POS. II Prot._______________/64. 03. 11

OGGETTO: Istituto Regionale Vite e Vino - Emolumenti arretrati - Interessi e rivalutazione monetaria

.

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
-Dipartimento Regionale Interventi
Infrastrutturali
-Servizio Vigilanza Enti Pubblici-
Esa-IRVV-Riforma Agraria


PALERMO




1. Con nota n. 716 del 7 marzo 2003, codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine ad una problematica relativa al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria su retribuzioni arretrate dovute dall'Istituto regionale della vite e del vino ad un proprio dipendente.
Codesta Amministrazione non fornisce alcun orientamento sulla questione, limitandosi a trasmettere la nota dell'IRVV che sinteticamente riassume la richiesta del legale del dipendente, il quale invita l'Istituto " a sospendere le trattenute sullo stipendio del proprio assistito, lamentando un errato calcolo degli interessi sulle retribuzioni arretrate che avrebbero comportato una decurtazione superiore di somme a sua volta dovute " dall'interessato all'amministrazione di dipendenza.
L'Istituto regionale precisa che nel calcolo degli interessi sulle somme corrisposte nel 1996 a titolo di arretrati - relativi al periodo 1991/1995 - ha applicato il decreto del Ministero del tesoro 1 settembre 1998, n. 352, contenente il regolamento sui criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva in favore dei dipendenti pubblici.
Anche l'IRVV non esprime alcun orientamento sulla problematica sottoposta, limitandosi a chiedere una verifica sulla correttezza delle procedure applicate.
Dall'atto di "invito e significazione " del legale dell'interessato - allegato dall'IRVV - sembrerebbe, inoltre, evincersi una problematica inerente alla prescrizione e/o compensazione del credito/debito oggetto della presente fattispecie.

2. Preliminarmente, si ritiene opportuno riepilogare la normativa in materia di interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti di natura retributiva.
L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede: " Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito " .
Diversamente dai crediti previdenziali, ai crediti di lavoro si applicava fino al 1994 l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., - vale a dire gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito si cumulavano dal giorno della maturazione del suo diritto.
Successivamente, a partire dal 1995 il suddetto criterio del cumulo subì una radicale modifica anche per i crediti da lavoro ad opera dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai sensi del quale " L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica, ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministero del tesoro........" .
Il decreto del Ministero del tesoro 1 settembre 1998, n. 352: " Regolamento recante criteri e modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 " - applicato dall'IRVV - all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, così stabilisce:
1. " Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. " Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. " Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. " Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%. "


3. Il principio del cumulo di cui al 3° comma dell'art. 429 c. p. c. ha subito una sorta di abolizione ad opera degli interventi legislativi del 1991 e del 1994 con riferimento però ai periodi successivi alla loro entrata in vigore. E' infatti certa l'applicabilità dell'art. 429 c. p. c. nella sua formulazione originaria ai casi in cui i crediti retributivi, maturati prima del 31 dicembre 1994, siano pagati in epoca successiva a tale data.
Fermo restando l'assunto che al lavoratore spettano per quell'arco temporale interessi e rivalutazione monetaria, la questione che ha comportato un forte contrasto in giurisprudenza, soprattutto all'interno della sezione lavoro della Cassazione, è stata quella inerente le modalità di computo degli interessi.
Sul calcolo di questi si sono alternati nel tempo tre diversi orientamenti:
A) Secondo la tesi più risalente nel tempo, considerando la tecnica liquidatoria dell'art. 429 c.p.c. affine a quella delle obbligazioni di valore, la liquidazione degli interessi sui crediti retributivi andava calcolata sull'importo del capitale già rivalutato ( Cfr. Cass. 15 aprile 1996, n. 3513; Cass. 12 dicembre 1998, n. 12523; Cass. 12 gennaio 1999, n. 440 ).
B) Il secondo orientamento, asserisce invece che gli interessi legali non debbano essere calcolati sul capitale rivalutato da ultimo, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore. La base di calcolo degli interessi in questo modo non sarebbe quella massima bensì quella gradualmente incrementa ( Cfr. Cass. 28 marzo 1998, n. 3281; Cass. 16 luglio 1998, n. 6993; Cass. 17 marzo 1999, n. 2434 ).
C) Più recente è la giurisprudenza - che considerando il credito di lavoro come debito di valuta e non di valore - ha ritenuto che gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. si computassero sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione massima o dalle somme via via rivalutate ( Cfr. Cass. 15 dicembre 1997, n. 12673; Cons. di St., Adunanza plenaria, 15 giugno 1998, n. 3; Cass. 24 luglio 1999, n. 8063 ).
Quando quest'ultimo orientamento sembrava stesse prevalendo - anche alla luce della pronuncia n. 3/1998 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato - è intervenuta la Cassazione a sezioni riunite che, con sentenza 29 gennaio 2001, n. 38, con l'intento dichiarato di porre fine alle contrastanti pronunce sulle modalità di calcolo degli interessi, ha ritenuto di attenersi all'orientamento giurisprudenziale intermedio, riportato al punto sub B), rimarcando che alla ragione risarcitoria del 3° comma del citato art. 429, si aggiunge una ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita che difenderà dal risarcimento del danno di mora.
Si chiarisce, inoltre, che il punto 4 dell'art. 2 del regolamento di cui al D.M. 352/1998 - che prevede l'applicazione del solo interesse del 10% sui crediti retributivi arretrati maturati prima del 1995 - trovava giustificazione nel fatto che nel periodo compreso tra il 1991 e il 1996 il tasso legale di interesse venne elevato al 10% con la L. 353/1990 e il raddoppio, rispetto al precedente 5%, sembrò assorbire anche il danno da svalutazione monetaria. Nonostante qualche isolata pronuncia sulla piena satisfattività di tale tasso per i danni da ritardato pagamento, nella considerazione che la succitata norma regolamentare avrebbe inteso evitare un'ingiusta locupletazione da parte del lavoratore con conseguenze pregiudizievoli per la spesa pubblica ( Cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Reg. Basilicata, n. 117/1995 ), la giurisprudenza maggioritaria ha considerato quel punto del regolamento illegittimo, poiché l'art. 36, comma 22, della legge 724 del 1994, con l'estensione del cumulo ai soli crediti " per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994 ", non lascia margini di dubbio sulla decorrenza del divieto, operativo solo per le pretese insorte ed azionabili in data successiva a quella di riferimento. " A fronte di tale inequivoca volontà legislativa, non era consentito, in sede regolamentare, procedere all'estensione retroattiva del divieto; l'operazione effettuata dal Ministero del tesoro, viola il principio di gerarchia delle fonti e si pone in contrasto con la fonte da cui il regolamento trae legittimazione, che, testualmente, riserva a quest'ultimo solo il modo di determinare << i criteri e le modalità di applicazione >> del divieto introdotto " ( Cfr. T.A.R. Lazio-sez. III- 7 ottobre 1997, n. 3007; Cons. St., Ad. Plen., n. 3/1998 ).
Alla luce di ciò, l'Istituto regionale vite e vino avrebbe dovuto rivalutare su base annua i crediti arretrati e cumulare l'interesse legale del 10% per il periodo tra il 1991 e il 1994, laddove per i crediti dell'interessato relativi all'anno 1995 andava applicato solo l'interesse legale del 10%, mentre l'eventuale maggior somma tra interessi e rivalutazione sarebbe spettata nella sola ipotesi in cui, in quell'anno, la svalutazione fosse risultata superiore al tasso d'interesse legale - ipotesi, per altro, non verificatasi.

4. In ordine alla questione sulla prescrizione dei crediti di lavoro nonché con riferimento alla prescrizione di credito e debito tra l'Amministrazione e il lavoratore - che per la verità non solleva codesta Amministrazione né l'I'IRVV, quanto piuttosto il legale dell'interessato, seppur in maniera generica e senza precisa indicazione di termini - si rassegna in generale quanto segue.
I crediti di lavoro e le differenze arretrate dei medesimi soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, del codice civile e il termine inizia a decorrere dal momento in cui i relativi diritti sorgono ( Cfr. Cons. St., sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 378 e 12 marzo 2001, n. 1411; sez. V, 1 giugno 2001, n. 2966 ).
Si deve aggiungere che l'amministrazione non può neppure rinunciare alla prescrizione ed alla relativa eccezione, dal momento che, ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, essa è comunque obbligata, in caso di pagamento ai propri dipendenti di emolumenti prescritti, al recupero di tali somme; gli effetti di tale norma sull'irrinunciabilità alla prescrizione del credito principale si estendono anche al credito per interessi legali e rivalutazione monetaria ( Cfr. Cons. St., sez. VI, 31 marzo 1999, n. 371 e 28 febbraio 2000, n. 1044; sez.IV, 22 giugno 2000, n. 3540 e 27 novembre 2000, n. 6259 ).
In ordine invece alla compensazione dettata dagli artt. 1241 e segg. del codice civile si evidenzia che essa presuppone l'autonomia di debiti e crediti, e perciò non è applicabile nell'ipotesi di debiti reciproci originati da un unico rapporto ( ipotesi che sembra ricorrere nella fattispecie che ci occupa ); in tal caso la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere e non possono trovare applicazione le norme dettate per la compensazione in senso proprio, tra cui, specificatamente, la relazione fra prescrizione e compensazione. Infatti, mentre nell'ipotesi di crediti autonomi la compensazione, in virtù del 2° comma dell'art. 1242 c.c., non è impedita dalla prescrizione di uno dei due crediti qualora non era compiuta al momento in cui si è verificata la coesistenza dei contrapposti debiti, nell'ipotesi di debiti reciproci originati da un unico rapporto, in cui si contabilizza solo il calcolo del dare e avere, gli opposti crediti restano separatamente esposti ai relativi effetti estintivi, compresa la prescrizione ( Cfr.Cass., sez. lav., 5 maggio 1995, n. 4873; Cass. 11 aprile 1990, n. 3067; Cass. 3 novembre 1986, n. 6426 ).

5. Infine, in ordine alle ritenute sugli interessi legali e la rivalutazione, il Ministero del tesoro con circolare 23 dicembre 1998, n. 83,ha emanato delle istruzioni relative all'applicazione del D.M. 352/1998 che, al punto B) " Modalità di calcolo " così dispone : " gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sono calcolati..........al netto di ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali " ed ancora: " le somme dovute a titolo di interesse e/o rivalutazione monetaria, costituendo reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono assoggettate alle prescritte ritenute fiscali secondo il principio della cassa senza deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali atteso che ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, non costituiscono reddito ai fini contributivi ".
La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che " il << quantum >> per rivalutazione monetaria e interessi legali su somme dovute a titolo di arretrati retributivi va determinato basandosi su importi effettivamente erogati al dipendente, ossia al netto delle somme non corrisposte per ritenute fiscali e retributive, trattandosi di parti del credito principale delle quali i dipendenti non avrebbero mai potuto disporre " ( Cfr.Cons. di Stato 30 gennaio 2002, n. 508; Consiglio Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 13 ottobre 1999, n. 462; Cons. St., sez. IV, 10 luglio 1999, n. 869; Cons. St.,sez. VI, 10 luglio 1996, n. 931 ).
Per completezza della trattazione di tale ultimo aspetto si segnala che recente giurisprudenza della sezione lavoro della Cassazione ritiene invece che " Per i crediti di lavoro, nell'ambito di una configurazione non risarcitoria della rivalutazione e degli interessi.........., il calcolo di questi accessori deve avvenire sull'importo dei crediti al lordo delle ritenute fiscali, poiché anche la quota che il datore di lavoro deve versare all'amministrazione finanziaria costituisce una somma di pertinenza del lavoratore, giuridicamente - anche se non di fatto - già entrata nel patrimonio del medesimo " ( Cass. Sez. lav., 18 agosto 2000, n. 10942 ); nell'enunciare il riportato principio la suprema corte ha osservato che il d.m. 352/1998 è basato su un'impostazione diversa, poiché correla la determinazione degli accessori alla somma dovuta al netto delle ritenute ). Dello stesso avviso, che la rivalutazione e gli interessi vadano calcolati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, anche Cassazione, sez. lav., 1 luglio 2000, n. 8842; 11 luglio 2000, n. 9198; 10 aprile 2001, n. 5363.

Nei termini il reso parere.

******


Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale