POS. V Prot._______________/114.03.11

OGGETTO: Incarichi di studio, progettazione e direzione lavori a professionisti dipendenti da pubbliche amministrazioni.


ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori pubblici

PALERMO



1. Con nota prot. 1181/SD del 24 aprile 2003, pervenuta allo Scrivente il 7 maggio 2003, codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente la problematica relativa all'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -nella versione applicabile in Sicilia a termini della l.r. 7/2002- evidenziata da un Comune siciliano, con riferimento a fattispecie di incarichi di progettazione da affidare a professionisti esterni all'ente ma in rapporto di dipendenza con enti o amministrazioni pubbliche, vuoi in quanto docenti di ruolo, vuoi in quanto docenti con incarico di supplenza a cattedra intera, vuoi in quanto dipendenti da altro ente locale o dell'Amministrazione regionale con contratto a tempo determinato, nonché in relazione all'estensione dell'"ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza" di cui all'art. 18 della citata l. 109/1994 con riferimento ai docenti della pubblica istruzione con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Sulla questione relativa al divieto di affidamento di incarichi anche a professionisti docenti di istituzioni pubbliche codesto Dipartimento riferisce di avere già espresso la propria posizione, in risposta a quesito postogli da altro Comune, rilevando che la chiarezza della norma non consente di escludere dai destinatari del detto divieto anche i professionisti in questione.

2. Sulla prima delle questioni suesposte, relativa all'applicabilità del divieto di affidamento di incarichi recato dagli articoli 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -nella versione applicabile in Sicilia a termini della l.r. 7/2002- anche a professionisti docenti di istituzioni pubbliche va rilevato che la problematica sottoposta appare superata dalla recente legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, il cui art. 10, primo comma, lett. f), ha sostituito il 15° comma dell'art. 17 della l. 109/1994 -nella versione applicabile in Sicilia- mantenendo il divieto di affidamento di incarichi ai "dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici", ed escludendo il divieto medesimo per quei dipendenti con un rapporto di part-time non superiore al 50% nonché per quegli altri dipendenti cui è consentito da speciali disposizioni lo svolgimento di attività libero-professionali.


Ovviamente, stante che il legislatore regionale non ha modificato o eliminato -nella versione applicabile in Sicilia- la disposizione del comma 2 ter dell'art. 18 della predetta l.r. 109/1994, deve ritenersi che la specificità di tale disposizione, relativa ai dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto lavorativo a tempo parziale, consenta di conferire agli stessi incarichi professionali nelle ipotesi in cui non operi lo specifico divieto recato dalla medesima disposizione, divieto correlato all'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

In ordine, poi, al significato da attribuire all'estensione di tale ambito territoriale, si ritiene, stante che la disposizione in esame fa riferimento all'"ufficio di appartenenza", che tale ambito vada individuato con riferimento al comune in cui ha sede l'istituzione scolastica, dal momento che il rapporto lavorativo del personale precario è gestito dall'istituzione scolastica presso cui è assunto, mentre il rapporto dei docenti che hanno optato per un rapporto di lavoro part-time è pur sempre incardinato nell'istituzione scolastica di appartenenza.

Né, in proposito, può riferircisi alle graduatorie permanenti di cui alla l. 3 maggio 1999, n. 124, dal momento che le stesse, compilate su base provinciale, si sostanziano in elenchi di precedenza ai fini dell'individuazione dell'ordine di precedenza degli aspiranti agli incarichi.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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