POS. V Prot._______________/78.03.11

OGGETTO: Scuole paritarie nella Regione siciliana. Ispezioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Conflitto di attribuzione.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- Dipartimento Istruzione
- Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
- Segreteria della Giunta regionale


LORO SEDI


1. Con nota n. 620 del 24 marzo 2003 il Dipartimento regionale dell'Istruzione ha sottoposto all'attenzione dello Scrivente una problematica concernente un'attività posta in essere dal Ministero in oggetto che si appaleserebbe lesiva delle competenze e prerogative statutariamente riconosciute alla Regione siciliana.

Premesso che il Ministero, sin'oggi, non ha avuto alcun dubbio circa la competenza della Regione siciliana in materia di riconoscimento delle scuole paritarie, tant'è che in diverse occasioni ha rimesso per competenza all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione le domande di parità erroneamente indirizzate al Ministero, il Dipartimento in indirizzo rappresenta che, tuttavia, lo stesso Ministero ha disposto visite ispettive presso alcune scuole paritarie della Regione siciliana a mezzo di proprio ispettore e che, presso alcune scuole paritarie, tali visite sono state effettuate.
Poiché codesto Dipartimento ritiene che l'operato del Ministero costituisca una debita ingerenza nelle competenze statutariamente affidate alla Regione siciliana ha richiesto il parere dello Scrivente sulla questione.
Alla richiesta di consultazione codesto Dipartimento ha allegato, oltre che alcune note con le quali il Ministero, nel passato, ha rimesso alla Regione le istanze di riconoscimento di parità di istituzioni scolastiche, anche la nota dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria n. 2760 del 7 marzo 2003, ricevuta in pari data, con la quale il dirigente scolastico dà notizia della visita ispettiva effettuata, nonché la nota 13 gennaio 2003, prot. 136 con la quale il Dipartimenti per i servizi del territorio e lo sviluppo dell'istruzione del MIUR formalizza al prof. Cassola l'incarico ispettivo in parola, ricevuta da codesto Dipartimento via FAX il 10 marzo 2003 (come da indicazioni segnate a margine dal telefax).

Inoltre codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente via fax la propria nota prot. 493 del 13 marzo 2003, indirizzata al Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero, con la quale stigmatizza il riferito comportamento. E tuttavia, come comunicato per le vie brevi, il Ministero non ha, ad oggi, riscontrato tale nota.



2. In ordine alla questione sottoposta si osserva, preliminarmente ed in via generale, quanto segue.

Gli articoli 13 e 17 dello Statuto regionale assegnano alla competenza legislativa della Regione le materie, rispettivamente, dell'istruzione elementare nonché dell'istruzione media ed universitaria.
L'art. 20 , primo comma, prima parte, dello Statuto prevede che le funzioni esecutive ed amministrative sulle materie di competenza regionale vengano svolte dalle Amministrazioni in cui si articola la Regione siciliana.

Nella materia della pubblica istruzione sono intervenute, con D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, le norme di attuazione statutarie -determinate a termini dell'art. 43 dello Statuto- che attribuiscono l'esercizio delle funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia all'Amministrazione regionale.

Le predette norme di attuazione, peraltro, riconoscono il valore legale in tutto il territorio della Repubblica dei titoli di studio "conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla Regione in conformità dell'ordinamento statale".

Né la circostanza che al pregresso sistema di parificazione, pareggiamento o riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali è subentrato il riconoscimento di parità disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, può aver refluito sulle competenze regionali, dal momento che la normativa ha solo unificato il precedente sistema scolastico non statale rientrante nel sistema nazionale di istruzione.

Nessun dubbio, infatti, è sorto, o poteva sorgere, da parte del Ministero che, in diverse occasioni, ha rimesso per competenza all'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione le domande di parità avanzate da istituzioni site nella Regione siciliana, con la precisazione che "Poiché lo Statuto speciale di autonomia di codesta Regione ed i conseguenti decreti di attuazione riservano a codesta Regione medesima la competenza ad emanare i provvedimenti di riconoscimento legale o di pareggiamento, ritiene lo scrivente che uguale competenza debba ravvisarsi per il riconoscimento della parità scolastica" (nota 7698 del 27 sett. 2000 della Direzione generale per l'istruzione media non statale).

Peraltro, lo stesso Ministero, nel diffondere istruzioni operative sui procedimenti per il riconoscimento della parità scolastica con circolari 14 febbraio 2001 n. 30 e 14 maggio 2001, n. 87, precisava in entrambe che "In ragione dell'autonomia statutaria delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori".


La competenza di verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, poi, non si differenzia da quella di verifica iniziale del possesso dei medesimi requisiti ai fini del riconoscimento di parità, trattandosi di aspetti del medesimo potere teso ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento della parità scolastica.

Di conseguenza, l'ispezione disposta dal Ministero, che attribuisce con la precitata nota n. 136 del 13 gennaio 2003 un incarico ispettivo, premettendo che "l'art. 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ..... fa carico al MIUR della verifica relativa non solo al possesso originario, ma anche al mantenimento, da parte delle istituzioni scolastiche non statali, dei requisiti previsti per il riconoscimento della parità", ha determinato una illegittima ingerenza dell'attività del Ministero nelle competenze assegnate alla Regione siciliana dalle soprarichiamate norme statutarie e di attuazione.

Peraltro, ancorchè nel corpo della menzionata nota n. 136 del 13 gennaio 2003 il M.I.U.R. indichi la finalità dell'indagine ispettiva nel "monitoraggio dei progetti educativi e dell'opera svolta sul territorio nazionale dagli istituti secondari paritari", tuttavia le sopra citate premesse, nonché le direttive di svolgimento dell'incarico -annesse a tale nota d'incarico e che richiedono la verifica di una serie di requisiti che vanno ben oltre a tale finalità,- evidenziano che, in realtà, le ispezioni sono state disposte per verificare la sussistenza di quei requisiti previsti dall'art. 4 della l. 62/2000 per l'ottenimento ed il mantenimento della parità scolastica.

Peraltro, ancorchè il Ministero avesse voluto condurre un'indagine meramente conoscitiva, avrebbe dovuto richiedere all'Assessorato di acquisire e fornire gli elementi necessari al completamento dell'indagine medesima.


Pertanto sia l'atto di conferimento dell'incarico ispettivo sia la correlata attività, imputabile al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno posto in essere una lesione della sfera di competenze costituzionalmente garantita alla Regione siciliana .


3. Premesse le superiori considerazioni, nell'affrontare la questione della proponibilità innanzi alla Corte costituzionale di un ricorso per conflitto di attribuzione, va rilevato che lo stesso dovrebbe esser proposto avverso il predetto conferimento d'incarico ispettivo e lo svolgimento delle visite ispettive operate dal soggetto incaricato dal Ministero.

Infatti, qualunque atto o attività concretamente lesivi dell'integrità degli ambiti di competenza costituzionalmente garantiti possono formare oggetto d'impugnativa, in quanto esternino l'intenzione lesiva delle attribuzioni regionali e riguardino l'esercizio di un potere giuridicamente rilevante, ancorchè si concretino in comportamenti univoci e significativi.

Conclusivamente, dunque, ritiene questo Ufficio che, a tutela delle prerogative della Regione siciliana, vada proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'individuato atto di conferimento d'incarico ispettivo del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca nonché degli atti ispettivi posti in essere dall'ispettore incaricato nei confronti dell'istituzione scolastica sopra richiamata, in quanto lesivi delle attribuzioni regionali in materia di istruzione previste dagli articoli 14 e 17 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione approvate con D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, ed altresì poiché posto in essere in violazione del principio costituzionale di leale collaborazione che impone una partecipazione della Regione alle determinazioni che incidono sulle attribuzioni della medesima.

Sotto l'aspetto procedurale, si rappresenta che, come è noto, i ricorsi per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale vanno proposti dal Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta regionale (ex art. 39, L. 11 marzo 1953, n. 87), e vanno notificati al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

Poiché, nella specie, risulta che la Regione siciliana ha avuto conoscenza dell'atto e dell'attività censurati il 7 marzo 2003, il relativo termine va a scadere il 6 maggio 2003.


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