Pos. 1   Prot. N. 293.02.11 



Oggetto: L.R. n. 10/2000, art.39. Deroghe al blocco dei pensionamenti. Dipendenti portatori di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, L. n. 104/1992. Quesito




Allegati n...........................


Presidenza Regione
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di quiescenza, previdenza e assistenza.
Servizio Gestione Giuridica del personale
P A L E R M O





1.      Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 39, comma 3, della L.r. n. 10/2000 con riguardo, in particolare, all'operatività delle deroghe al blocco dei pensionamenti ivi previste in favore dei dipendenti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso del requisito di anzianità previsto dall'art.2, comma 2 della L.R. n. 2/1962. 

Codesta Amministrazione è dell'avviso che il riferimento ai soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 debba intendersi aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 1, nella parte in cui prevede deroghe al citato blocco, e rappresenti un completamento di quella che appare una particolare tutela che il Legislatore intende riservare alle situazioni di particolare gravità riconosciute dalla Legge 104/1992.

2.      L'art. 39, comma 1, della Legge regionale n. 10/2000 esclude dalla sospensione dei pensionamenti di anzianità i dipendenti che abbiano maturato, o maturino entro il 31 dicembre 2003, l'anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo su domanda, cioè 35 anni (art. 3, comma 1, L.r. 23/2/1962, n, 2), coloro che siano stati collocati a riposo per dispensa dal servizio a causa di inabilità per motivi di salute ed abbiano compiuto 15 anni di servizio effettivo (art. 18, comma 2, L.r. 3/5/1979, n.73) e i genitori di disabili gravi. 

Il comma 2 del predetto articolo prevede un'ulteriore deroga al blocco dei pensionamenti attribuendo il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, ai dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.r. n. 2/1962 e cioè settanta anni di età e 15 anni di servizio effettivo oppure, qualunque sia l'età, 25 anni di servizio effettivo; ovvero, trattandosi di impiegata che abbia contratto matrimonio o vedova con prole a carico, con i requisiti di cui al secondo comma del medesimo art. 2, L.r. n. 2/1962.
Il successivo comma 3 dell'art. 39 de quo ribadisce poi che coloro che vantano 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici hanno comunque diritto ad essere collocati a riposo su domanda prescindendo dall'inserimento nella percentuale del 45 per cento.
Dall'inserimento nella predetta percentuale si prescinde altresì per i soggetti portatori di handicap cui sia stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali possono accedere al pensionamento di anzianità se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1 della L.r. n. 2/1962: si tratta di una chiara disposizione speciale, con la quale il legislatore ha voluto garantire ai lavoratori disabili a causa di handicap grave, accertato ai sensi dell'art.4 della medesima Legge 104, la possibilità di dimettersi e fruire del trattamento pensionistico (in tal senso cfr. circ. Presidenza , Direzione Regionale del Personale e dei SS.GG. 7/6/2000, n. 17278).
La riconduzione nella generale deroga al blocco di cui all'art.1, pur se non prevista espressamente dal legislatore regionale (come nel caso di coloro che hanno maturato 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici) si ricava implicitamente dalla disposta eccezione all'inclusione dei soggetti de quibus nella percentuale dell'organico individuata dalla norma come limite ai pensionamenti di anzianità ammissibili .

Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".








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