Pos. 2   Prot. N. 25/11/2003 



Oggetto: Consorzio A.S.I. di Palermo - Presidente collegio dei revisori - Estensione art. 83 L.r. 6/2001.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Industria
Dipartimento Regionale Industria
Servizio V°-Affari giuridici contenzioso  vigilanza enti subregionali 

PALERMO



  1. Con nota n. 442 del 30 gennaio 2003 codesto Assessorato chiede di conoscere se l' art. 83 della L.r. 3 maggio 2001, n. 6 - relativo ai compensi da corrispondere ai presidenti degli organi collegiali di cui all' art. 1 della L.r. 11 maggio 1993, n. 15 - sia estensibile anche ai presidenti dei collegi dei revisori - così come sembra ritenere il Consorzio A.S.I. di xxxx, in virtù delle considerazioni riportate nella nota 9 dicembre 2002, n. 5134, allegata alla richiesta di parere. 
  Codesto Assessorato nutre delle perplessità sull'interpretazione estensiva fatta dal Consorzio citato, in quanto il 2° comma dell'art. 1 L.r. 15/93 sancisce l'inapplicabilità ai componenti dei collegi dei revisori delle disposizioni contenute al precedente 1° comma.  



  2. Lo scrivente Ufficio - in assonanza con codesta Amministrazione - ritiene che al quesito posto dal Consorzio A.S.I. di xxxx debba darsi risposta negativa.  

Il Consorzio ritiene che al presidente del collegio dei revisori spetti il 75% del compenso previsto per il presidente della Provincia, muovendo dall'erroneo presupposto che, con l'entrata in vigore dell'art. 83 della L.r. 6/2001, il 2° comma dell'art. 1 della L.r. 15/93 sia stato implicitamente abrogato.
In realtà, l'assunto del Consorzio è disatteso proprio dal fatto che l'art. 83 L.r. 6/2001 fa un' espresso richiamo all'art.1 della legge 15/93 e - come si è osservato nel parere di questo Ufficio ( n. 15635/184/11/02 del 30 settembre 2002 ) le leggi sono abrogate da leggi posteriori o " per dichiarazione espressa del legislatore " o " per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti " o " perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ". Nel succitato parere ( in cui se ne richiamava un' altro precedente - n. 9452/11/02 del 5-6-2002 - reso sempre a codesta Amministrazione sulla problematica dei compensi de quibus ) si chiariva che " con l'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il legislatore regionaleha dettato nuove disposizioni per quel che concerne i compensida corrispondere ai Presidenti di organi collegiali.
Dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale appena citata, ogni altra norma pregressa, relativa ai compensi dei Presidenti, e solo per questi , deve intendersi abrogata per incompatibilità, e quindi non più esistente."
Il riferimento non poteva che essere ai Presidenti di cui al 1° comma dell' art. 1 della L.r. 15/93. Ciò perché, seppur l'art. 83 L.r. 6/2001 richiama genericamente l'art.1 della legge del 1993, tale richiamo non può che rapportarsi al solo 1° comma, come è chiaro evincere dall' inciso relativo al requisito dimensionale ( che è sovracomunale al citato art. 83, laddove al 1° comma dell'art. 1 della L.r. 15/93 si faceva originariamente riferimento ad un " livello locale " ). Inoltre è soltanto al 1° comma ( e al 3° che al 1° è connesso ) dell'art. 1 L.r. 15/93 che si rinviene il termine " Presidente ", mentre al successivo 2° comma l'uso generico della parola " componenti " ( senza specificazione del ruolo presidenziale ) deve ritenersi riferita a tutti i componenti dei collegi dei revisori, compresi i presidenti degli stessi .
Poiché il 2° comma ha espressamente statuito l'inapplicabilità ai componenti dei collegi dei revisori di quanto previsto al 1° comma del medesimo articolo - con ciò stesso differenziando le due fattispecie - se ne ricava, conseguenzialmente, l'inapplicabilità anche dei nuovi criteri relativi ai compensi contenuti nell'art.83 L.r. 6/2001; né è dato evincere in alcun modo dalla lettura integrata delle norme che il 2° comma dell'art. 1 L.r. 15/93 sia stato implicitamente abrogato, occorrendo a tal fine una dichiarazione espressa del legislatore - attesa la natura di norma specificatoria e derogatoria che il 2° comma riveste rispetto al 1° .
Si ritiene poi che il 2° comma dell'art. 1 L.r.15/93 non si pone in contrasto con l'art. 83 L.r. 6/2001 o col 1° comma dell'art. 19 L.r. 30/2000 o con l'art. 1 del D.P.Reg. 19/2001,poiché l' " equiparazione del trattamento per categorie di amministratori " - invocata dal Consorzio - è da intendere riferita alle categorie che hanno diritto al trattamento de quo . Ed invero, già nella delibera della Giunta regionale n. 209 del 23 maggio 1994 ( posta a base del D.P.Reg. 21 luglio 1994 ) si stabilivano i compensi per i soggetti di cui all'art. 1 L.r. 15/93 distinguendo separatamente le fattispecie di cui al 1° e al 2° comma.
Si rileva, infine, che il richiamo al criterio dimensionale degli organi - contenuto sia al 1° comma dell'art. 1 L.r. 15/93 che all'art. 83 L.r. 6/2001 - sembra " agganciare " la competenza dei relativi Presidenti ad un'ambito (fisico) territoriale che caratterizza ( delimitandolo ) il loro operare, laddove, invece, la competenza tecnico-contabile dei componenti i collegi dei revisori si esplica in modo del tutto " indipendente " e sul loro agire non ha nessuna refluenza il criterio dimensionale-territoriale.
Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





   


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