Pos. 1   Prot. N. /98.03.11 



Oggetto: E.R.P. Commissioni assegnazioni alloggi. Oneri finanziari.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei lavori pubblici
Dipartimento lavori pubblici
Servizio aree urbane
e politica della casa

P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine all'individuazione dell'ente tenuto a sostenere l'onere finanziario per il funzionamento delle Commissioni indicate dall'art 6 del D.P.R. n. 1035/72, recepito nella Regione siciliana con l'art.11 della l.r. n. 21/73, per l'espletamento delle procedure (esame della documentazione prodotta dai concorrenti e formazione della graduatoria) riguardanti l'assegnazione di alloggi di E.R.P., in forza dei bandi di concorso pubblicati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
La questione trae origine dalle osservazioni contenute nella nota del Coordinatore generale dell'I.A.C.P. di XXXX - Presidente della Conferenza dei Coordinatori generali degli Istituti autonomi case popolari dell'Isola - in cui viene evidenziato che, "sulla scorta del quadro normativo vigente ed, in particolare, in forza dell'art. 95 del D.P.R. n. 616/77 - che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. - la commissione di assegnazione è, pertanto, organo strumentale all'assegnazione stessa ed esplica la sua attività nei confronti del Comune competente per territorio..., dunque agli stessi Comuni andrebbe trasferito anche l'onere per il funzionamento di un organo che esplica la sua attività esclusivamente nei confronti del Comune, con la conseguenza di dover intendersi come implicitamente abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72". Tale tesi risulta essere condivisa da tutti i coordinatori degli II.AA.CC.PP della Sicilia.


2. Sulla questione si osserva quanto segue.
La disposizione normativa di cui all'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai Comuni le funzioni inerenti all'assegnazione degli alloggi, non sembra aver innovato nulla rispetto al sistema di formazione della graduatoria che è rimasta devoluta alla competenza delle apposite commissioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72, istituite presso gli II.AA.CC.PP.
Sull'argomento la giurisprudenza amministrativa ha più volte avuto occasione di pronunciarsi.
Già nel parere n. 432/88 del 14/12/88, reso sui ricorsi straordinari n. 106-107/86.8, proposti dall'Istituto Autonomo Case Popolari di XXXX, il Consiglio di Giustizia Amministrativa si era espresso nel senso di ritenere che "la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72, che pone a carico degli II.AA.CC.PP l'onere relativo al funzionamento delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi, non è stata implicitamente abrogata dalla successiva normativa che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia, né può ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa stessa, data la mancanza di un qualsiasi elemento certo dal quale possa ricavarsi un'intenzione del legislatore in tal senso".
Conseguentemente riteneva che la considerazione (alla base dei due ricorsi) secondo la quale "non si comprende perché, trasferite interamente ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti l'assegnazione di alloggi, non debba essere stato trasferito ai comuni stessi anche l'onere del funzionamento di un organo che esplica la sua attività esclusivamente nell'interesse del Comune" - identica considerazione su cui si fondano i rilievi mossi dal Presidente dei Coordinatori generali degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia nell'odierna questione - manifestasse, in buona sostanza, solo una "doglianza di illogicità della norma in esame", tuttavia "indubbiamente degna di attenzione in una prospettiva de iure condendo".
Più di recente, in ordine alla natura giuridica della Commissione provinciale assegnazione alloggi, è intervenuta una pronuncia del TAR-Catania, sez. II, n. 840 del 23 maggio 1996, in cui si precisa che "la Commissione, oltre ad avere carattere permanente e rilevanza esterna, si pone quale organo dotato di autonomia organizzativa, funzionale e decisionale, e quindi si presenta come autorità diversa e distinta non solo rispetto all'I.A.C.P presso cui è istituita, ma anche rispetto al Comune cui la l.r. n. 1/79 ha trasferito le funzioni amministrative in materia di assegnazione di alloggi.
Le funzioni della Commissione fanno capo all'Amministrazione regionale, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 1 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, come sostituiti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, in base ai quali tutte le funzioni amministrative in materia di edilizia economica e popolare, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela (ove non siano riferibili a particolari enti - quali gli I.A.C.P ed i Comuni - in virtù di disposizioni speciali), sono esercitate dalla Regione, alla quale è attribuito ogni potere residuale".
Dunque, tenuto conto della struttura e delle funzioni esercitate, il TAR precisa ulteriormente che "la Commissione assegnazione alloggi non è organo dell'I.A.C.P e non è organo del Comune, poiché non fa parte della sua struttura organizzativa...., la Commissione è in realtà un organo della Regione.
Al riconoscimento della natura di organo regionale non sono di ostacolo né l'essere il personale di segreteria fornito dall'I.A.C.P, né l'essere le spese di funzionamento poste a carico dello stesso Ente, trattandosi di elementi non risolutivi, posto che la questione deve essere definita dando la prevalenza all'atto di investitura e, soprattutto, alle particolari funzioni esercitate dalla Commissione di cui trattasi" (in senso conforme, v. anche TAR-Catania, sez. II, n. 1639 del 26 settembre 1996 e n. 369 del 28 febbraio 1997).
Dalle superiori affermazioni emerge con tutta evidenza che le funzioni già attribuite alla Commissione dal citato art. 6 del D.P.R. n. 1035/72 continuano a permanere in capo alla Commissione medesima, indipendentemente dal decentramento delle funzioni amministrative operato dall'art. 95 del D.P.R. n. 616/77, che ha "attribuito genericamente ai Comuni le funzioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia economica popolare" (cfr., C.G.A., sez. giurisdiz., n. 630 del 3 dicembre 2001).
Alla luce delle suesposte considerazioni non vi è, pertanto, ad avviso dello Scrivente, alcuna ragione per ritenere implicitamente abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72, che pone espressamente a carico degli Istituti l'onere finanziario del funzionamento delle commissioni istituite nel loro seno nonché quello di fornire il personale necessario al loro funzionamento.


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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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