POS. II Prot._______________/94.03.11

OGGETTO: Prepensionati E.M.S. - Trattamenti incentivanti - Regime fiscale.



ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
- Dipartimento regionale industria
- Servizio V° affari giuridici contenzioso
Vigilanza enti subregionali


PALERMO




1. Con nota n. 1292 del 3 aprile 2003, codesto Assessorato chiede di conoscere quale sia il regime fiscale cui assoggettare le somme di natura incentivante da corrispondere, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, ai lavoratori prepensionati dell'Ente Minerario siciliano che godono dei benefici previsti dalla legge regionale 42/75, e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto dai punti B3 eB6 del protocollo regionale 5 novembre 1997.
Si chiede, in particolare, di accertare l'applicabilità del più favorevole regime fiscale previsto dal comma 4 bis dell'art. 17 del T.U.I.R. ( testo unico delle imposte sui redditi contenuto nel D.P.R. 917/1986 ). Tale possibilità è già stata vagliata negativamente in un parere pro-veritate acquisito dalla R.E.S.A.I.S., nel quale si suggerisce, però, l'alternativa di ricondurre l'indennità una tantum di cui sopra alla diversa previsione della lettera i) del 1° comma dell'art.16 del T.U.I.R., considerandola come indennità spettante a titolo di risarcimento per gli anni in cui il trattamento di fine rapporto non è maturato a causa del prepensionamento. Quest'ultima ipotesi consentirebbe di applicare sull'ammontare percepito l'imposta di cui al 1° comma dell'art. 18 del testo unico - con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle somme - sottraendo l'indennità de qua al più gravoso regime della tassazione ordinaria.

2. Sulla questione prospettata si espone quanto segue.
L'art. 16, inerente la tassazione separata di taluni redditi, al comma 1, lett. a) prevede: " L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, ..................; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti,........ .
La giurisprudenza più recente ritiene che " Il dettato di cui all'art. 16, 1° comma, lett. a), d.p.r. n. 917 del 1986 assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia pure con il favore della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle corrisposte al lavoratore ad integrazione del trattamento di fine rapporto, come indennità di prepensionamento, le quali, convenzionalmente stabilite tra le parti, trovano giustificazione nell'ambito del rapporto stesso e della sua risoluzione consensuale " ( Cfr. Cassazione, sez. I, 21 gennaio 2000, n. 669 ).
Ai sensi del 2° comma dell'art. 17 del T.U.I.R. " Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) dell'articolo 16,.........sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1 ".
Le somme incentivanti di cui all'oggetto sembrerebbero dunque rientrare nella previsione normativa contenuta nella seconda parte della lettera a) del surriportato art. 16 con la conseguente piena applicabilità del sistema d'imposta di cui al 1° comma dell'art. 17 D.P.R. 917/1986 che si riporta per intero: " 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n, 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta ". A conforto di ciò, la giurisprudenza ha precisato che " le indennità non riconducibili tra quelle equipollenti al tfr ", di cui alla prima parte della lett. a) dell'art. 16 del testo unico, " rientrano, ai fini fiscali, tra le altre < < indennità e somme >> rimanendo di conseguenza assoggettate a tassazione con le modalità di cui all'art. 17, 2° comma, decreto n. 917/1986 " ( Cfr. Cassazione, sez. I, 28 aprile 1999, n. 4290 ).

3. La diversa previsione contenuta al comma 4-bis ( comma aggiunto dall'art. 5, D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ) - ai sensi del quale: " Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di..........., di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 " è sicuramente più favorevole al lavoratore e, astrattamente, potrebbe ricomprendere la fattispecie che ci occupa, ma trattandosi di norma applicabile soltanto a redditi conseguiti in periodi decorrenti dalla sua entrata in vigore ( 1° gennaio 1998 ) non può essere invocata per situazioni antecedenti come quella che interessa i prepensionati E.M.S. . Del resto la specifica circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E non lascia dubbi sulla decorrenza irretroattiva del comma 4-bis del citato art. 17, precisando inequivocabilmente che : " Per quanto riguarda le disposizioni relative alla disciplina delle somme corrisposte per incentivi agli esodi, si precisa che in questo caso si deve far riferimento alla data in cui, essendosi realizzato l'evento, matura il diritto alla percezione delle somme in questione. In particolare, si ritiene che le nuove disposizioni debbano applicarsi alle somme corrisposte per incentivi all'esodo a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, vale a dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 sono in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme sorge, quindi, dal primo minuto del primo gennaio 1998 " .

4. Si rassegna infine che l'ipotesi avanzata nel parere pro-veritate rilasciato alla R.E.S.A.I.S. - circa la possibilità di far rientrare le somme incentivanti corrisposte ad integrazione del trattamento di fine rapporto nella previsione normativa di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 16 T.U.I.R. ( con la conseguente determinazione dell'imposta in applicazione dell'aliquota prevista dal successivo articolo 18 dello stesso testo unico ) - non appare praticabile in quanto le somme corrisposte ai prepensionati dell'E.M.S. non sono attribuite a titolo risarcitorio.
La fattispecie considerata alla lettera i) del 1° comma del citato art. 16 - da correlare al disposto del 2° comma dell'art. 6 dello stesso testo unico - è finalizzata infatti a reintegrare un danno subito per la mancata, illegittima, percezione di redditi che vengono sostituiti con somme attribuite a titolo risarcitorio - con la funzione di sostituire redditi non conseguiti ( ma che era diritto del lavoratore conseguire ) - e che, per tale motivo, si presentano come redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Tali caratteristiche non si rinvengono nelle somme incentivanti oggetto della presente fattispecie.



Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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