Pos. IV 101.2003.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Uffici speciali.- Gestione beni.

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E TURISTICO
(Rif. nota n. 688 del 9 aprile 2003)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON. LE
ASSESSORE PER I BB.CC.AA. E LA P.I.

SEGRETERIA GENERALE

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, il Dirigente preposto all'Ufficio speciale per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine a talune problematiche concernenti l'oggetto.
In particolare si chiede di sapere se per la gestione dei beni mobili acquistati con risorse di pertinenza dell'Ufficio speciale debba procedersi alla nomina di un consegnatario e di un vice-consegnatario, ovvero se anche tale aspetto gestionale rientri nella previsione di cui all'art. 95 della l.r. 2/2002.

2.- In ordine alla problematica proposta - della quale si ritiene dover rendere partecipe, tenuto conto del rilievo di carattere generale della consulenza richiesta ed in considerazione delle competenze rispettivamente ascritte e del ruolo istituzionalmente attribuito, anche l'Ufficio di gabinetto dell'On.le Presidente e dell'On.le Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, la segreteria Generale ed il Dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, ai quali pertanto il presente parere viene inviato per conoscenza - si osserva quanto segue.

Il richiamato articolo 95 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, della cui applicazione, in buona sostanza è discorso, nel disciplinare il funzionamento degli uffici speciali temporanei costituiti ai sensi del disposto dell'art. 4, comma 7, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità o per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni, così prevede:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per l'acquisto di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale."

La riportata disposizione - che in virtù dell'espressa salvaguardia delle previsioni di cui all'art. 9 della l.r 21 del 2001, appare escludere dal proprio ambito di applicazione gli uffici speciali istituiti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orleans, per i quali peraltro, in ordine alle spese concernenti la funzionalità degli stessi, vigono specifiche disposizioni - appare finalizzata alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa, e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, mira ad evitare duplicazioni di attività strumentali e di strutture serventi.
Essa affida la gestione unificata delle spese indicate, non caratterizzanti l'attività ascritta agli uffici speciali e tuttavia indispensabili per lo svolgimento delle funzioni ai medesimi assegnate, al Dipartimento dello stesso ramo di amministrazione (Assessorato) in cui risulta già costituita, ed organicamente incardinata, l'apposita struttura intermedia prevista per l'esercizio di tutte le funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e delle attività serventi.

Se pure la dizione utilizzata dal legislatore regionale attiene letteralmente alle spese, appare evidente allo scrivente - supportato nella recata interpretazione anche dalla rubrica dell'articolo che ha appunto riguardo al funzionamento degli uffici in discorso - la volontà di riferirsi al complesso di attività gestionali di natura esecutiva indispensabili per l'ordinario operare delle strutture di che trattasi.

Ciò premesso, appare altresì da tenere in considerazione la circostanza che la normativa di riferimento - nella specie, atteso il rinvio operato all'art. 21, comma 6, della l.r 8 luglio 1977, n. 47, per quanto non previsto ed in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e della Regione, il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" - definisce la funzione di consegnatario, statuisce circa la relativa dipendenza funzionale, e disciplina il procedimento di nomina dei consegnatari, individuando le relative competenze.
Ed invero, l'articolo 6 del richiamato Regolamento, rubricato "Definizione e dipendenza funzionale", dopo aver disposto che gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari, e, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenti responsabilità, assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia, sancisce che gli stessi "sono posti alle dipendenze del dirigente responsabile degli acquisti dei beni e servizi necessari per il funzionamento" dell'amministrazione, o, negli uffici privi di tale dirigente, "del titolare dell'ufficio". Chiarisce a tal proposito l'art. 1 dello stesso decreto, che per dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi si intende "il dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza".
Il successivo articolo "Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e dei loro sostituti", dispone, al comma 1, primo periodo, che "l'incarico di consegnatario è conferito, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dai titolari dei centri di responsabilità - e cioè, in forza della definizione recata all'articolo 1, dal "dirigente con funzioni dirigenziali generali titolare di un centro di responsabilità" - su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi."

Le recate disposizioni appaiono con tutta evidenza riferirsi a strutture centrali, di rilevanti dimensioni, dotate di risorse umane atte all'assunzione dell'incarico di consegnatario ed alla sua sostituzione in caso di assenza o impedimento. Tal chè specifiche, ulterior, norme disciplinano il conferimento dell'incarico nelle ipotesi di uffici periferici, sezione staccate, unità operative od organismi similari.

Nella fattispecie in esame, considerato che la affidata gestione delle spese ex art. 95 l.r. 2/2002 determina l'attribuzione di tutte le competenze relative all'attuazione e realizzazione sul piano pratico e materiale delle conseguenti attività, con l'esercizio dei connessi poteri decisionali, si ritiene di dover escludere che permanga in capo al dirigente preposto all'ufficio speciale - oltre alle determinazioni qualificabili di sub-programmazione, quali quelle relative all'attivazione delle spese strumentali ed all'individuazione delle caratteristiche dei beni e servizi di cui necessita l'acquisizione, e potenzialmente privo di una struttura operativa atta all'assolvimento di compiti che esualno quelli specifici per il cui perseguimento lo stesso ufficio è stato istituito - qualsivoglia competenza o responsabilità gestionale ed esecutiva in ordine agli acquisti in discorso.
Da ciò consegue l'impossibilità di ascrivere al personale di cui è dotato l'ufficio speciale, o addirittura al dirigente allo stesso preposto, una titolarità di gestione amministrativa quale quella propria del consegnatario, che viceversa, per dipendenza funzionale e collocazione organica, non può che inserirsi in un ambito operativo strutturato appositamente per l'esercizio di attività di amministrazione attiva.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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