Pos.   Prot. N.  


Oggetto:



Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Foreste
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'approvazione o meno della gara in oggetto indicata atteso che per mero errore materiale l'importo a base d'asta indicato nel bando di gara è leggermente superiore a quello della perizia esecutiva.
Si premette al riguardo che la gara si è svolta senza che nessuno si accorgesse dell'errore e che la ditta risultata vincitrice ha proposto un ribasso del 48,51% di guisa che il dato economico finale si palesa economicamente favorevole per l'Amministrazione nonostante l'errore materiale de quo.

2. Dagli atti trasmessi in allegato alla nota che si riscontra - tra i quali però manca il bando di gara - si evince che:
- il pubblico incanto in oggetto indicato deve "esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 36 e 65 della legge 12 gennaio 1993, n. 10" e che "ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 10/93 saranno individuate come offerte anomale ed autonomamente escluse dalla gara, quelle che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementate di un valore assoluto del 7%, fermo restando quanto previsto all'art. 2 bis del D.L. 2/3/89, n. 65 convertito con legge 26/4/89, n. 155";
- la gara si è celebrata l'11 dicembre 2002 e alla stessa hanno partecipato 8 ditte, risultando aggiudicataria in via provvisoria l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione e cioè quella della ditta che ha offerto il ribasso del 48,51%.

3. Le perplessità cui dà luogo il bando di gara de quo, ivi compresa la vicenda antecedente (approvazione della perizia) che successiva alla stessa (verbale di aggiudicazione provvisoria), sono non solo quelle evidenziate da codesta Amministrazione (discrasia tra il prezzo posto a base della gara e quello risultante dalla perizia) ma anche altre, peraltro di maggior spessore sotto il profilo giuridico.
Invero il pubblico incanto risulta esperito alla stregua di norme (artt. 36 - 65 e 68 della l.r. 10/93) non più vigenti per effetto dell'abrogazione esplicita operata dall'art. 42 della l.r. 7/02. Inoltre la commissione di gara, nonostante l'espresso richiamo all'applicazione dell'art. 68 della l.r. 10/93, non ha proceduto all'individuazione delle offerte anomale che, nella fattispecie, non operando il meccanismo di esclusione automatica richiamato dall'art. 68 della l.r. 10/93 (sussistenza di almeno quindici offerte valide), consiste nello stabilire, nell'esercizio del potere discrezionale, se l'offerta avanzata dall'offerente sia anomala o meno, accertando o meno le giustificazioni di quest'ultimo.

Va, altresì, osservato che nel caso di anomalia dell'offerta aggiudicataria in via provvisoria della gara de qua vengono meno le considerazioni favorevoli espresse nella nota che si riscontra in ordine alla circostanza sostanziale che l'importo finale appare accettabile, nonostante l'errore materiale di che trattasi.
Conclusivamente, sembra llo scrivente che sussistano validi motivi per non procedere all'approvazione degli atti di gara de quibus.



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