Pos. IV 4.2003.11

OGGETTO: Contratti ed obbligazioni della P.A.- Partecipazione in società per azioni.- Versamenti in conto capitale.- Interessi per ritardato pagamento.

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 104 del 10 gennaio 2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla problematica concernente i versamenti in conto capitale da operarsi da parte della Regione siciliana - in qualità di socio - in favore della S.p.a. "xxxx", giusta deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 15 novembre 2001, e successive determinazioni del Consiglio di amministrazione cui è stato conferito mandato "affinché proceda all'attuazione della ... delibera, stabilendo l'entità dei versamenti degli azionisti nei tempi che si renderanno necessari"
Specificamente, viene posto il problema dell'applicabilità, nei confronti della Regione medesima, degli interessi moratori determinati, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, dal Consiglio di Amministrazione della Società a fronte di un ritardo nei versamenti, e, a tal proposito, si chiede di verificare la fondatezza delle conclusioni cui perviene il parere pro veritate reso in argomento dall'Avv. Prof. yyyy.

2.- In ordine alla complessa problematica proposta, si osserva innanzitutto, in via generale ed al fine di connotare la posizione della Regione nel ruolo di azionista e di qualificare le obbligazioni in tale qualità dalla stessa assunte, che principio fondamentale da cui muove il codice nel normare la società per azioni è quello dell'irrilevanza della persona dell'azionista; da ciò consegue che la disciplina comune dettata in materia deve applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici con la sola eccezione di quanto norme speciali diversamente dispongano.
Ciò premesso, si rileva che l'obbligazione assunta dagli azionisti in sede assembleare di fornire, pro quota, mediante versamenti in conto capitale, i mezzi necessari per dar corso alle integrazioni ed all'aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo stretto di Messina, non è discendente dal vincolo sociale e non si impone in forza della cogenza delle deliberazioni assembleari (sancita, in particolare, dall'art. 10 dello Statuto sociale), bensì è riconducibile esclusivamente all'impegno contrattualmente, e liberamente, in detta sede assunto.
Al fine dunque di accertare il reale contenuto dell'obbligazione assunta, ed i termini (anche temporali) di adempimento della medesima, appare necessario identificare la effettiva volontà negoziale espressa. A tal proposito, in osservanza peraltro anche al precetto sancito dall'art. 1362 c.c. - che prescrive di non limitarsi al senso letterale delle parole, dovendosi invece indagare quale sia stata la intenzione delle parti - assume rilevanza la dichiarazione resa in sede di assemblea degli azionisti del 15 novembre 2001 dal rappresentante della Regione siciliana, che rilevando la necessità di una apposita disposizione legislativa regionale per poter procedere ai versamenti di competenza, implicitamente alla posizione di detta norma di legge rinvia.
E dunque, anche a prescindere da un richiamo alle norme di contabilità pubblica secondo cui ogni spesa pubblica è assoggettata al c.d. "effetto di vincolo", nel senso che essa non può aver luogo se non trova fondamento in una norma sostanziale e se non sussiste in bilancio il relativo stanziamento, nessun obbligo può essere imputato alla Regione antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 - che all'art. 52 autorizza la Presidenza della Regione "a concedere un contributo complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375 migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003." - proprio poiché in sede contrattuale appare essere stata posta una clausola limitatrice degli effetti.
L'efficacia del negozio giuridico, e dunque il vincolo assunto, risultano invero sottoposti ad una condizione sospensiva - e cioè all'entrata in vigore della norma che autorizza l'erogazione e stanzia il relativo importo - che appunto, sino al verificarsi dell'evento, sospende il sorgere dell'effetto giuridico.
Se così non fosse si configurerebbe un debito fuori bilancio - e cioè una obbligazione assunta senza il rispetto delle regole, giuridiche e contabili, proprie della gestione degli enti pubblici e, in specie, della Regione - non consentito, invero, dall'ordinamento.
Ancora si rileva che il versamento in conto capitale di che trattasi, - cui, in mancanza di un (formalmente disposto) collegamento causale con un futuro e ben determinato aumento di capitale, andrebbe attribuita la natura giuridica di riserva - non appare assimilabile ai conferimenti cui ha riguardo l'art. 8 dello statuto sociale, concernente invero esclusivamente i versamenti sulle azioni, in ordine ai quali soltanto è rimessa al Consiglio di amministrazione la determinazione del tasso d'interesse per il ritardo nel versamento del dovuto.
Ed infatti i versamenti in conto capitale effettuati, tra l'altro, al fine di sopperire alle esigenze di capitale di rischio "non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per l'inosservanza del relativo procedimento di aumento" (cfr. G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. 2 Diritto delle società, UTET, 2000, pag. 459).

Asserita dunque l'inapplicabilità alla fattispecie della richiesta di interessi formulata sulla base di una asserita estensione della portata della richiamata disposizione dello statuto sociale, occorre indagare, in via generale oltreché per quanto riguardo il caso concretamente in esame, circa l'applicabilità di interessi moratori (art. 1224 c.c.) ovvero di interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) nell'ipotesi di inadempimento, o di ritardato adempimento, da parte della Regione, nell'assolvimento di obbligazioni pecuniarie.
A tal proposito si osserva che i debiti pecuniari dello Stato, e quindi - ai sensi del rinvio operato dall'art. 21, comma 6, della l.r. 8 luglio 1977, n. 47 - della Regione, in deroga alla norma dettata dall'art. 1282 c.c., diventano liquidi ed esigibili e generano, come tali, l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'Amministrazione soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo di pagamento; sino a tale momento, essendo l'attività della P.A. regolata da norme che la vincolano non può considerarsi definitivo il debito, avuto riguardo alla complessità delle indagini e degli accertamenti necessari, né produttivo degli interessi corrispettivi (giurisprudenza costante, cfr. per tutti, Consiglio di Stato, sezione IV, 18 ottobre 1974, n. 628)
Per ciò che attiene agli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., occorre premettere che, con riguardo ai contratti stipulati dalla p.a., le regole di diritto privato sull'esatto adempimento delle obbligazioni si applicano anche ai debiti dell'amministrazione medesima e, in caso di colpevole ritardo nella loro liquidazione, l'eventuale esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in via di principio, la deroga né al principio della responsabilità del debitore per l'inesatto o tardivo adempimento della prestazione (responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come forma di risarcimento minimo), né a quello che identifica la decorrenza degli interessi col giorno della costituzione in mora. (Corte di cassazione,. Sezioni unite, 8 febbraio 1995, n. 1446)
E tuttavia si osserva che, ferma restando la necessità, a tale scopo, di una formale costituzione in mora, l'amministrazione può, al fine di evitarne la produzione di detti interessi moratori, dimostrare l'assenza di colpa. A tale scopo (cfr. T.A.R. Cagliari 10 gennaio 1994) non può limitarsi a dedurre l'omessa formazione del titolo di spesa secondo le norme di contabilità, ma deve dimostrare che il ritardo nella formazione del suddetto titolo è dipeso da giustificate ragioni attinenti al previsto procedimento e non alla propria inerzia.
Valuterà pertanto codesto Dipartimento se sussiste la possibilità di "dimostrare la non imputabilità alla stessa del ritardo" (cfr. Corte di cassazione, Sezione I, 19 marzo 1991, 2933) alla luce della asserita necessità di acquisire una idonea documentazione a supporto della erogazione da disporre.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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