POS. V Prot._______________/117.03.11

OGGETTO: Lavoratori socialmente utili. Retribuzione delle prestazioni integrative. Determinazione tariffa oraria. Art. 44 l.r. 23/2002.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Ufficio di Gabinetto On.le Presidente

- Segreteria Generale - Servizio II

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
- Ufficio di Gabinetto On.le Assessore

PALERMO




1. Con nota 7 maggio 2003, prot. 2082/Serv. V, codesta Agenzia ha trasmesso allo Scrivente la nota prot. 21272 del 31/3/2003 della Provincia regionale di XXXX, con la quale la Provincia medesima, nel rilevare che la determinazione della tariffa oraria da corrispondere ai lavoratori socialmente utili, secondo il calcolo derivante dalla disposizione dell'art. 44 della l.r. 23/2002, risulta superiore a quello determinato dalla normativa dell'art. 8 del d. l.vo 468/1997, e nella considerazione che l'operatività della disposizione regionale medesima determinerebbe effetti imprevisti ed imprevedibili per il bilancio provinciale, ha chiesto se la disposizione del precitato art. 44 l.r. 23/2002 abbia effetto retroattivo, oltre a sollecitare il legislatore a correggere la disposizione medesima.

Codesta Agenzia, condivide le perplessità manifestate dalla Provincia regionale richiedente, auspicando, in buona sostanza, l'adozione di un rimedio di natura legislativa.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Con il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in merito al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili per l'eventuale maggior impegno oltre il numero di ore settimanali correlate all'assegno ad essi corrisposto, è stato previsto un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria spettante al livello retributivo iniziale dei dipendenti che il soggetto utilizzatore impiega in analoghe attività, al netto delle corrispondenti ritenute previdenziali ed assistenziali.

La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, ha recepito le disposizioni del decreto legislativo 468/1997, in materia di lavori socialmente utili, e, quindi, anche il precitato secondo comma dell'art. 8 del d. l.vo 468/1997, per il quale non ha disposto specifiche modificazioni o integrazioni per l'applicazione nell'ordinamento regionale.

Successivamente, con l'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è stato disposto un diverso calcolo della tariffa oraria dell'importo integrativo di cui all'art. 8, secondo comma, del d.l.vo 468/1997, utilizzando come base di calcolo la retribuzione mensile spettante al livello retributivo iniziale dei dipendenti che il soggetto utilizzatore impiega in analoghe attività, al netto delle corrispondenti ritenute previdenziali ed assistenziali e decurtato dell'assegno per i lavori socialmente utili, e dividendo l'importo risultante non già per il numero di ore mensili previsto per i dipendenti del soggetto utilizzatore (mediamente 156), ma utilizzando come quoziente la differenza tra l'orario convenzionale mensile dei dipendenti e il monte ore medio mensile di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili fissato in 86 ore; con ciò determinando un consistente aumento dell'importo orario dell'importo integrativo, come ha rilevato la Provincia regionale richiedente.

La norma, ancorchè con un'infelice formulazione, dispone in tal senso retroattivamente, con riferimento all'entrata in vigore della l.r. 23 gennaio 1998, n. 3, con effetti che i soggetti utilizzatori non potevano prevedere all'atto in cui disposero l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili oltre il normale orario coperto dall'assegno per le attività socialmente utili; la normativa regionale, peraltro, non fa carico al Bilancio della Regione del maggior onere derivante dal diverso sistema di calcolo (la Tabella B annessa alla l.r. 23/2002, in corrispondenza del pertinente capitolo 322113 dello stato di previsione della spesa porta una variazione in diminuzione, non in aumento).

La chiara disposizione letterale della norma in questione non consente una diversa lettura, anche nella considerazione che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il principio della irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile non è stato accolto dalla Costituzione se non per la materia penale (per tutte: sent. n. 118 del 2-8 luglio 1957), né il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato s'impone come limite alla retroattività delle leggi regionali in maniera diversa al legislatore regionale rispetto a quello statale (v. sent. n. 58 del 15-31 ottobre 1991).

Pertanto, ove gli Uffici ed Amministrazioni in indirizzo riterranno necessario o opportuno rimodulare la disposizione in questione, eventualmente riportando le relative previsioni a quelle recate dalla disposizione statale modificata, potranno ricorrere al potere di iniziativa legislativa loro spettante.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, si ritiene che il presente parere riguardi fattispecie in ordine alla quale potrebbe determinarsi una potenziale controversia.
Pertanto lo Scrivente non diffonderà il presente parere sulla banca dati "FoNS", a meno che le Amministrazioni in indirizzo siano di diverso avviso e ne autorizzino la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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