Pos. 1   Prot. N. 106/2003.11 



Oggetto: L.R. n. 23/2002 (art. 21, comma 3). Rimborso oneri iscrizione albo professionale. Attività occasionale.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P. I.
                      Dipartimento regionale dei beni culturali ed E.P. 


                                  PALERMO 


1 - Con nota 16 aprile 2003, n. 10620 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa la rimborsabilità degli oneri di iscrizione all'albo professionale, ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della l.r. 23-12-2003, n. 23, nei confronti di quei dirigenti che "offrono" la loro professionalità all'Amministrazione solo saltuariamente.

2 - Deve preliminarmente considerarsi che, in via di principio, il rimborso in questione trova giustificazione e va corrisposto soltanto nel caso in cui l'iscrizione all'albo si configuri come requisito necessario per l'assunzione e l'espletamento di un incarico professionale nell'ambito di attività di istituto.
Il termine "offrono", adoperato nella richiesta di parere, sembrerebbe presupporre, invece, l'inesistenza di un obbligo di assicurare la prestazione professionale lasciando presumere che il dipendente sia iscritto spontaneamente all'albo.
In tal caso, non sussistendo alcun obbligo per l'Amministrazione di avvalersi dell' opera professionale di tale dirigente, andrebbe escluso il rimborso degli oneri di iscrizione.
Laddove, invece, il dirigente abbia l'obbligo di iscrizione all'albo e di assumere l'incarico professionale in ragione della sua specifica qualifica e nell'ambito di compiti di istituto, risulterebbe irrilevante, ai fini del rimborso, l'occasionalità del conferimento (atteso che lo svolgimento di attività professionale, ancorché occasionale, non può prescindere dall'iscrizione).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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