Pos. 1   Prot. N. /45.03.11 



Oggetto: L.n. 457/1978. Trasferimento del beneficio del programma di edilizia convenzionata-agevolata per n. 40 alloggi nel comune di xxxx. Quesito.







Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici

Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio "aree urbane e politica della casa"


P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di autorizzare la voltura della titolarità del beneficio del programma di edilizia convenzionata- agevolata ex Legge n. 457/1978, per la realizzazione di n.40 alloggi nel comune di xxxx, di cui era titolare la SSS s.r.l. in favore della AAAA s.r.l..
In proposito codesto Assessorato rappresenta di avere autorizzato, con D.A. n. 514/X del 22/4/1995, il trasferimento della titolarità del beneficio suddetto dall'impresa TTTT geom. E.L., titolare originario, alla Ssss s.r.l. costituita tra TTTT, E.L., G.A., T.M., T. G. e T.D.
In data 25/7/2002 i Sigg. G.A., T.D., M. e G. hanno ceduto le quote di loro proprietà, rappresentanti l'intero capitale della SSSS al sig. C.G. in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della AAAA s.r.l. costituita il 17/6/2002.
Codesto Assessorato manifesta perplessità sulla natura giuridica dell'intervenuta cessione di quote atteso che non risulta se la SSSS continui ad esistere, nel qual caso alla stessa potrebbe essere mantenuta la titolarità del beneficio. Peraltro, rappresenta codesta Amministrazione, all' AAAA, che non svolge alcuna attività e non risulta retta da un Direttore tecnico, "detto diritto perverrebbe a seguito di semplice acquisto di quote societarie, non unitariamente inquadrabili come compagine aziendale di funzionamento offrendo al contempo il cessionario, qualità sufficienti ad assicurare la realizzazione dell'opera (attività non in svolgimento, mancanza di Direttore tecnico e di strutture organiche al riguardo predisposte)".
Si sottolinea inoltre nella nota che si riscontra che "l'unica certificazione prodotta dall'AAAA è quella della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di yyyy, datata 17/7/2002, dalla quale peraltro risulta che la società non svolge attività alcuna e non risulta retta da una figura di particolare evidenza quale quella del Direttore tecnico".

2.  Prima di rispondere al quesito suesposto conviene riassumere la vicenda in questione. 

L'art. 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 prevede che il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata debba avvenire seguendo i seguenti criteri: 1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati; 2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio; ...
In attuazione della citata legge l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con bando assessoriale del 27 giugno 1985, determinava i requisiti e le modalità di presentazione delle domande per la scelta delle imprese incaricate della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla Legge n. 457/1978, integrato dai fondi regionali di cui alle leggi n. 22/1985 e n. 57/1985.
Con provvedimento assessoriale 23 ottobre 1985, n. 89/III veniva costituita apposita commissione per l'esame delle istanze presentate dalle imprese ai sensi del suddetto bando e con decreto 16 dicembre 1988 venivano approvate le graduatorie delle imprese formulate dalla commissione e contestualmente il programma costruttivo di cui all'allegato B, parte integrante del medesimo decreto.
Tra le imprese inserite in graduatoria e quindi ammesse al finanziamento ed all'ottenimento dei benefici disposti dalle sovracitate norme statali e regionali figurava l'impresa T.E.L. per la costruzione di n. 50 alloggi nel comune di xxxx cui era stato attribuito un punteggio totale di 2,70.
Successivamente, con Decreto 22 luglio 1989 venivano approvate le graduatorie definitive relative alle imprese richiedenti i benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata tra le quali figurava l'Impresa T.E.L. per n.40 alloggi, con punteggio di 2,70.
Con D.A. n.514/10 del 22 aprile 1995 l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici autorizzava il trasferimento della titolarità del beneficio di cui godeva l'Impresa individuale T. geom. E.L. per la realizzazione di n.40 alloggi in xxxx alla Società SSSS s.r.l. atteso che il ramo di azienda afferente il settore dei lavori pubblici della prima Impresa era stato conferito alla detta società. Dai certificati della Camera di Commercio risultava pertanto l'avvenuta cancellazione dell'attività lavori edili svolta dall'Impresa T. e per effetto del conferimento del ramo di azienda, la SSSS era subentrata nell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.
Infine con Decreto 23 aprile 2001 l'Assessorato dei Lavori Pubblici disponeva la cancellazione dalle graduatorie di cui al D.A. n. 1065/X del 22/7/1989 (come modificate dal D.A. n. 43 del 2/2/1991) delle imprese risultanti non più iscritte al registro delle imprese, e tra le altre disponeva che fosse depennata l'impresa T.E.L. (per n. 40 alloggi nel comune di xxxx) perché in fallimento .

3.  In linea generale si deve osservare che la ratio della previsione di un bando di concorso per l'individuazione di beneficiari di agevolazioni pubbliche e della relativa costituzione di apposita commissione è quella di consentire la selezione dei soggetti che, essendo in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'attribuzione dei benefici, offrono idonee garanzie di perseguimento delle finalità previste. 

In sostanza la disciplina per la concessione dei contributi è dettata dalle norme del bando: è noto infatti che il bando costituisce lex specialis del concorso, nel senso che le sue prescrizioni vincolano non solo gli aspiranti beneficiari, ma anche la stessa Amministrazione che lo ha emesso, che, predeterminando i criteri per l'attribuzione dei benefici, è obbligata all'osservanza degli stessi per l'individuazione delle imprese beneficiarie.
Nel momento in cui l'Amministrazione predispone la graduatoria definitiva ha previamente posto in essere un'attività di accertamento finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e accertato presso i soggetti che hanno presentato istanza di ammissione al beneficio, il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Va altresì sottolineato che, ai soggetti così qualificati, al fine della selezione, è attribuito un punteggio in relazione ai seguenti elementi preferenziali che connotano le singole imprese partecipanti:
a) anzianità di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
b) risultato dell'attività svolta dall'impresa di costruzione nel settore dell'edilizia agevolata fruente di contributo pubblico;
c) fatturato medio annuo e consistenza annua delle maestranze degli ultimi cinque anni;
d) proprietà dell'area ricadente nei piani di zona;
e) promessa del comune di assegnazione del lotto necessario per la realizzazione degli alloggi;
f) previsione di utilizzo di tecnologie di costruzione che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda alimentati da fonti alternative o a pompe di calore, finalizzati al risparmio energetico.
Ora, si appalesa di tutta evidenza che tra l'impresa vincitrice nel 1985 della selezione de qua con il punteggio di 2,70 e la AAAA s.r.l., che nel 2002 intende subentrare alla prima, non vi sia alcuna continuità né soggettiva né oggettiva, sicchè sembra allo scrivente che possa senz'altro respingersi l'istanza di voltura di che trattasi, anche sulla base delle ragioni fatte presenti da codesta Amministrazione nella nota che si riscontra, concernenti la data di costituzione della società (17.6.2002), il non avere svolto attività alcuna, la mancanza della figura del Direttore tecnico ecc.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".











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