Pos. IV 97.2003.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Funzioni amministrative.- Applicabilità D.L. 7/2002.- Sistema elettrico nazionale.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 1530/Servizio II del 3.4.2003)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la titolarità delle competenze amministrative disciplinate dal D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 aprile 2002, n. 55, in relazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ed agli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili per l'esercizio degli stessi.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva, preliminarmente, che incontestata appare, a far data dalla decisione dell'Alta Corte del 27 luglio 1949 - 21 aprile 1950, la competenza legislativa della Regione siciliana in ordine agli impianti elettrici, in quanto pacificamente considerati rientrare nella materia dell'industria, puntualmente riguardata dall'articolo 14, lett. d), dello Statuto speciale.
E dunque, già in via generale, in ossequio al principio del parallelismo tra potestà legislativa e potestà amministrativa sancito dall'articolo 20, comma 1, primo periodo, dello Statuto, è da ritenere che rientra tra le attribuzioni regionali l'esercizio delle funzioni amministrative in materia. A conferma, poi, della sussistenza di una competenza regionale in materia, si evidenzia che il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio", emanato precipuamente allo scopo di disciplinare il passaggio alle dipendenze della Regione di taluni uffici periferici, e di disciplinare le modalità del trasferimento di talune funzioni, ha disposto che "le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dalla Amministrazione regionale".
L'esercizio di ogni funzione amministrativa in materia, dunque, tra cui ovviamente è dato comprendere anche il rilascio dell'autorizzazione unica cui il richiamato D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, all'art. 1, comma 1, ha riguardo, appare di competenza della Regione, e nel suo ambito - in ragione dell'assetto amministrativo datosi e della previsione recata dall'art. 21 della l.r. 10 aprile 1978, n. 2, e di cui all'art. 11 del T. U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che espressamente dispone che "le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge"- dell'Assessorato regionale dell'industria.
Nel senso della sussistenza di una puntuale competenza amministrativa della Regione nella fattispecie induce altresì a concludere la puntuale precisazione recata dal comma 5 bis dell'articolo 1 del medesimo D.L. n. 7/2002, secondo cui "le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione".

Né a diverse conclusioni appare condurre l'esame delle Norme di attuazione della Regione siciliana in materia di opere pubbliche, di cui al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed integrazioni. Ed invero dette Norme, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, lettere g) ed i), dello Statuto, sanciscono la competenza statale in ordine alle "grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale", e procedendo ad una individuazione delle stesse, vi comprendono, alla lettera g), "le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts". Nulla, di contro, è disposto in ordine agli impianti di produzione di energia elettrica, quali quelli riguardati dal D.L. 7 del 2002 e di cui al presente parere, i quali pertanto, se ubicati in Sicilia, rientrano in via ordinaria nell'ambito delle competenze regionali, a meno che, in attuazione della previsione recata dall'art. 3, comma 1, lett. m), delle citate Norme di attuazione statutaria in materia di opere pubbliche, non siano dichiarati, d'intesa con la Regione, di prevalente interesse nazionale.

Si osserva, infine, che ininfluente appare, ai fini della imputazione della titolarità al rilascio dell'autorizzazione in discorso, il richiamo alle disposizioni costituzionali quali risultano a seguito delle modifiche introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Ed invero, anche a prescindere dal considerare che l'articolo 10 della citata legge costituzionale ha esteso l'applicazione delle recate disposizioni alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more di un adeguamento statutario, soltanto "per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite", si osserva che il novellato articolo 117, al comma 3, identifica quale materia di legislazione concorrente, in ordine a cui quindi è riservata alla legislazione dello Stato la sola determinazione dei principi fondamentali, ma senza che da ciò derivi l'imputazione allo stesso di alcuna potestà amministrative, quella della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Si desume dunque pianamente - non ponendosi peraltro dubbi circa l'applicabilità in ambito regionale della specifica disciplina posta a livello nazionale con il decreto-legge indicato, attesa l'assenza di normazione regionale nello specifico settore e con finalità analoghe - che anche la potestà di rilascio del provvedimento amministrativo di che trattasi, attribuita al Ministero delle attività produttive (d'intesa con la Regione interessata), é esercitata in Sicilia, cioé con riguardo agli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW ubicati nel territorio regionale, dall'Assessorato regionale dell'industria, in quanto appunto trattasi di un provvedimento amministrativo che, per il territorio siciliano, rientra nelle competenze della Regione
Piuttosto - in conformità a quanto considerato dalla Corte costituzionale anche se con riferimento ad ipotesi affatto diversa (cfr. sentenza n. 186 del 1999) - si deve ritenere che, come il parere regionale, previsto dalla norma statale in relazione al provvedimento ministeriale in questione, é riconducibile all'interesse della Regione, così, simmetricamente, in Sicilia, in forza del principio di leale collaborazione, il provvedimento regionale di autorizzazione presupponga, a sua volta, la preventiva consultazione dell'amministrazione statale.

In relazione poi alla prevista valutazione di impatto ambientale (VIA), non si condivide l'assunto secondo cui, anche per gli impianti in discorso localizzati in Sicilia, lo Stato ha mantenuto la relativa competenza.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 71, rubricato "Valutazione di impatto ambientale", del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 91, rubricato "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, presupposto della competenza statale in materia appare essere la circostanza che le relative opere abbiano un particolare e rilevante impatto, o che siano di rilievo ultraregionale, o siano soggette ad autorizzazione di competenza dello Stato.
La richiamata norma regionale, con cui si disciplinano le modalità di svolgimento della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, dà appunto per acclarata la sussistenza di opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale, e per la relativa identificazione, visto inoltre il testuale rinvio operato dalla norma regionale alle disposizioni stabilite in materia dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, che a sua volta cita e presuppone il decreto legislativo 112/1999, non ci si può che riferire alla disciplina positiva vigente quale risulta dal già citato articolo 71, D. Lgs. 112/1999.
Nella specie, dunque, non essendo - per quanto già considerato - di competenza statale il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 7/2002, in ordine ai riguardati impianti elettrici siti o da ubicare in Sicilia, ne discende che non sussiste neppure la competenza statale in ordine alla relativa VIA, ad eccezione dell'ipotesi, da verificare in via di fatto, che detti impianti industriali siano ritenuti "di particolare e rilevante impatto" (cfr. art. 71, comma 1, lett. c), D. Lgs. 112/1999).

Infine, per ciò che attiene alla opportunità circa l'emanazione di una apposita circolare esplicativa, nessuna considerazione ritiene di dover formulare lo scrivente in quanto risulta allo stesso preclusa ogni valutazione in ordine al merito ed appunto all'opportunità dell'azione amministrativa.
Ci si limita a tal proposito a segnalare che tale tipologia di atti - privi di valore normativo ed inidonei a disciplinare i rapporti con i terzi od a costituire per gli stessi fonte di diritto o di pregiudizio, appare destinata sostanzialmente ad indirizzare in modo uniforme l'attività amministrativa, fornendo direttive in ordine all'esercizio di poteri discrezionali.

Ad ogni buon fine comunque si osserva che non appare possibile individuare, preventivamente ed in via generale, quali soggetti debbano partecipare alla prevista conferenza di servizi, essendo la relativa individuazione condizionata all'esatto oggetto della richiesta autorizzazione, che può riguardare direttamente gli indicati impianti industriali ma può anche avere ad oggetto opere ed infrastrutture connesse e per le quali ben diversi possono essere i soggetti coinvolti.

Conclusivamente non ci si esime dal segnalare che, ai sensi dell'Accordo 5 settembre 2002 stipulato tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, i criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - da utilizzare, in particolare, al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale - risultano fissati nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrante del sancito accordo.
E pertanto a detti criteri, fissati, nel rispetto del principio di leale cooperazione, in modo omogeneo a livello nazionale allo scopo di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, che dovrà operarsi riferimento nell'esercizio dell'attività amministrativa di competenza.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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