Pos. IV 75.2003.11

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Riscossione.- Art. 1, l.r. 42/1997.- Definizione rapporto commissariale.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 4232 del 19.3.2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa il fondamento - alla luce di quanto disposto dall'articolo 1 della l.r. 10 novembre 1997, n. 42 - delle richieste di pagamento inoltrate, con note 30 aprile e 2 dicembre 2002, dalla xxxx S.p.a. in relazione alla liquidazione di indennità una tantum corrisposte ad ex dipendenti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1991, n. 20, e di spese legali sostenute per controversie di lavoro riguardanti le medesime indennità.
Rileva il richiedente Dipartimento che precedenti analoghe istanze sono state rigettate - su conforme avviso della Commissione consultiva di cui all'art. 5 della l.r. 5 settembre 1990, n. 35 - in considerazione del carattere omnicomprensivo del compenso erogato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 42/1997, e chiede allo scrivente di esprimersi circa la "legittimità delle ultime istanze di pagamento avanzate dalla xxxx", ed in particolare "se le stesse istanze debbano essere valutate separatamente dal contesto normativo della l.r. 42/97 o se invece ... ricadenti nell'ambito dell'omnicomprensività del compenso già erogato ai sensi del più volte citato comma 2 dell'art. 1 della l.r. 42/97."

2.- In ordine alla problematica proposta lo scrivente ritiene che non sussistano elementi tali da imporre una revisione delle conclusioni cui codesto ramo di Amministrazione è a suo tempo pervenuto.
Ed invero non possono che condividersi le considerazioni che hanno supportato il mancato accoglimento delle pretese riassunte dalla xxxx nel rendiconto al 31 dicembre 1998.
In particolare, in conformità al parere reso dalla Commissione consultiva di cui all'art. 5 della l.r. 5 settembre 1990, n. 35, in merito all'erogazione dell'indennità ex art. 3 l.r. 20/1991 (cfr. verbale n. 14 relativo alla seduta del 20 novembre 1999) si ritiene, in primo luogo, che la misura della erogazione determinata dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 1997, n. 42, sia esaustiva ed assorbente di qualsiasi pretesa della Xxxx S.p.a. nascente dalla gestione del servizio di riscossione in regime commissariale o comunque connessa all'attività svolta in tale ruolo.
E nessun dubbio appare sussistere - attesa la ristretta operatività, temporale e soggettiva della normativa di riferimento, destinata a trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 20 del 1991 e foriera di risoluzioni del rapporto di lavoro con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo al 31 dicembre 1991 - circa appunto la riconducibilità della richiesta di pagamento avanzata dalla Xxxx S.p.a, con note 30 aprile e 2 dicembre 2002, alla gestione commissariale le cui pendenze tutte si è inteso viceversa risolvere in via definitiva con la corresponsione di un importo satisfativo di ogni pretesa, individuata o meno, attuale o futura, purchè correlata all'attività prestata in qualità di commissario governativo.
A conferma peraltro della ricomprensione delle spettanze correlate alla liquidazione ed erogazione dell'indennità una tantum, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, prevista al fine di incentivare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale in servizio presso gli ambiti territoriali della riscossione della Sicilia, nella somma normativamente quantificata dalla citata l.r. 42/1997, al fine di definire ogni pretesa della gestione commissariale, è sufficiente rilevare che dagli atti informalmente trasmessi allo scrivente emerge che la Commissione paritetica Regione-Serit, costituita al fine di accertare il credito pregresso vantato dal Concessionario, ha tenuto in considerazione anche le erogazioni poste in essere in esecuzione del disposto dell'art. 3 della l.r. 20 del 1991, di cui è appunto questione.
Ancora si rileva che la pretesa di che trattasi non può, in ogni caso, essere azionata alla luce della avvenuta assunzione dell'impegno - previsto dall'art. 1, comma 5, della l.r. 10 novembre 1997, n. 42 - di non intraprendere alcuna ulteriore azione nei confronti della Regione siciliana sulla base di eventuali pretese nascenti dalla gestione commissariale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate, formalizzato (a quanto risulta sempre in via informale allo scrivente) in data 15 dicembre 1997 con apposita delibera del Consiglio di amministrazione della Xxxx S.p.a.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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