POS. V Prot._______________/68.11.03

OGGETTO: Opere pubbliche. Progettazione. Uffici tecnici. Ex Opere universitarie. L.r. n.7/2002.



ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- Dipartimento della Pubblica Istruzione
PALERMO



1. Con la nota prot. n.661 del 3 marzo 2003, codesto Dipartimento, premesso che l'Opera universitaria di XXXX (soppressa, ma i cui organi sono attualmente in carica ai sensi e per gli effetti dell'art.31, L.r. 25 novembre 2002, n.20) ha trasmesso allo stesso il progetto di restauro dei prospetti del Pensionato universitario YYYY, sito in XXXX, al fine di ottenere il contributo di cui all'art.16 della legge regionale 9 agosto 1988, n.15, ha chiesto allo Scrivente se tale progetto possa ritenersi conforme alle nuove prescrizioni in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e, dunque, ammissibile al predetto finanziamento.
Le perplessità di codesto Dipartimento sorgono dalla circostanza che il progetto è stato elaborato ed approvato dal responsabile del procedimento, individuato dall'Opera universitaria nel responsabile dell'ufficio tecnico previsto in seno all'Unità operativa "Borse di studio".
Difatti, codesto Dipartimento ricorda che questo Ufficio, già espressosi in materia di lavori pubblici delle Opere universitarie (parere prot. n.15246/93.95.11 del 20.9.1995), aveva rilevato, vigente la normativa facente capo alla legge regionale 29 aprile 1985, n.21 e succ. mod. e integraz., che gli uffici tecnici "devono essere organizzati secondo disposizioni di legge che ne determinino le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ad essi preposti", e aveva concluso che "non sembra che l'Opera universitaria di Palermo sia dotata di apposito ufficio tecnico, sicchè non sembra che possano ritenersi applicabili alla predetta opera universitaria le su riferite norme dell'art.22 della legge 10 del '93...";
Codesto Dipartimento ritorna adesso sulla problematica, affinchè la stessa venga vagliata alla luce dei nuovi principi dettati dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 in ordine al responsabile del procedimento, ai requisiti richiesti in capo allo stesso ed alle sue competenze (v. art.7 bis della legge 11 febbraio 1994, n.109, introdotto dall'art.5, L.R. n.7/2002 e art.7, D.P.R. n.554/1999).
In particolare, codesto Dipartimento sottolinea che, a proprio avviso, "se è vero che ai sensi dell'art.5 (della l.r. n.7/2002) i progetti devono essere approvati in linea tecnica dal responsabile del procedimento è anche vero che come responsabile debba, però, intendersi colui che riveste tale ruolo in qualità di capo ufficio tecnico", e chiede "se nei confronti delle OO.UU. ora E.R.S.U., debbano ritenersi immutate le determinazioni sopra espresse (da questo Ufficio) e condivise da questo Assessorato, nel qual caso, non sembrerebbe applicabile nei confronti delle stesse la previsione dell'art.5 della l.r. in oggetto".
Codesto Dipartimento avvalora la propria posizione in merito alla questione, ricordando che, ex art.31, L.r. 25 novembre 2002, n.20, fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione degli E.R.S.U., le funzioni delle soppresse Opere universitarie sono esercitate dagli attuali organi di amministrazione, che a tal fine rimangono in carica, e che in atto "l'Opera universitaria di Palermo, come peraltro, quelle di Messina e Catania, è stata individuata quale Servizio Periferico di questo Dipartimento P.I...".


2. Prima di entrare nel merito della questione, per sgombrare il campo da equivoci, vale la pena ricordare quanto già chiarito dallo scrivente Ufficio in ordine alla natura giuridica di enti pubblici regionali delle Opere universitarie, con parere prot. n.15528 /189.11.02 reso a codesto Dipartimento il 26 settembre 2001, di cui si riportano qui di seguito le argomentazioni svolte, tuttora esaustive:

"Per le Opere universitarie (enti istituzionali di assistenza scolastica dotati di personalità giuridica ex T.U. istruzione superiore 31 agosto 1933, n.1592) a seguito del D.P.R. 14 maggio 1985, n.246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di pubblica istruzione, com'è noto, si era posto il problema della loro sussistenza, dato che le norme di attuazione citate avevano disposto il trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale alla Regione, senza peraltro nulla prevedere in merito alla sorte degli enti stessi.

Alla valutazione espressa dall'Avvocatura dello Stato -secondo la quale le Opere, a seguito dello svuotamento di fatto operato con le norme di attuazione summenzionate, dovevano intendersi soppresse ad opera dello stesso D.P.R. 246/1985-, si sono contrapposte le argomentazioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, interpellato da codesto Assessorato, con il parere n. 397/1985 del 16 dicembre 1991 ha ritenuto che il D.P.R. n.246/1985, lungi dal sopprimere gli Enti in parola, nelle norme che qui interessano, va interpretato nel senso che le Opere universitarie continuano a svolgere la loro normale attività -operando come enti regionali- sin quando la Regione non avrà diversamente provveduto.
Pertanto, lo Scrivente, già nella nota da ultimo citata, non ha ritenuto "di doversi discostare dalle riferite conclusioni adottate dal Consiglio di giustizia amministrativa", che peraltro appaiono corrette anche alla luce della considerazione sistematica delle determinazioni normative assunte in campo nazionale con il trasferimento delle funzioni di assistenza in parola alle Regioni a statuto ordinario (D.P.R. n.616/1977, art.44; L. 22 dicembre 1979, n.642, di conversione del D.L. 31 ottobre 1979, n.536).
Ovviamente, in dipendenza del trasferimento alla Regione siciliana, operato con il D.P.R. 246/1985, le Opere universitarie restano attratte nell'Amministrazione regionale quali enti-organo della stessa, attesa la natura giuridica che attualmente rivestono nel campo del diritto, senza perdere la propria consistenza organizzativa, com'è evincibile dal citato parere del C.G.A.

La sopravvivenza delle Opere universitarie al D.P.R. n.246/1985 è, d'altronde, confermata dalla successiva normativa regionale, nell'ambito della quale le Opere universitarie sono riguardate come enti regionali, e ciò sotto diversi profili: cfr., ad esempio, art.2, l.r. 25.10.1985, n.39 (le Opere universitarie sono ricomprese tra le amministrazioni e gli enti sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o di enti locali territoriali); art.20, l.r. 9.8.1988, n.15 (modalità per l'acquisto di edifici monumentali per enti locali, Università ed Opere universitarie); art.16, l.r. ult. cit. (contributi regionali per le Opere universitarie); art.1, l.r. 5.6.1995, n.49 e art.18, l.r. 6.4.1996, n.19 (facoltà delle Opere universitarie di praticare tariffe privilegiate); art.13, l.r. 27.4.1999, n.10 (che, al primo comma, recita "il gettito della tassa per il diritto allo studio ... costituisce entrata propria delle Opere universitarie). Le Opere universitarie sono, infine, espressamente ricomprese nell'elenco degli "Enti ed Aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale" (v. Decr. 5.12.2001, pubbl. sulla G.U.R.S. 15.2.2002, n.8, emanato dal Segretario generale).

Non si discosta dal citato contesto normativo, il disegno di legge n.271, di iniziativa governativa, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia", ove si prevede che "gli enti, già Opere universitarie,... assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), ... sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale ... e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" (art.7), e si sopprimono espressamente le Opere universitarie aventi sede nella Regione (art.31).

Ciò posto, non può sottacersi che non appare in linea con le disposizioni vigenti, nonché con l'iniziativa legislativa governativa ricordata, l'attuale inquadramento delle Opere universitarie come Servizi periferici di codesto Dipartimento, come da delibera di Giunta n.366 del 2.10.2001 e succ. mod. sopra ricordata; inquadramento che in ogni caso presupporrebbe, in coerenza con i generali principi di diritto, la previa estinzione degli Enti in parola.
Vale la pena, al riguardo, ricordare infatti che gli enti istituiti con legge e gli enti previsti dalla legge non possono essere soppressi se non mediante un atto legislativo (vedi, sul punto, G.Virga, Diritto amministrativo, I, Giuffrè, Milano, 1983, p.38)."


3. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Con la legge regionale 2 agosto 2002, n.7 è stata recepita la legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche, nonché gli atti regolamentari che la integrano e completano, tra cui, in particolare, per quel che in questa sede interessa, il D.P.R. 21 dicembre 1999. n.554 (cfr. art.1, commi 1 e 2, della citata legge regionale).

Ora, considerato che l'importo del progetto in oggetto ammonta, come specificato da codesto Dipartimento, a Euro 497.555,84, nella ricognizione del quadro normativo di riferimento, ci si limiterà a selezionare dal complesso impianto legislativo, le disposizioni applicabili all'intervento di cui trattasi.

Com'è noto, la legge, nell'intento di assicurare, nei procedimenti per la realizzazione di lavori pubblici, l'adozione di "Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione" (cfr. rubrica dell'art.7, L. n.109/1994), nel richiamarsi alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, ha valorizzato la figura del "responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione"(cfr. primo comma, art.7 ult.cit.).

Pertanto, come specificato dal regolamento di attuazione della L. n.109/1994, adottato con D.P.R. n.554/1999, "Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'art.14, comma 1, della legge" (cfr. art.7, primo comma, D.P.R. cit.).

In particolare, il regolamento citato specifica che "Il responsabiledel procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguatoalla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio dellaprofessione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle normevigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità diservizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel casodi interventi di cui all'art.2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi diimporto superiore a 500.000 Euro" (art.7, quarto comma, D.P.R. cit.).

Infine, a norma dell'art.7bis, L. n.109/1994, introdotto dall'art.5 della legge regionale n.7/2002, "Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento".


4. Dalle disposizioni testè richiamate, emerge con chiarezza:
- che le competenze del responsabile del procedimento, nell'impianto della legge, non sono (necessariamente) attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o di una struttura corrispondente. Il responsabile del procedimento è, infatti, "nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico" (cfr. art.7, primo comma, D.P.R. cit.), tra soggetti in possesso dei requisiti normativi richiesti (cfr. art.7, quarto comma, D.P.R. cit.);

- che il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista per interventi di importo inferiore a Euro 500.000;

- che il responsabile del procedimento, per tutti i lavori pubblici di importo inferiore (ed è il caso in esame) o uguale alla soglia comunitaria, è competente ad esprimere il parere sui progetti in linea tecnica (così art.7 bis, L. n.109/1994, introdotto dall'art.5, L.R. cit.).

Se è questo l'impianto normativo di riferimento, ne consegue, a parere dello Scrivente, che non è più necessario indagare in ordine alla sussistenza o meno in seno all'Opera universitaria di un "ufficio tecnico" ed alla strutturazione interna dello stesso, dovendosi piuttosto verificare la sussistenza in capo al responsabile del procedimento nominato dall'Opera universitaria (e che, nel caso di specie ha elaborato il progetto) dei requisiti previsti dalla legge e dalle relative norme di attuazione, il possesso dei quali fonda, in relazione all'ammontare dell'importo del progetto, la sua competenza ad elaborare ed approvare il progetto stesso.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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