Pos. I   Prot. N. /30.03.11 



Oggetto: Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica quesiti.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei Lavori pubblici
Dipartimento Lavori pubblici
Servizio "Aree Urbane e
Politica della Casa"
U.O.B. IX
PALERMO






1.      Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento sottopone all'esame dello Scrivente diversi quesiti tutti relativi alla determinazione della misura dei canoni di locazione degli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni, nonché quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, compresi gli alloggi di proprietà regionale. 

Premesso un puntuale richiamo di tutta la normativa statale e regionale che disciplina la materia de qua codesto Dipartimento riporta le perplessità manifestate in merito alla determinazione dei canoni di locazione da parte degli enti proprietari e/o gestori degli alloggi medesimi.
In particolare vengono sottoposti i seguenti quesiti:
- con il primo e l'ultimo di essi si chiede se sia individuabile la previsione di un canone minimo da applicare a tutti gli assegnatari di alloggi di E.R.P. a prescindere dai limiti di reddito e dunque anche nel caso in cui quest'ultimo sia pari a zero;
- in secondo luogo si chiede di conoscere i criteri da applicare ai fini della determinazione del canone per gli appartenenti alle categorie "B" e "C" di cui al D.A. n. 1112/GAB del 23/07/99, posto che il reddito degli stessi "viene calcolato ai sensi art. 21 della L. n. 457/78, che non trova applicazione nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti";
- quale sia il canone minimo da applicare ai nuclei familiari di cui all'art. 98 della l.r. 6/2001 ( 50.000 ovvero 100.000 lire);
- se l'esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a trent'anni prevista dall'art. 2 della l.r. n. 11/02, debba applicarsi anche agli assegnatari di cui all'art. 98 della l.r. n. 6/01;
- se, nella determinazione dei canoni per gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 15 della l.r. n. 4/02, debba tenersi conto dei limiti inferiori o superiori di cui all'art. 54 della l.r. n. 26/00 e successive modificazioni;
- infine, sulla scorta delle perplessità evidenziate dall'Unione Inquilini (xxxx) nella lettera datata 14/06/02, si sottopone il quesito relativo all'individuazione del "limite di decadenza" dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; limite che, ad avviso di codesto Dipartimento, si identificherebbe con quello, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 5.8.78, e successive modifiche e integrazioni, e fissato annualmente dalla Regione Siciliana per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nell'ambito della Regione Siciliana, aumentato del 25%, quale risulta aggiornato dal D.C.S. n. 01341/9 del 20.9.02 nella misura di € 11.762,71 (£ 22.775.779). Con l'ulteriore precisazione" che in caso di variazione dei citati limiti di reddito per l'assegnazione e per la decadenza, giusta D.A. n. 1112/GAB del 23/7/99, provvedono automaticamente gli Istituti alle variazioni conseguenti in applicazione dello stesso decreto".

2.       Sulle questioni sollevate si osserva quanto segue. 

Innanzitutto, come premesso, sembra che il primo e l'ultimo dei quesiti relativi alla determinazione del canone siano volti entrambi a verificare la previsione o meno di un canone minimo da applicare a tutti gli assegnatari di alloggi di E.R.P. a prescindere dai limiti di reddito e dunque anche nel caso in cui quest'ultimo sia pari a zero.
La risposta al quesito è insita nella disposizione contenuta all'art. 54, comma 1, della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26, ai sensi del quale " il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione Siciliana, ........, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili........".
Tuttavia il suddetto limite va inteso nel senso chiarito dall'art. 93 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, norma di interpretazione autentica, in forza del quale il predetto limite minimo (così come quello massimo fissato in lire 400 mila mensili dallo stesso comma 1 dell'art. 54 della l.r. 26/00) non può comunque essere superiore al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare, di cui al comma 3 dello stesso art.54.
Dunque, calcolato nei suddetti termini, il canone minimo potrà anche risultare inferiore a lire 100.000 qualora, ad esempio, il 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare, di cui al comma 3 dello stesso art. 54, non raggiunga il suddetto importo, ovvero potrà risultare pari a zero qualora non esista un reddito imponibile.
In altri termini non è individuabile un unico canone minimo da applicare a tutti gli assegnatari di alloggi di E.R.P. a prescindere dai limiti di reddito, stante la previsione del tetto minimo sì in misura fissa, ma pur sempre commisurata ad una percentuale massima del reddito imponibile.

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In ordine al secondo dei quesiti posti, allo Scrivente non sembra pertinente il discrimine relativo al calcolo dei redditi degli appartenenti alle categorie "B" e "C" di cui al D.A. n. 1112/GAB del 23.07.99, che risiedono nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Non sembra, infatti, riscontrabile la disposizione, invocata da codesto Dipartimento, secondo la quale l'art. 21 della L. n. 457/78 (ai sensi del quale viene calcolato il reddito degli appartenenti alle suddette categorie) "non trova applicazione nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti".
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Circa il canone minimo di locazione da applicare ai nuclei familiari di cui all'art. 98 della l.r. 6/2001 si osserva quanto segue.
L'art. 98 - nel prevedere che ai nuclei familiari individuati dalla norma debbano "applicarsi i canoni di locazione previsti dalla fascia A del D.A. ll.pp. 23.7.99, n. 1112" - fa riferimento solo ai criteri di calcolo, non anche al limite minimo che, fissato dall'art. 54 della l.r. 26/2000 nella misura di lire 100 mila, fa riferimento a tutti i canoni di E.R.P., " determinati ai sensi della l.r. n. 18/94 e dei correlati Decr. Ass. n. 370/11 del 15.3.96 e n. 1112 del 23.7.99". Conseguentemente l'originario limite minimo di lire 50.000 mensili, fissato dal D.A. n. 1112/99, deve ritenersi aggiornato, nella misura di lire 100.000 mensili, dalla successiva legge reg. n. 26 del 2000.
Anche in questo caso, tuttavia, il suddetto limite di lire 100.000 mensili va inteso nel senso specificato dall'art. 93 della l.r. n. 6/2001 e, dunque, come chiarito nelle superiori considerazioni, la misura dello stesso non può comunque essere superiore al citato limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare, di cui al comma 3 dell'art. 54 della l.r. n. 26/2000.
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Per quanto riguarda poi " l'esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a trent'anni", dal calcolo dei redditi dei nuclei familiari di cui all'art. 98 della l.r. 6/2001, l'applicabilità di tale esclusione era stata espressamente prevista dallo stesso art. 98, nel testo che risultava modificato dall'art. 23, comma 7, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2. Successivamente però l'art. 23, comma 7, della l.r. 2/2002 è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, della l.r. 11/02.
Conseguentemente deve ritenersi un'espressa volontà del legislatore di non voler escludere, dal calcolo dei redditi degli assegnatari di cui all'art. 98 della l.r. n. 6/2001, i redditi dei figli di età inferiore a trent'anni, prevista dall'art. 2 della l.r. n. 11/02, come era stato esplicitamente disposto, invece, in precedenza.

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Per quanto riguarda la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di cui all'art. 15 della l.r. 15 maggio 2002, n. 4, è la stessa norma a prevedere la non applicabilità delle disposizioni previste dalla l.r. n. 18/94 e dai correlati decreti ass. n. 370/11 del 15.3.96 e n. 1112 del 23.7.99, conseguentemente devono ritenersi non applicabili agli stessi anche le ulteriori disposizioni modificative di quelle espressamente menzionate, o comunque richiamate ai fini della determinazione dei canoni medesimi, qual è, fra le altre , appunto quella che fissa il limite minimo e massimo, contenuta all'art. 54 della l.r. 6/2000.
Come precisa il secondo comma del citato art. 15 " per tali alloggi il canone è determinato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/94". È, dunque, alla normativa previgente che occorrerà fare riferimento ai fini della determinazione dei canoni di tali ultimi alloggi.
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In ultimo, circa il "limite di decadenza" per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P., lo Scrivente ritiene di dover condividere l'avviso di codesto Dipartimento, che identifica il suddetto limite con quello, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 5.8.78, e successive modifiche e integrazioni, e fissato annualmente dalla Regione Siciliana, per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nell'ambito della Regione Siciliana, aumentato del 25%, quale risulta aggiornato dal D.C.S. n. 01341/9 del 20.9.02.
Con l'ulteriore precisazione - correttamente effettuata da codesto Dipartimento - "che in caso di variazione dei citati limiti di reddito per l'assegnazione e per la decadenza, giusta D.A. n. 1112/GAB del 23/7/99, provvedono automaticamente gli Istituti alle variazioni conseguenti in applicazione dello stesso decreto".
L'individuazione del limite di decadenza nei suddetti termini è, infatti, espressamente prevista nelle premesse dello stesso D.A. n. 1112/GAB, laddove è precisato che "considerato che con proprio decreto n. 413/11 del 7 aprile 1997, ai sensi della sopracitata legge regionale n. 1/92, l'Assessorato dei lavori pubblici ha fissato dal 1° gennaio 1997 il limite massimo di reddito annuo complessivo per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nella misura di lire 20.550.000 per cui il limite di decadenza risulta pari a lire 25.687.000 (20.550.000 + 25%) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 1035/1972, modificato dall'art. 22 del D.L. n. 629/1979, convertito in legge n. 25 del 1980".
Le disposizioni normative richiamate dal D.A n. 1112/GAB, nella parte suriportata, fissano il limite di reddito del nucleo familiare superato il quale si incorre nella revoca dell'assegnazione dell'alloggio ( cfr. art. 17, comma 1 lett. d) del D.P.R.n. 1035/1972) e la misura di reddito in presenza del quale "l'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lett. d) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, può richiedere al presidente dell'istituto autonomo case popolari competente di occupare l'abitazione a titolo di locazione.
Il presidente dell'istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la locazione è regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani..." ( cfr. art. 22, ultimi due commi, della L. n. 513/77).
Tale ultima misura è , infatti, prevista dall'art. 22 del D.L. 15/12/79, n. 629, ai sensi del quale "ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'art. 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457".
Conseguentemente - avendo il D.C.S. n. 01341 del 20/09/02 aggiornato il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 05.08.1978 n. 457 e successive modificazioni, per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nell'ambito della Regione Siciliana per l'anno 2002, nella misura di euro 11.762,71 (£ 22.775.779) - il limite di decadenza corrisponderà a tale importo aumentato del 25 per cento, così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate.
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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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