POS. II Prot._______________/72.03.11

OGGETTO: Commissari straordinari presso Commissioni provinciali artigianato. Nomina funzionari regionali addetti a uffici di diretta collaborazione dell'Assessore.Pagamento gettoni di presenza. Decurtazione retribuzione accessoria omnicomprensiva.



Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca
- Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO




1. Con nota n. 2640 del 14 marzo 2003, codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica attinente agli incarichi aggiuntivi dei dirigenti e al principio di omnicomprensività del loro trattamento economico. A tal fine, premette di aver affidato a funzionari ( dirigenti ) regionali - addetti, tra l'altro, agli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore - l'incarico di commissari straordinari presso le commissioni provinciali per l'artigianato e che, in virtù di tale incarico, gli stessi partecipano di diritto alla commissione regionale per l'artigianato.
Si chiede di conoscere " se la partecipazione a tale Commissione, per la quale l'Assessorato ha disposto il pagamento ai dirigenti del gettone di presenza, comporti una decurtazione della retribuzione accessoria omnicomprensiva. Inoltre, in ordine a tale ultimo punto, si chiede di conoscere se detta indennità omnicomprensiva possa essere ridotta proporzionalmente alle giornate in cui l'addetto risulta assente per l'espletamento di servizi esterni che comportano, da parte di altri enti o amministrazioni, il pagamento di una qualsiasi retribuzione ".

2. In ordine ai quesiti posti si espone quanto segue. Il comma 4 dell'art. 13 della L.r. 10/2000 dispone: " Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo " ( accessorio ) " remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza ".
Il comma 4 dell'articolo 13 della L.r. 10/2000 statuisce che il trattamento economico dei dirigenti regionali è omnicomprensivo e, soltanto nell'ipotesi in cui il compenso ( relativo sempre ad incarico conferito in ragione dell' ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa ) debba essere corrisposto da terzi lo stesso non va erogato all'interessato ma all'amministrazione di appartenenza che lo farà confluire nel fondo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza. In detta ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 14 del contratto sulla dirigenza ( D.P.Reg. 10/2001 ), che opera un espresso rinvio alla direttiva 1 marzo del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ai dirigenti è corrisposta, ai fini del trattamento accessorio, e in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota , in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma ( corrisposta dai terzi ) confluita al fondo suddetto.
L'art. 13, comma 4, della L.r. 10/2000 però troverà applicazione - ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 ( Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 ) - a decorrere dalla data della contrattazione ( non ancora avvenuta ) per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In virtù dell'art.16, comma 1, della L. 448/2001 " fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa, fino a quella data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti ".
Fino a quando non verrà definita la contrattazione per il biennio 2002/2003 ai dirigenti andranno dunque remunerati totalmente e direttamente gli incarichi aggiuntivi agli stessi assegnati; ciò, però, avverrà nelle sole ipotesi in cui la normativa regionale ne preveda la compensabilità. Ai sensi, infatti, dell'art. 1 comma 4, della L.r. 15/1993 " nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale". In virtù dell'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82, " Deve.......... riconoscersi ai dipendenti dell' amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione il diritto a compenso aggiuntivo rispetto al normale trattamento economico ove la scelta sia collegabile solo a capacità personali, casualmente collegabili alla posizione del funzionario nell'ambito dell'Amministrazione ".
Nella concreta fattispecie sottoposta, l'incarico di commissario straordinario presso le commissioni provinciali per l'artigianato non pare rientrare tra quelli gratuiti in quanto trattasi di compiti non rientranti nell'attività ordinaria ed istituzionale dei soggetti addetti agli uffici di diretta collaborazione degli Assessori. Inoltre, discendendo dall'art. 17 della l.r. 3/1986 la partecipazione di diritto dei presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato alla commissione regionale per l'artigianato ( e quindi, nel caso concreto,dei detti commissari straordinari ), agli stessi spettano anche i compensi di cui alla tabella A, classe A) dal D.P.Reg. 82/1995 - e ciò nonostante il D.P.Reg. 29 giugno 1998 ( regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali ) per la partecipazione dei dipendenti alla commissione regionale de qua preveda la corresponsione di un compenso soltanto se ricorre l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 17 l.r. 3/1986 ( cioè per i quattro esperti in materia di artigianato ). I commissari straordinari infatti non partecipano a quella commissione in qualità di funzionari regionali con compiti rientranti nella loro attività ordinaria ed istituzionale, come, ad esempio, i soggetti di cui alle lettere b), c), ed e) del citato art. 17.
Si rileva infine che l'espletamento di " servizi esterni " non da luogo a decurtazione delle giornate lavorative, poiché tali incarichi giustificano chi li espleta dall'assenza dall'ufficio in tutte quelle ipotesi in cui trattasi di incarichi comunque conferiti ai funzionari dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa o conferiti da terzi consequenzialmente a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione di essa e comunque tutti gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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