura prevista dal richiamato art. 12 della l.r. 6/2001, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione (art. 4, comma 2, l.r. 1 del 2002). Esse vengono, in buona sostanza, ritenute ostative all'accoglimento della istanza poiché provvedono a quantificare in misura fissa lo stanziamento globale destinato al personale del comparto, poi ripartito fra i vari rami, e strutture, dell'Amministrazione.

Ritiene lo scrivente che l'orientamento espresso dal Dipartimento sia sostanzialmente da condividere non soltanto in forza delle invocate disposizioni, bensì tenendo conto complessivamente dei mutamenti intervenuti in tema di organizzazione amministrativa regionale - e di connesse norme sulla dirigenza - e di disciplina dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.
Il mutato quadro normativo, invero, appare incidere sulle disposizioni che disciplinavano la ripartizione, e l'eventuale impinguamento, del fondo, in quanto le previgenti norme risultano porsi in contrasto logico-sistematico con le disposizioni sopravvenute.
L'eventuale integrazione degli stanziamenti disposti in relazione ai singoli capitoli di bilancio - afferenti le diverse rubriche in cui le spese, nel documento contabile, vengono ripartite - determinerebbe una disparità di trattamento del personale in ragione della loro dipendenza da uno od altro ramo di amministrazione, ed all'interno di esso, di una o altra delle strutture in cui si articola.
Ed invero le c.d. economie (e cioè i risparmi di spesa derivanti dal mancato utilizzo, nell'esercizio finanziario precedente, di talune somme destinate al personale) verrebbero a realizzarsi in maniera assolutamente differenziata e casuale rispetto alle finalità, sostanzialmente incentivanti, che supportano la variabilità della retribuzione.
Ed ancora l'ammettere detti impinguamenti successivi determinerebbe una modifica quantitativa delle risorse attribuite in relazione alle specifiche finalità che sfuggirebbe alla competenza ascritta a tal proposito al vertice politico-amministrativo.
A riprova di quanto asserito si osserva che l'art. 6 delle "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per ilo biennio economico 2000-2001", recepite, in uno con altri accordi, dal D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, rubricato "Gestione del F.E.S. e modifica dell'art. 7 del D.P.Reg. n. 26/99", pur sancendo che "continuano a trovare applicazione le disposizioni nella materia concernente la gestione del F.E.S. ...", provvede a disciplinarne la distribuzione tra i rami dell'Amministrazione e per ciascun Dipartimento, superando in tal modo le previgenti disposizioni, ed operando peraltro un espresso richiamo alla legge di approvazione di bilancio le cui determinazioni si richiamano al fine della definitiva determinazione delle dotazioni finanziarie allo scopo attribuite.
Ora, tenuto conto che con la legge di bilancio si è proceduto all'individuazione, sia pur nell'ambito della relativa unità previsionale di base, delle somme assegnate alla spesa per il personale di ciascun centro di responsabilità, e che con il decreto 27 marzo 2002 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 18, della l.r. 8 luglio 1977, n. 47, e sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16 dello stesso articolo, ha provveduto a ripartire le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione, fissando quindi i relativi ammontari, di competenza e di cassa, ne consegue che gli stanziamenti recati restano in tal modo determinati, non essendo soggetti a mutamento se non nei limiti delle variazioni di bilancio da porre in essere con le modalità specificamente disciplinate ed agli scopi previsti.

3.- Per una opportuna conoscenza, in considerazione delle competenze allo stesso ascritte in materia di personale, si ritiene di dover rendere il presente parere - avente ad oggetto una problematica la cui rilevanza appare di carattere generale - anche al Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, alla luce delle cui, eventuali, considerazioni ci si riserva un approfondimento della questione.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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