Pos. 2   Prot. N. 288.11.02 



Oggetto: Art. 5 L.r. 16/2002 - Disposizioni transitorie per I consorzi fidi.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione,
commercio e artigianato
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde, codesto Assessorato manifesta dei dubbi interpretativi sul 2°, 3° e 4° comma dell'art. 5 L.r. 16/2002 e chiede l'avviso di questo Ufficio al fine di chiarire l'esatta portata delle norme e di specificare se esse siano transitorie o a regime.

2. Sulla questione prospettata si rassegna quanto segue. L'art. 5 della L.r. 30 ottobre 2002, n. 16 è titolato: "Disposizioni transitorie per i consorzi di garanzia". La natura della norma comporta di per sé che la stessa si ponga come derogatoria rispetto a quanto dettato da quella ordinaria in via generale.
Il 2° comma dell'art. 5 della L.r. 16/2002 così recita: "I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti, anche in deroga all'eventuale numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore". Per tale comma codesta Amministrazione chiede "se trattasi di norma a regime o se l'agevolazione sia concedibile soltanto ai consorzi il cui statuto sia già stato approvato (ai sensi dell'art. 97 della L.r. 32/2000) dall'Amministrazione regionale prima dell'emanazione della L.r. 16/2000".
Il 2° comma dell'art. 5 L.r. 16/2002 si configura come norma speciale che introduce una deroga a contenuto eccezionale, in via di sanatoria, alla normativa generale.
E poiché il principio generale dell'assoggettamento dello statuto ai requisiti (numero minimo di associati) fissati dalla legge generale (normativa di settore) del tempo della sua approvazione può restare escluso solo in presenza di un'espressa previsione contraria (art. 5 L.r. 16/2002), con quest'ultima disposizione si autorizzano anche quei consorzi - che fino all'entrata in vigore della norma speciale non avrebbero potuto - ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale.
Il 2° comma dell'art. 5 L.r. 16/2002, in quanto norma speciale, non è applicabile a casi diversi da quelli in essa previsti. La sanatoria si riferisce, quindi, ai consorzi i cui statuti siano stati approvati entro la data di entrata in vigore dell'art. 5 della L.r. 16/2002 (cfr. sul principio generale C. Stato, Sez. VI, 16-3-1995, n. 285; T.A.R. Campania, Sez. II, 29-11-1989, n. 4341; Cass. 12-1-1988, n. 117; Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Sardegna 14-10-1988, n. 670).

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Il 3° comma dell'art. 5 L.r. 16/2000 aggiunge un periodo al 4° comma dell'art. 94 L.r. 32/2000 che, precedentemente all'integrazione era così articolato:
"L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci".
Il periodo aggiunto dal 3° comma dell'art. 5 L.r. 16/2000 si compone di due distinte disposizioni che vanno esaminate separatamente. La prima - "L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fideiussione" - è interpretativa dell'originario 4° comma e chiarisce che lo stesso numero minimo di associati al consorzio deve partecipare anche alla formazione del fondo rischi e monte fideiussioni.
La seconda parte del periodo aggiunto dal 3° comma del citato art. 5 recita:
"E inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fideiussioni rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi". Tale seconda disposizione è transitoria in virtù dell'inciso "in prima applicazione", pertanto alla data di entrata in vigore della L.r. 16/2002, ed in deroga alla norma a regime (che impone un numero minimo di associati componenti i consorzi e partecipanti al fondo rischi e monte fideiussioni), è possibile concedere l'integrazione a tutti quei consorzi che - pur risultando composti dal numero minimo di soci richiesto dalla norma ( e non derogato) - avevano un numero di associati partecipanti al fondo rischi e monte fideiussioni non inferiore alla metà di quello previsto per la costituzione. Ciò che la norma ha derogato nella fase della sua prima applicazione è soltanto il numero minimo dei soci partecipanti al fondo rischi e monte fideiussioni che, a regime, deve invece essere coincidente col numero minimo di associati ai consorzi.
I requisiti imposti dal 4° comma dell'art. 94 L.r. 32/2000 si riferiscono - così come espressamente previsto dal 1° comma dello stesso art. 94 - a tutte quelle disposizioni (citate nel medesimo 1° comma dell'art. 94) relative all' integrazione di fondi rischi e monti fideiussioni.
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Infine, il 4° comma dell'art. 5 L.r. 16/2002 (che non ha natura transitoria nonostante la titolazione dell'articolo) prevede: "I consorzi di garanzia fidi previsti dal D.P. Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P. Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purchè mantengano la gestione finanziaria separata".
Il D.P. Reg. 37/2000 concerne il regolamento sulle modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi. Esso si applica ai consorzi tra piccole e medie imprese del commercio e/o dell'artigianato che - ai sensi del citato 4° comma dell'art. 5 L.r. 16/2002 - possono essere piccole e medie imprese esercitate anche in forma cooperativistica. I settori - in mancanza di espressa contraria previsione - sembrerebbero rimanere circoscritti al commercio e/o artigianato.
La seconda parte del 4° comma dell'art. 5 pare, invece, formulata meno chiaramente. Essa si riferisce sempre ai consorzi tra piccole e medie imprese anche cooperative del commercio e/o dell'artigianato e statuisce che tali consorzi possono prevedere più fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P. Reg. 37/2000. Sembrerebbe allora trattarsi di fondi rischi diversi da quelli sottoposti alle regole del decreto presidenziale e sottratti a quelle regole solo se gestiti separatamente. La separazione parrebbe riconducibile alla diversa gestione tra fondi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P. Reg. 37/2000 e (quindi diversi dai) fondi che a quelle modalità soggiacciono. Ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2 del D.P. Reg. 37/2000, gli statuti dei consorzi costituiti tra piccole e medie imprese (adesso anche cooperative) del commercio e/o dell'artigianato "che usufruiscono dell'integrazione del fondo rischi, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio e la pesca". Un'interpretazione differente comporterebbe una soppressione delle disposizioni sulle modalità di approvazione contenute in quel decreto e ciò non pare rinvenirsi nella volontà del legislatore.
In ordine, poi, alla costituzione di un consorzio di garanzia fidi tra cooperative, precedentemente attribuita alla sola competenza dell'IRCAC, ai sensi dell'art. 90 della L.r. 96/1981, è da ritenere che tale competenza, in generale, non è venuta meno, però, alla luce del 4° comma dell'art. 5 L.r. 16/2002 le cooperative del settore del commercio e dell'artigianato - rientranti nei limiti dimensionali previsti per le piccole e medie imprese - possono anche autonomamente costituire un consorzio di garanzia fidi secondo le modalità contenute nel D.P. Reg. 37/2000.
Si rassegna inoltre che l'ultimo comma dell'art. 5 L.r. 16/2002 non pare riconnettersi direttamente all'ultimo comma dell'art. 97 della L.r. 32/2000; quest'ultima norma si limita solo ad estendere ai consorzi in forma mista e con fondi rischi separati per i vari settori le disposizioni in favore dei singoli settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio.
Per stabilire poi la competenza all'approvazione degli statuti di tali consorzi - soppresso il criterio della prevalenza delle imprese appartenenti al settore dell'industria o a quello del commercio e artigianato - non resta che rifarsi al 1° comma dello stesso art. 97 che così recita: "Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia". Poiché l'Assessore competente per materia per i consorzi costituiti in forma mista risulta essere tanto quello per l'industria che quello per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sembrerebbe risultarne una competenza mista e congiunta tra i due Assessorati.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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