Pos. 1   Prot. N. 56.03.8 



Oggetto: Inquadramento del personale destinatario della L.R. n. 20/99. Personale destinatario dell'art. 3 del D.P.R.S. n. 10/2002.




Allegati n...........................


          PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SERVIZI DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
Servizio gestione giuridica del personale regionale in servizio.
U.O. stato giuridico.
          P A L E R M O 



1. Con nota 26 febbraio 2003, n. 5082, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello scrivente Ufficio riguardo:
a) alla normativa da applicare per il corretto inquadramento di un dipendente beneficiario dell'assunzione diretta nell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.r. n. 20/1999.
In particolare, si pone il problema se, ai fini dell'inquadramento, debba tenersi conto della normativa vigente alla data di presentazione della domanda di assunzione, avanzata il 16-01-1998, ovvero di quella vigente alla data, successiva, dell'intervenuto riconoscimento da parte del Prefetto dello "status" di familiare di vittima innocente della mafia;

b) alla qualifica da attribuire ad un dipendente in possesso di laurea ed abilitazione
professionale che avendo conseguito il riconoscimento del predetto status in data 21-03-2001, ha presentato istanza di assunzione il 17-5-2001, prima dell'introduzione del nuovo ordinamento del personale introdotto a far data dal 2-7-2001 col D.P.Reg. n. 10/2001;
c) l'individuazione del momento dell'assunzione in relazione alla normativa di inquadramento da applicare ed in particolare, in riferimento all'art. 3 del D.P.R.S. n. 10/2001 in forza del quale "al personale assunto in vigenza del contratto per il quinquennio giuridico 1998/2001, l'inquadramento nei ruoli della Regione Siciliana è regolato dalle disposizioni previste dall'art. 12 del D.P.R.S. n. 11/1995, così come modificato dall'art. 2 del d.p.r.s. n. 74/1995".

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2 - In ordine al primo quesito, si condivide l'opinione di codesta Amministrazione circa l'impossibilità di applicazione della normativa d'inquadramento del personale regionale vigente al momento dell'istanza. Infatti, il beneficio in questione è subordinato (cfr. art. 4 comma 1, della stessa l. r. n. 20/1999) all'individuazione dei beneficiari "nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302. e successive modifiche ed integrazioni".
Orbene, il comma 2 dell'art. 9 di tale legge prevede che " le condizioni di invalido e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno"
Sia il decreto ministeriale 29 agosto 1991, n. 319 che il successivo D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (che lo ha abrogato e sostituito) configurano un'ipotesi di accertamento costitutivo dello status di "vittima di atti di terrorismo" e, traslativamente, di "vittima della mafia" , accertamento che costituisce condizione per la fruizione dei benefici previsti dalla normativa di favore.
Pertanto, prima del riconoscimento prefettizio, non sembra potersi configurare, nei confronti del dipendente cui ha riguardo la richiesta di parere formulato da codesto Dipartimento, alcun diritto pieno ed incondizionato all'assunzione. La domanda di assunzione avanzata anteriormente al predetto riconoscimento, comunque esaminata dall'Amministrazione, poteva ritenersi efficace dal momento dell'intervenuta certificazione prefettizia ed a tale data (che non viene indicata nella richiesta di parere ma che può ragionevolmente presumersi successiva all'entrata in vigore del DPRS n. 10/2001) bisogna far riferimento, ad avviso dello scrivente, per individuare la data di inquadramento giuridico dell'interessato, ferma restando la decorrenza degli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Se, come sembra , il riconoscimento prefettizio è intervenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R.S. n. 10/2001 ne consegue che il dipendente in questione va inquadrato, in ragione del titolo di studio posseduto, in categoria D.

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3 - Sul secondo quesito si ritiene che il dipendente non "in servizio" alla data di entrata in vigore della L. r. n. 10/2000 non possa essere inquadrato nella terza fascia dirigenziale, in forza dell'art. 6 della medesima legge, atteso il carattere transitorio della norma. In proposito si richiama il precedente parere di quest'Ufficio 11 - 3 - 2002, n. 4072 /24.02.11 (reso a codesto Dipartimento) nel quale si è espresso l'avviso che la normativa da applicare per il corretto inquadramento del personale da assumersi ai sensi della legge regionale n. 20/1999 sia quella vigente " al momento della presentazione dell'istanza di assunzione", istanza che, costituendo esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo, andrebbe accolta entro 30 giorni ( in tal senso cfr. C.G.A. Sez. riun. 19/11/1996, n. 227; T.A.R.S., PA, I, 17/2/1997, n, 198).
Pertanto, l'inquadramento avrebbe dovuto essere effettuato nella qualifica di "dirigente", corrispondente al titolo di studio posseduto, prevista dal previgente ordinamento professionale; qualifica che, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 10/2000 deve ritenersi soppressa soltanto dal momento della "definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 9 ...". Resta inteso che in applicazione del D.P.Reg. n. 10/1991, il personale inquadrato in una qualifica corrispondente alla VII o VIII fascia funzionale di cui alla l.r. n. 41/1985, che non abbia fruito dell'inquadramento transitorio nella III dirigenziale, va collocato in categoria D.

3)- Sul significato del termine "assunzione" si ritiene che lo stesso non può che tradursi nella stipula del contratto individuale di lavoro, contratto che, però, in aderenza al su indicato orientamento giurisprudenziale (circa l'obbligo di assunzione) potrebbe recare una decorrenza (meramente) giuridica a far data dalla istanza dell'interessato, ferma restando la decorrenza economica dalla data di effettiva immissione in servizio. Quanto alle modalità di inquadramento, trova applicazione (con riferimento alla data dell'istanza) l'art. 3 delle "linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali" approvate col D.P. Reg. n. 10/2001, che, per il personale assunto in vigenza del contratto per il quadriennio giuridico 1998/2001 richiama le disposizioni previste dall'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/1995, come modificate dall'art. 2 del D.P.Reg. n. 74/1995.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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