POS. V Prot._______________/73.03.11

OGGETTO: Teatro xxxx di yyyy. Trasformazione in fondazione ex l.r. 2/2002 e successive modifiche. Previsioni statutarie di partecipazione di privati contributori al consiglio di amministrazione. Condizioni.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.

PALERMO


1. Con nota prot. 854/Area AA.GG del 14 marzo 2003, pervenuta allo Scrivente il 18 marzo 2003, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito in ordine alla problematica in oggetto, originato da una richiesta formulata dall'Ente Teatro xxxx di yyyy.

Il quesito riguarda la possibilità di prevedere, in sede di formulazione dello Statuto di fondazione, ex art. 35 l.r. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'entità dell'apporto finanziario di partecipazione di soggetti privati, cui assicurare la possibilità di nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione della fondazione, in una misura inferiore a quella prevista dall'art. 10 del d.lvo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale disposizione, infatti, per consentire ai soggetti privati -anche associati- che partecipano al patrimonio di fondazioni di enti operanti nel settore musicale, richiede un apporto annuo -per almeno i primi tre anni della vita della fondazione- non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione.

Poiché i soggetti interessati alla partecipazione, contattati in trattative preliminari, hanno ritenuto che la soglia minima di apporto, determinata in relazione ai finanziamenti regionali di cui all'art. 4 della l.r. 16 aprile 1996, n. 19, risulta eccessiva per le caratteristiche economico-finanziarie dell'imprenditorialità locale, codesto Dipartimento chiede se -a fronte delle previsioni del terzo comma dell'art. 35 della l.r. 2/2002, che prevede che le fondazioni liriche e sinfoniche siano disciplinate secondo i principi di cui al l. l.vo 367/1996- sia possibile fissare nello statuto della Fondazione in questione un apporto annuo inferiore (un quarto di quello previsto dall'art. 10 del d.l.vo 367/1996), oltre che un apporto iniziale non inferiore a 500 mila euro.

Ritiene, in proposito, codesto Dipartimento che le previsioni dell'art. 35 della l.r. 2/2002 consentano alle fondazioni ivi previste, nell'ambito dell'autonomia statutaria, di determinare le condizioni di ammissioni di privati con riferimento a soglie minime di apporto diverse a quelle previste dall'art. 10 del d. l.vo 367/1996..


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Con l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato con l'art. 35 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è stata determinata la trasformazione in fondazioni, con la correlata acquisizione di personalità giuridica di diritto privato, degli enti lirici e sinfonici, prevedendo che le fondazioni medesime "sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo" (terzo comma).

La norma regionale, quindi, non impone il rispetto integrale delle disposizioni del d. l.vo 367/1997, ma il rispetto dei principi dallo stesso emergenti.

Se può ritenersi sussistente tra i principi applicabili quello della apertura ai soggetti privati, nonché quello della possibilità per gli stessi di partecipare anche alla gestione della fondazione (con la presenza di un rappresentante nel consiglio di amministrazione) allorchè la loro partecipazione assuma un peso economicamente rilevante, non sembra tuttavia che l'esatta entità di tale partecipazione possa ritenersi strettamente vincolante nella determinazione delle previsioni statutarie.

Pertanto, alla stregua delle previsioni della legislazione regionale, sembra che la misura minima di partecipazione, che consenta la nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione, possa venir fissata in una misura diversa, purchè assuma una particolare rilevanza nell'apporto economico-finanziario.

In ordine alla congruità e rilevanza delle misure di importo o di percentuali di partecipazione fissate concretamente nei singoli statuti, il relativo giudizio spetta, in definitiva, all'Amministrazione cui compete l'approvazione della deliberazione di trasformazione e dello statuto di fondazione, tenendo conto, altresì, del numero totale dei componenti di ciascun consiglio di amministrazione nonché della previsione dell'art. 10 del d. l.vo 367/1996, che, al fine di conseguire il diritto a nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione, consente che più fondatori privati si associno per concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore, cumulando, in tal modo, i relativi apporti che andranno valutati complessivamente al fine del raggiungimento delle misure minime di importo previste.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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