POS. II Prot._______________/65.03.11

OGGETTO: Anticipazione contributo ex art. 6, comma 4 bis, L.r.12/1989 in assenza di attività nell'anno precedente.



Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste
- Dipartimento Regionale Interventi
Strutturali
- Servizio VI - Produzione animale e
impianti zootecnici

PALERMO




1. Con nota n. 1692 del 24 marzo 2003, codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulla richiesta, avanzata da un'associazione di allevatori, tendente ad ottenere l'anticipazione del contributo, che il comma 4 bis dell'art. 6 della L.r. 5 giugno 1989, n. 12, prevede al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno. Precisa codesta Amministrazione che l'Associazione richiedente non ha alcuna attività in corso nell'anno precedente e richiede l'anticipazione a fronte di un'eventuale,futura, approvazione di programmi che, negata dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste, è oggetto di ricorsi straordinari, attualmente pendenti, al Presidente della Regione.

2. Nel concordare con codesta Amministrazione sull'impossibilità per l'Associazione richiedente di beneficiare dell'anticipazione de qua, si espone quanto segue.
Il comma 4 bis dell'art. 6 L.r. 12/1989 dispone: " L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente ".
Ai sensi del comma 2 della stessa norma " Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività per l'esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ".
E' palese dalla lettera della norma che il legislatore ha inteso concedere l'anticipazione del contributo a quelle associazioni che nell'anno precedente a quello in cui la stessa anticipazione dovrebbe essere concessa hanno svolto una attività che è già stata oggetto di finanziamento ( e quindi approvazione ) da parte del competente Assessorato in riferimento ad un programma predisposto, a sua volta, nei due anni precedenti rispetto a quello in cui si eroga l'anticipazione.
L'esatta scansione temporale delle surriportate norme si aggancia inoltre ad un referente finanziario sul quale calcolare l'ammontare dell'anticipazione, che è dato dal finanziamento erogato al programma d'attività del precedente anno. Mentre sembrerebbe al contrario arbitraria l'interpretazione suggerita dall'associazione interessata che pretenderebbe l'anticipazione su un programma d'attività ancora da venire e da approvare secondo l'iter prospettato dal secondo comma dell'art. 6 della L.r. 12/1989.
L'inciso contenuto nel comma 4 bis " al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di ciascun anno" si riferisce chiaramente ad associazioni che si trovano ad operare per il 2° anno con un programma di attività in corso al 31 dicembre dell'anno precedente l'anticipazione e che entro il 30 giugno ( dell'anno sempre precedente l'anticipazione ) hanno predisposto un programma ( riferentesi all'anno per il quale si beneficierà dell'anticipazione ) per il quale, nelle more dell'approvazione e del finanziamento ricevono un' " acconto " proprio perché a garanzia dello stesso esiste già un'attività precedente positivamente vagliata dall'Amministrazione competente.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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