Pos. IV 50.2003.11

OGGETTO: Organi.- Commissione assegnazione alloggi.- Insediamento.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
(Rif. nota n. 355 dell'11.2.2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentando l'urgenza della relativa acquisizione - circa la possibilità di procedere all'insediamento della Commissione assegnazione alloggi popolari istituita presso l'Istituto autonomo case popolari di Xxxxx in assenza del Presidente, già nominato, ma in attesa di ricevere apposita autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura, e tenuto conto della circostanza che, nel decreto di costituzione dell'organo in discorso, è stata individuata la figura di vice-Presidente.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva, in via generale, che, secondo l'orientamento affermatosi in dottrina ed in giurisprudenza (cfr. Riccardo Villata, voce Collegi amministrativi, in Enciclopedia giuridica, Treccani; Giovanni Battista Verbari, voce Organi collegiali, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè; Consiglio di Stato, 23 novembre 1971, n. 948), l'organo collegiale per potere legittimamente operare deve essere completamente costituito mediante la nomina di tutti i suoi componenti.
Il richiamato criterio della completezza dell'organo inerisce in particolare - quale principio generale applicabile a tutti i collegi e non soltanto ai c.d. collegi perfetti (in ordine ai quali requisito legittimante la relativa operatività è costituito dalla partecipazione alle deliberazioni della totalità dei componenti) - al momento dell'insediamento e non a momenti successivi; insediamento che si sostanzia non con la formale costituzione bensì con la concreta entrata in funzione del collegio.
Ora, considerato che l'attesa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura all'espletamento della funzione di che trattasi appare invero finalizzata alla rimozione di un limite che impedisce l'esercizio dell'attività di componente-presidente del collegio da parte del magistrato individuato dall'Amministrazione regionale per l'incarico in discorso, e che pertanto il rilascio dell'autorizzazione medesima si configura quale presupposto imprescindibile per l'accettazione e l'assunzione dell'incarico, è da ritenere che in mancanza della stessa non possa procedersi all'insediamento del collegio.
L'individuata soluzione risulta altresì rafforzata da un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, invero, è da tenere presente che il soggetto impossibilitato all'insediamento è il componente normativamente individuato quale Presidente del collegio; in ragione, è dato supporre, della particolare qualificazione della categoria professionale di appartenenza. La ascritta funzione di titolare dell'ufficio di vertice delle attività strumentali che si svolgono nel collegio risulta dunque caratterizzata da una situazione di terzietà, e connotata dal compito di mediazione degli interessi presenti nel collegio in modo da consentire la concretizzazione della volontà dell'organo; la mancanza di tale figura potrebbe, in ipotesi, compromettere il risultato perseguito dal legislatore.
Inoltre si osserva che la stessa norma di legge che dispone l'istituzione del collegio, e cioè l'art. 18 della l.r. 25 marzo 1986, n. 15, ha previsto - allo scopo di assicurare la massima funzionalità e privilegiando l'efficienza dell'azione amministrativa, rispetto alla rappresentatività della composizione del collegio medesimo - la possibilità di procedere alla costituzione dell'organo anche in caso di mancata designazione di taluni rappresentanti di associazioni ed organizzazioni, ma non qualora mancassero altri componenti, tra cui appunto il magistrato, ordinario o amministrativo, cui conferire la funzione di Presidente.

Nei termini l'avviso dell'Ufficio.


3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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