POS. V Prot._______________/120.03.11

OGGETTO: Centro regionale per l'inventario e la catalogazione. Comitato di gestione. Dirigente nominato in rappresentanza dell'Assessorato. Trasferimento ad altro ramo di amministrazione.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P.I. -
Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P. -
PALERMO

1. Con nota prot. n. 1729/Area AA.GG. del 9 maggio 2003, codesto Dipartimento, premesso che l'art.10 della legge regionale 1 agosto 1977, n.80, nell'affidare la gestione del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ad un apposito comitato, ha in particolare disposto che di tale comitato fanno parte, tra gli altri, "due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria generale della Regione" e premesso altresì che "l'attuale rappresentante" dell'Assessorato BB.CC. ed AA. e P.I. non presta più servizio presso codesto Dipartimento, ha chiesto allo Scrivente se il dirigente in questione vada o meno sostituito.
Ritiene al riguardo codesto Dipartimento che "la ratio della disposizione di cui all'art.10 della legge regionale 1 agosto 1977, n.80, sembra...indurre...ad una sostituzione del dirigente che pur rappresentando l'Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., non presta più servizio presso di esso".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 1 agosto 1977, n.80, che ha istituito il Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva (nonché il Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali: v.art.9, l.r. cit.), ha affidato la gestione dello stesso ad un comitato composto:
"- dal direttore;
- da tre membri eletti dall'Assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art.2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
- da tre rappresentanti eletti dal personale del Centro;
- da due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria generale della Regione" (così art.10, primo comma, l.r. cit.).

Ora, com'è noto, scopo della norma è quello di individuare un soggetto in grado di rappresentare l'Assessorato in seno al comitato di gestione.
D'altronde, come la stessa legge chiarisce "i Centri regionali sono organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" (cfr. art.9, secondo comma).
La norma fissa al riguardo un requisito ben preciso, e cioè che si tratti di dirigente "in servizio" presso codesto Assessorato, per cui è fuor di dubbio che il rapporto di servizio debba necessariamente permanere ed essere attuale.
Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, "nel caso in cui l'appartenenza ad un'amministrazione ... costituisce requisito per la partecipazione ad un organo collegiale, la ratio della legge è quella di stabilire un collegamento strutturale fra i due apparati, che garantisce la rappresentanza del primo nell'ambito del secondo e che la cessazione del rapporto di servizio fa automaticamente venir meno" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 6.11.1985, n.1275).
In fattispecie siffatte, la giurisprudenza ha in particolare chiarito che "è illegittima...sia la nomina di un dipendente pubblico cessato dal servizio, atteso che in tal caso verrebbe meno la particolare posizione di status richiesta dalla norma, sia la permanenza in seno all'organo collegiale del membro cessato dal servizio ancorchè tale cessazione sia intervenuta successivamente alla nomina, in quanto anche in tal caso verrebbero meno gli stessi presupposti normativamente indicati" (così C. Stato, sez. II, 10.05.1995, n.1220/95).
Si concorda, pertanto, con codesto Dipartimento in ordine alla necessità di sostituire il dirigente di cui trattasi.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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