POS. II Prot._______________/302.11.2002

OGGETTO: Consorzio A.S.I di Xxxx. Indennità di espropriazione e di occupazione. Svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e prestiti.




Assessorato Regionale Industria
Serv. III° Incentivi alle imprese

P A L E R M O




1. Con nota n. 111 del 10.1.2003 codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente l'oggetto.
Riferisce codesto Dipartimento che con decreti dell'Assessore all'Industria è stata dichiarata di pubblica utilità l'acquisizione di aree predisposte ad insediamenti industriali, nell'area del Dddd. Aree, conseguentemente, occupate dal Consorzio A.S.I di Xxxx.
Con successivi decreti assessoriali è stata determinata l'indennità di espropriazione, indennità non accettata dai soggetti espropriati, per cui l'A.S.I l'ha depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e, ai sensi dell'art. 15 legge n. 865/1971, ne ha chiesto la determinazione alla Commissione Provinciale di cui all'art. 14 legge n. 10/1977.
L'indennità, così come determinata dalla Commissione appena citata, non è stata accettata dal Consorzio A.S.I di Xxxx che ha proposto opposizione alla Corte di Appello di Cccc.
Nelle more della definizione del giudizio, gli espropriati hanno chiesto lo svincolo delle somme versate dal Consorzio A.S.I presso la Cassa Depositi e Prestiti, sostenendo che per conseguire lo stesso è necessario solamente il nulla osta regionale.
Codesto Dipartimento, pur ritenendo legittima e quindi possibile l'autorizzazione allo svincolo delle somme depositate, anche in presenza di procedure di opposizione in corso, teme l'attivazione di innumerevoli ulteriori procedure oppositive anche da parte di espropriati fino ad oggi proclivi ad accettare incondizionatamente le indennità proposte, nonché possibili situazioni di disparità.


2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, si ritiene che non sembra possa negarsi agli interessati la possibilità di richiedere lo svincolo delle somme depositate.
Invero, mentre l'art. 55 della legge 2359/1865 prescriveva, per lo svincolo delle somme depositate, che la determinazione dell'ammontare dell'indennità fosse divenuta definitiva rispetto a tutti, bloccando, in tal modo, lo svincolo delle somme in presenza di una opposizione alla stima, la legge 865/1971 (sulla cui base sembra essere stato effettuato il procedimento espropriativo de quo) subordina lo svincolo di somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al "solo" nulla osta dell'autorità regionale.
Va tuttavia sottolineato che tale nulla osta, secondo la dottrina e la giurisprudenza (C.S. 10.6.1977 par.n.360) è subordinato all'esistenza di due presupposti, uno dei quali esplicitamente affermato dall'art.12 legge 865/1971 ed un altro ricavabile dal sistema.
Il primo si verifica allorché, all'esito di apposita indagine, l'autorità regionale accerti che il richiedente lo svincolo sia effettivamente titolare del diritto reale (proprietà o altro diritto reale) sul bene oggetto di espropriazione e ciò al fine di evitare che venga disposto il pagamento in favore di soggetti cui nulla è dovuto. Il secondo presupposto, ricavabile dal sistema, si realizza allorché l'indennità depositata non possa essere variata se non in aumento, il che accade tutte le volte che l'opposizione alla stima sia proposta soltanto dall'espropriato e faccia difetto una rituale domanda riconvenzionale dell'espropriante. In quest'ultima ipotesi e nell'ipotesi di opposizione alla stima da parte dell'espropriante, che ricorre nella fattispecie, lo svincolo può essere disposto a condizione che il richiedente presti idonea garanzia per la restituzione di eventuali importi ricevuti in eccesso secondo quelle che saranno le risultanze del giudizio.
Va infatti sottolineato che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione il giudizio di opposizione alla stima si configura come un ordinario giudizio di cognizione diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuto. Il giudice dell'opposizione, applicando le norme vigenti al momento della decisione, deve procedere autonomamente alla determinazione dell'indennità indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti (Cass. 6790/1992;. 22.1.1998,n.774; 13.4.2000,n.135). Ne consegue, quindi, che il giudice non essendo vincolato alla stima eseguita in via amministrativa né alla qualificazione dell'area sulla cui base l'indennità è stata determinata ben può determinare una nuova e diversa indennità. Pertanto onde ovviare il rischio che l'ente espropriante debba recuperare importi corrisposti in eccesso è opportuno se non necessario che venga prestata dagli istanti idonea garanzia.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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