Pos. IV Prot. 2112/26.2003.11

OGGETTO: Impresa e società.- POR Sicilia 2000/2006.- Contributi in conto capitale.- Limite massimo concedibile.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
Servizio V - Produzione vegetale
U.O. n. 27 - Strutture e impianti
(Rif. nota n. 679 del 28 gennaio 2003)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata è stato chiesto allo scrivente di esprimere il proprio avviso su di una problematica concernente l'oggetto.
In particolare si chiede "se possa configurarsi il superamento della soglia massima di contributo concedibile (50%)" nell'ipotesi in cui una ditta, avente natura di società per azioni - utilmente inserita in graduatoria al fine di beneficiare del contributo in conto capitale pari al 50% dell'investimento proposto, previsto dalla misura 4.09 del POR Sicilia 2000/2006 - acquisisca macchinari ed impianti da altra ditta, che "risulta nella compagine societaria" della beneficiaria "con una quota pari all'8,38% del pacchetto azionario".
Rileva il richiedente Dipartimento che una percentuale di capitali investiti potrebbe rientrare nel bilancio della società beneficiaria del contributo per il tramite della associata, e richiede il parere dell'Ufficio circa l'ammissibilità a finanziamento dell'investimento proposto.


2.- In ordine alla problematica in discorso si osserva, preliminarmente ed in via generale, che le società per azioni, una volta che, a seguito dell'iscrizione abbiano acquisita la personalità giuridica (art. 2331 c.c.), vantano una perfetta autonomia patrimoniale configurandosi come soggetti di diritto assolutamente distinti dai soci, che mediante singoli apporti ne costituiscono il capitale.
Dal principio esposto deriva l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome, e, al di fuori dei casi espressamente, e tassativamente, previsti dal codice, delle relative conseguenze patrimoniali (cfr. Corte di Cassazione, 19 novembre 1981, n. 6151).
Il collegamento interno tra società con personalità giuridica non inficia l'assoluta autonomia giuridica che sussiste in capo a ciascuna di esse nei rapporti esterni con terzi.
Allo stato della normativa vigente, invero, il collegamento di società è tale solo in senso economico, e sul piano giuridico è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2924, primo comma, n. 10, 2624 c.c.), senza che possa in alcun modo ipotizzarsi un centro di imputazione comune (cfr. Corte di Cassazione, 20 novembre 1984, n. 5941). Detto collegamento, in altri termini, configura dunque un fenomeno di mero fatto, non idoneo a determinare l'imputazione unitaria dei rapporti sottostanti intrattenuti con terzi od anche vicendevolmente, né a limitare la autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta.
Società principale e società di comodo o controllata costituiscono soggetti di diritto assolutamente distinti, ed il rapporto di dipendenza o di accessorietà tra esse intercorrente non produce l'assorbimento nella sfera giuridica della società principale dei diritti e delle obbligazioni della società di comodo o controllata
Finanche una holding, e cioè un gruppo di società costituito a tutela di interessi comuni non può essere, sotto il profilo giuridico, ritenuto unitario, rimanendo ciascuna società nella piena autonomia giuridica.

In dipendenza delle considerazioni succintamente svolte è possibile asserire l'assoluta irrilevanza, nella fattispecie rappresentata, del riscontrato rapporto tra le due società, che non consente in alcun modo l'imputazione giuridica alla potenziale beneficiaria del contributo in conto capitale richiesto degli utili conseguiti dalla seconda società nell'esercizio di una attività economica di fornitura di macchinari ed impianti, posta in essere, peraltro, come dovrebbe desumersi dall'avvenuta vidimazione dei relativi preventivi posta in essere dalla competente Camera di commercio ed a meno di prova contraria, alle condizioni di mercato ed in un regime di libera concorrenza.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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