Pos. 1   Prot. N. 58.03.8 



Oggetto: Compenso segretario commissione di collaudo.






Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio I - Tutela acque
P A L E R M O


1) - Con nota 3 marzo 2003, Serv. I, n. 13669, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio circa la misura del compenso da erogare al sig.xxxx nella qualità di segretario della commissione per il collaudo dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale di CCCC.
Riferisce, codesta Amministrazione, che l'Ispettorato regionale tecnico ha restituito, senza il prescritto parere, la parcella di acconto presentata dal predetto funzionario in quanto redatta in maniera non coerente con la nota di incarico 31-12-1999, n. 26270/D.T.A. Tale nota, infatti, prevede che " ai fini della determinazione dell'onorario da corrispondere, il presente incarico si intende affidato a professionisti non riuniti in collegio e il compenso globale dovrà essere pari a quello spettante al singolo collaudatore, previsto dalle tabelle professionali, come se la prestazione fosse resa da un solo professionista".
Sempre lo stesso provvedimento prevede che al segretario della commissione "spetterà un compenso pari ad 1/3 dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese effettivamente documentate".
Il sig. xxxx ha calcolato la parcella in ragione dell'intero onorario spettante ai tre collaudatori.

2. Sulla questione, lo scrivente non può che concordare col rifiuto opposto dall'Ispettorato Regionale Tecnico. Infatti, la lettera d' incarico 31-12-1999, n. 26270, diretta a tutti i componenti della commissione di collaudo, indica chiaramente, a pagina 5, quale sia il compenso spettante ai componenti collaudatori e quello dovuto al segretario della commissione determinando quest'ultimo, ai sensi dell'art. 26, comma 11 della l.r. 29-4-1985, n. 21 (come sostituito dall'art. 62 della l.r. 12-1-1993, n. 10, ancora vigente al momento del conferimento dell'incarico) nella misura di "un terzo dell'onorario del singolo collaudatore".
Tale onorario non può che essere quello concretamente convenuto fra Amministrazione e singolo professionista ancorché costui abbia, come nella fattispecie, derogato agli onorari minimi professionali accettando di condividere con gli altri componenti (collaudatori) il compenso che sarebbe spettato nel caso in cui l'incarico fosse stato conferito ad un singolo professionista.
Sulla legittimità della deroga agli onorari professionali minimi nei rapporti con le pubbliche amministrazioni non appare il caso di soffermarsi avendo codesto Dipartimento allegato alla richiesta di consultazione l'esauriente parere della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa 23 luglio 1997, n. 252/1996.
Orbene, a seguire il ragionamento proposto dal sig. XXXX, si perverrebbe alla illogica attribuzione al segretario di un corrispettivo pari a quello stabilito per il collaudatore, in aperto contrasto con la previsione legislativa che ha chiaramente differenziato il compenso dovuto al componente collaudatore rispetto a quello dovuto al segretario. Differenza che appare del tutto logica ove si consideri la evidente diversità di contenuto professionale e di responsabilità proprie della funzione di collaudo dell'opera pubblica rispetto ai meri compiti di collaborazione amministrativa svolti dal segretario (cfr. l'art. 26, comma 10 della l.r. 29-4-1985, n, 21).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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