Pos. 2   Prot. N. /69.11.03 



Oggetto: Legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento cooperazione,
commercio e artigianato
P A L E R M O


1. Con nota n. 746 dell'11 marzo 2003 codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla esatta interpretazione dell'art. 13 della L.r. 30.10.2002, n. 16 (Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti) che nel modificare e integrare l'art. 2 comma 2 della L.r. 19 agosto 1999, n. 16 dispone che ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di imprese istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per i soggetti beneficiari (detenuti ed ex detenuti), in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità; e che "le attività lavorative autonome....possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA".
Ad avviso di codesto Dipartimento, la deroga introdotta dall'art. 2 della L.r. 16/99, per effetto dell'integrazione operata dall'art. 13, comma 1, della citata L.r. 16/2000, consente l'iscrizione ai registri presso le Camere di commercio ai soggetti che, volendo avviare una attività commerciale, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. a, b, c, d, del D.Leg.vo 114/98, fermi restando i divieti previsti dall'art. 10 lett. e, ed f, della legge 575/65. Mentre per quel che concerne l'integrazione operata con il secondo comma dell'art. 13 della L.r. 16/2000, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto distinguere la fase di avvio dell'attività e di iscrizione ai previsti albi da quella di realizzazione dell'attività stessa.

2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio si osserva, preliminarmente, che l'ammissione dei detenuti al lavoro esterno dell'istituto penitenziario è dettagliatamente regolato dalle norme contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. Ordinamento penitenziario) e dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento attuativo dell'ordinamento penitenziario - R.O.P.)
Prima di emettere un provvedimento di ammissione del detenuto al lavoro esterno - provvedimento che appartiene alla competenza della direzione dell'Istituto che deve, altresì, predisporre le prescrizioni cui il detenuto dovrà attenersi, e che diviene esecutivo solo dopo l'approvazione del Magistrato di sorveglianza - le norme impongono la verifica di taluni elementi fondamentali primi fra tutti l'espiazione del quantum di pena previsto (art. 21 O.P.) e l'assenza di profili ostativi ai sensi dell'art. 4 bis o 58 quater O.P.. (terrorismo, eversione, associazioni di tipo mafioso ecc.)
Al di là delle norme citate che, come già detto, regolano se, come e quando un detenuto può essere ammesso al regime di semilibertà (e quindi al lavoro esterno), va ricordato che taluni reati comportano come pena accessoria, normalmente di durata limitata, l'interdizione legale (quale ad esempio l'interdizione temporanea dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere). Finchè dura l'interdizione il detenuto anche se autorizzato al lavoro autonomo, non può espletare nessuna delle attività per le quali sussiste l'interdizione (Cass. Pen. Sez. I sent. 5960 del 13.2.2002).
Ciò premesso, e passando allo specifico quesito posto da codesto Dipartimento, ad avviso dello scrivente, l'art. 2 della L.r. 19 agosto 1999, n. 16, per effetto delle modifiche e integrazioni introdotte dai commi 1 e 2 della L.r. 16/2000 va interpretato nel senso che, fermi restando la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza dei divieti posti dalle norme vigenti, se il solo ostacolo all'iscrizione di un detenuto ai registri o albi tenuti dalle camere di commercio è costituito dalla mancanza del titolo di studio richiesto (scuola dell'obbligo) e/o dalla impossibilità di produrre il certificato di moralità, in queste ipotesi (e solo in queste), in deroga ai divieti, la norma regionale autorizza l'iscrizione del soggetto nei registri o albi della Camera di commercio.
Per certificato di moralità, poi, ad avviso dello scrivente, deve intendersi quello rilasciato dal casellario giudiziario attestante l'assenza di reati relativi alla moralità professionale (emanazione di assegni a vuoto, violazione delle norme sulla prevenzione, truffa, violazione delle norme previdenziali...).
Se il detenuto ancorché autorizzato al lavoro autonomo, è in stato di interdizione (o per il tipo di reato o a causa di pena accessoria) e quindi gli è preclusa l'iscrizione agli albi e registri della Camera di commercio, la norma regionale (integratrice dell'art. 2 L.r. 16/99) consente l'accesso ai benefici previsti a condizione che il soggetto interessato, oltre alla partita IVA, abbia un tutore (nominato dal Giudice tutelare) che secondo le norme sulla tutela, renderà validi gli atti compiuti dall'interdetto, altrimenti annullabili.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".








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