POS. V Prot._______________/61-03-11

OGGETTO: Teatro xxxx di yyyy. Trasformazione in fondazione ex l.r. 2/2002 e successive modifiche. Nomina e compiti del Commissario ad acta. Gestione dell'ente in attesa della trasformazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.

PALERMO
e, p.c.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio di Gabinetto On.le Presidente


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio di Gabinetto On.le Assessore
LORO SEDI



1. Con nota prot. 71/Area AA.GG del 13 gennaio 2003, pervenuta allo Scrivente il 7 marzo 2003, codesto Dipartimento ha posto alcuni quesiti in ordine alla problematica in oggetto.

In particolare vien chiesto se la proroga dell'incarico di Commissario ad acta ex art. 35 l.r. 2/2002 per l'ente lirico regionale in oggetto debba esser disposta di concerto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dal Presidente della Regione, stante che l'art. 35, quarto comma, della l.r. 2/2002 attribuisce la nomina alle amministrazioni cui compete la vigilanza e tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali e che il provvedimento di nomina, da prorogare, venne assunto con analogo concreto.

Inoltre, rappresentando che al commissario ad acta erano stati attribuiti limitati poteri gestionali per assicurare la sussistenza dell'ente in dipendenza della originaria previsione dell'art. 35 della l.r. 2/2002 (che aveva disposto la trasformazione ex lege degli enti lirici in fondazioni, con la caducazione degli ordinari organi di gestione), oggi, stante che la sostituzione del primo comma dell'art. 35 della l.r. 2/2002 (operata con l'art. 35 della l.r. 20/2002) ha sostanzialmente determinato la reviviscenza dell'ente nella sua conformazione originaria sino all'approvazione dello statuto e del piano economico-finanziario correlato, chiede come sopperire alle necessità gestionali, stante che gli organi di gestione dell'ente (Presidente, Sovrintendente, Consiglio di Amministrazione) risultano già scaduti. Su tale quesito codesto Dipartimento esprime il proprio orientamento nel senso che occorrerebbe affidare la gestione a nuovi amministratori o ad un commissario straordinario, con l'attivazione del relativo procedimento di nomina (Decreto presidenziale su deliberazione della Giunta regionale e parere della competente Commissione A.R.S.), dal momento che tale organo straordinario è concettualmente diverso dal Commissario ad acta ex art. 35 l.r. 2/2002, ancorchè i poteri potrebbero incentrarsi nella stessa persona.


2. Sulle questioni sopraesposte si osserva quanto segue.

Con l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, era stata determinata la trasformazione in fondazioni, con la correlata acquisizione di personalità giuridica di diritto privato, degli enti lirici e sinfonici, dalla data in vigore della legge medesima.

Successivamente l'art. 35 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, modificò la predetta determinazione, prevedendo che la trasformazione si determini con l'approvazione, da parte delle Amministrazioni cui compete la vigilanza e tutela degli enti stessi, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta nominati secondo le disposizioni del quarto comma dell'art. 35 della l.r. 2/2002, per attuare la trasformazione medesima.

Tale modifica normativa ha sostanzialmente determinato la reviviscenza degli enti in parola, senza alcuna previsione in ordine alla fase transitoria, e tuttavia, mantenendo la previsione che affida a commissari ad acta l'attuazione della trasformazione.

Talchè è da ritenere che gli organi di amministrazione -che erano da ritenere decaduti in dipendenza della trasformazione precedentemente attuata per disposizione di legge ed alla sua entrata in vigore contestualmente decaduti- con la reviviscenza degli enti come sopra disposta siano tornati a svolgere le relative funzioni, permanendo in carica sino alla trasformazione degli enti in fondazioni privatistiche; mentre i commissari ad acta debbano limitarsi ad attuare la definizione della trasformazione, con la predisposizione degli statuti delle fondazioni adeguati alla nuova veste giuridica degli enti nonché ai principi del d. l.vo 367/1996 richiamati dal terzo comma dell'art. 35 stesso, nonché dei documenti economico-finanziari menzionati dal d.lvo medesimo.

In ordine alla nomina di tali commissari, la chiara disposizione dell'art. 35, quarto comma, della l.r. 2/2002 la demanda alle amministrazioni cui compete la vigilanza e tutela sugli enti autonomi lirici e sinfonici; pertanto, nella fattispecie in cui alla vigilanza e tutela dell'ente in oggetto concorrono sia il Presidente della Regione che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, a termini della l.r. 16 aprile 1986, n. 19, la nomina in parola va disposta da entrambi di concerto.

Ovviamente anche il provvedimento modificativo della nomina, già disposta di concerto, va assunto analogamente con il concerto di entrambi gli organi.


Quanto all'altro quesito, relativo alla gestione ordinaria dell'ente in attesa della sua trasformazione, considerato che gli organi ordinari di gestione risultano già scaduti, come ritenuto da codesto Dipartimento, occorrerà provvedere alla nomina di nuovi organi gestionali ovvero alla nomina di un commissario straordinario, le cui funzioni -appunto gestionali- sarebbero diverse da quelle del commissario di cui al quarto comma dell'art. 35 l.r. 2/2002.

Ovviamente per la nomina del predetto commissario straordinario occorrerà un provvedimento concettualmente distinto da quello di nomina del commissario previsto dal quarto comma dell'art. 35 l.r. 2/2002, nel rispetto delle procedure di cui alla l.r. 16 aprile 1986, n. 19 e della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, che prevede che le nomine di competenza del Presidente della Regione, della Giunta, e degli Assessori regionali siano comunicate entro dieci giorni dall'adozione del relativo decreto di nomina alla Assemblea regionale per l'inoltro alla commissione legislativa permanente competente, con l'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità e del possesso dei requisiti eventualmente richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a ricoprire l'incarico.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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