POS. V Prot._______________/54.03.11

OGGETTO: Acquisto di beni e servizi in economia. Regione Siciliana. Normativa applicabile.



ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
PALERMO




1. Con la nota n. 3919 del 18 febbraio 2003, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad alcuni quesiti connessi alla disciplina applicabile in Sicilia per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Rappresenta codesto Dipartimento che la recente l.r. 2 agosto 2002, n. 7, nel disciplinare gli appalti di fornitura di beni e gli appalti di servizi, non ha disposto nulla riguardo agli acquisti in economia di beni e servizi.

Rileva inoltre codesta Amministrazione che lo Stato ha disciplinato la materia con il D.P.R. 20 agosto 2001, n.384, stabilendo all'art. 2, comma 1, che le singole amministrazioni debbano individuare con proprio provvedimento l'oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali può essere adottata la procedura in economia; e che l'Ufficio Scrivente ha, con parere prot. n. 9185 del 30.maggio 2002, ritenuto applicabile tale normativa anche per la Regione Siciliana.

Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede:

1) Se, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 7/2002, sia ancora valido quanto espresso dall'Ufficio Scrivente nel parere prot. 9185 del 30 maggio 2002 ed in particolare se sia applicabile il D.P.R. 384/2001, ancorché entro i limiti di spesa previsti dalla medesima l.r. 7/2002, per gli affidamenti a trattativa privata sotto soglia comunitaria.

2) Se, nelle more dell'emanazione del provvedimento individuativo le singole voci di spesa, e fuori dai casi in cui può ricorrersi alle convenzioni previste dall'art. 8 della l.r. 10 dicembre 2001, n.20, possa applicarsi la previgente normativa (D.P.R. 12 giugno 1985, n. 478), ed in caso affermativo, entro quali limiti di spesa.

3) Se, così come previsto dall'art. 8 della l.r. 20/2001 (modificato dall'art. 16 della l.r. 26 marzo 2002, n.2), l'Amministrazione che accerti che una ditta offra un servizio ad un prezzo più basso della convenzione, possa disporre l'ordine in favore di quest'ultima senza dovere ricorrere alla trattativa privata prevista dall'art. 34 della l.r.7 /2002.

Codesto Assessorato non manifesta alcun orientamento in ordine ai quesiti sottoposti.



2. Con riferimento ai quesiti come sopra enucleati, si osserva quanto segue.

La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che, al titolo II (articoli 31- 35) reca la disciplina degli appalti di fornitura di beni e servizi nella Regione siciliana, non prevede alcuna specifica disposizione in ordine alle forniture ed acquisizione di servizi in economia, mentre le richiamate disposizioni del titolo II sembrano riferirsi specificamente agli acquisti sotto soglia, anche alla luce del rinvio -contenuto nel secondo comma dell'art. 31- ai principi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, relativo, appunto, ai procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, e il cui art. 10 (ora abrogato dal D.P.R. 384/2001 per ragioni di sistematicità della disciplina) rinviava la disciplina delle spese in economia ad apposita normativa regolamentare.

Per le acquisizioni in economia, come osservato già dallo Scrivente Ufficio con il parere n. 45 del 2002, reso al Dipartimento del Personale e dei Servizi generali della Presidenza della Regione con nota n. 12523/42.02.11 del 22 luglio 2002, nell'ordinamento regionale "l'unico riferimento normativo sull'acquisizione in economia di beni e servizi si rinviene nell'art. 3 della Legge regionale n. 15 del 1993 dove si prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale, per l'acquisizione di beni e servizi, è tenuta ad applicare in quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il Provveditorato dello Stato. Il rinvio si intendeva al "regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato" approvato con D.P.R. 12 giugno 1985, n.478.
Tuttavia la natura dinamica e formale del rinvio de quo - come si desume dalla parola "vigenti"- implica la necessità di identificare la normativa attualmente applicabile al Provveditorato.
In proposito si consideri che il citato D.P.R. è stato abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" e che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello stesso: "I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto...si intendono riferiti al presente regolamento".
Pertanto, ai sensi del detto art. 3, L.r. 15/1993, la normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi in economia è il D.P.R. n. 384/2001, in quanto compatibile con la normativa regionale."

Ciò posto, resta ancora valido quanto espresso dallo Scrivente nel parere n. 98/2002 reso con nota n. 9185 del 30 maggio 2002 , in ordine all' applicabilità del D.P.R. 20 agosto 2001, n.384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" sino all'emanazione di specifiche norme in campo regionale.


3. In ordine al secondo quesito relativo all'applicazione della previgente normativa (D.P.R. 12 giugno 1985, n.478), prevista nell'art. 13 del 384/2001, secondo cui nelle more dell'adozione dei provvedimenti di individuazione dell'oggetto e dei limiti di spesa da parte delle singole amministrazioni, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, è stato reso possibile fare ricorso al sistema precedente, si evidenzia, come già osservato dallo Scrivente nel parere 98/2002 sopra citato, che il termine predetto non è un termine di adozione dei provvedimenti di individuazione, ma di ultrattività della previdente normativa, peraltro già abrogata dal medesimo regolamento; si deve pertanto escludere la possibilità di applicazione della disciplina precedente, al di là dello stesso termine individuato nella norma.


4. In ordine all'ultimo quesito sopraesposto, l'art. 8 della l.r. 10 dicembre 2001, n.20, rubricato "Adesione al circuito nazionale acquisti", modificato ed integrato dall'art. 16 della l.r. 26 marzo 2002, n.2, al comma 2° prevede che, in alternativa alle convenzioni, le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all'acquisto di beni e servizi purchè a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione.

Tale disposizione non autorizza le amministrazioni a procedere all'acquisto diretto ove riscontrino, sul mercato, prezzi inferiori a quelli oggetto delle convenzioni, ma, per tali casi, sostanzialmente rinvia alle altre procedure di acquisto secondo la normativa generale.

Pertanto per quelle categorie di acquisti per le quali non sia vigente alcuna convenzione o per le ipotesi in cui il mercato consenta di spuntare prezzi inferiori a quelli oggetto delle convenzioni già intervenute, si dovrà comunque ricorrere agli acquisti in economia -laddove sia consentito dai provvedimenti individuativi e questi siano stati emanati- ovvero alle altre procedure acquisitive consentite dalla normativa regionale.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





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