Pos. IV 11.2003.11

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- IRAP.- Variazioni aliquote.- Decorrenza.- L.r. 2/2002, art. 7.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 928 del 20 gennaio 2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, al fine di rendere i chiarimenti richiesti con nota prot. n. I/2/236438/02 del 28 novembre 2002 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale gestione tributi, Settore dichiarazioni fiscali, Ufficio modulistica 2, in ordine alla decorrenza delle variazioni di aliquota IRAP disposte dall'art. 7 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, è stato chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla questione.
Specificamente - nell'esporre, per quanto qui rileva, le valutazioni interpretative di codesto Dipartimento sulla portata applicativa della norma in discorso - si chiede allo scrivente di esprimersi circa la decorrenza dell'applicabilità, rispettivamente, dell'aumento di aliquota disposto, "a decorrere dal 1° gennaio 2002", dal comma 1 del richiamato articolo 7, l.r. 2 del 2002, edella riduzione di aliquota sancita, "a decorrere dal 1° gennaio 2003", dal successivo comma 2 dello stesso articolo 7, nell'ipotesi in cui i riguardati soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive abbiano un periodo d'imposta c.d. "a cavallo", compreso cioè tra due anni solari.
Inoltre, considerato che il comma 3 del medesimo art. 7 l.r. 2/2002 dispone che per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge", e cioè dalla data del 27 marzo 2002, si chiede di conoscere da quale data si renderà operativa la nuova aliquota, tenendo conto sia dei soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sia di quelli con periodo d'imposta non coincidente.

2.- Al fine della soluzione della problematica proposta occorre osservare che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la cui istituzione è stata disposta dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, per periodi di imposta determinati secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e normalmente costituiti dall'anno solare (cfr. artt. 7 e 90 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
Sempre in via generale si osserva, concordando con il richiedente Dipartimento, che dal complesso di norme che disciplinano l'imposta emerge con chiarezza che la base imponibile - determinata in relazione al valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio di ciascuna regione - va unitariamente considerata, e su di essa va calcolato l'ammontare dell'imposta mediante l'applicazione dell'aliquota fissata; aliquota che, se pur stabilita in maniera differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, risulta tuttavia essere unica in relazione alla individuata base imponibile.
Ancora si rileva che l'art. 37 del richiamato D.Lgs. 446 del 1997, rubricato "Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare", statuendo, al comma 1 e con l'eccezione di cui al comma 2, che "nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo d'imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", appare porre un principio che, se pur testualmente riferito alla prima annualità di applicazione dell'IRAP, è destinato a refluire nel prosieguo temporale di vigenza dell'imposta.
Ed invero una volta determinato il momento iniziale da cui decorrono gli effetti dell'istituita imposta, ne discende che ogni variazione di disciplina - ivi compresa la modifica di aliquota - dovrà avere cadenze ad esso correlate.
E pertanto, anche le variazioni di aliquota disposte con la richiamata legge regionale n. 2 del 2002 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003, non sembra che possano trovare applicazione, per ciò che concerne i soggetti con periodi di imposta non coincidente con l'anno solare, che per i periodi d'imposta che abbiano inizio successivamente alle indicate date.
D'altronde tale soluzione appare conforme al principio generale di irretroattività delle leggi sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che seppure non insuperabile se non per il campo del diritto penale (cfr. art. 25, comma 2, Cost.) costituisce pur sempre una direttiva per il legislatore ed un canone ermeneutico per l'interprete.

In relazione all'ultimo quesito proposto si ritiene che l'aumento di aliquota per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia disposto dal comma 3 dello stesso art. 7 della l.r. 2/2002, trovi applicazioni - in conformità peraltro alle considerazioni già espresse - a tutti i periodi di imposta che inizino successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale (27 marzo 2002) e pertanto, per le imprese aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, e, per le altre, a decorrere dai periodi di imposta il cui inizio, ancorchè precedente il 1° gennaio 2003, sia comunque successivo al 27 marzo 2002.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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