Pos. 1   Prot. N. 124.03.11 



Oggetto: Alienazione alloggi costruiti da cooperative edilizie a proprietą indivisa. L.r. 30-4-1991, n. 10 e l. 17-2-1992, n. 179, art. 18 .




Allegati n...........................



                      Assessorato regionale dei lavori pubblici 
                      Dipartimento lavori pubblici 
                      Servizio aree urbane e politica della casa 
                                      P A L E R M O 


1 Con nota 28 aprile 2003, n. 388, serv. II, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sulla possibilitą di autorizzare due cooperative edilizie a proprietą indivisa all'alienazione degli alloggi realizzati in favore dei rispettivi soci.
Espone codesta Amministrazione che le stesse cooperative hanno beneficiato di un contributo in conto capitale dell'80% del costo di costruzione ammissibile, ai sensi dell'art. 29 della legge 24-4-1980, n. 146 (recante misure per la realizzazione di case per i lavoratori dell'industria) per la realizzazione di alloggi a proprietą indivisa. .
La realizzazione degli immobili, dapprima affidata dalla Regione alla Cassa del Mezzogiorno con apposita convenzione, dopo la soppressione di tale organo ed il passaggio delle sue competenze all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, č stata trasferita alla Presidenza della Regione che ha poi trasmesso i relativi atti ed i progetti "ancora in corso di realizzazione o non completamente esauriti sotto il profilo formale e/o economico" a codesto Assessorato.
Le stesse cooperative in questione hanno ottenuto, oltre al contributo in conto capitale, un finanziamento integrativo da parte della Regione sotto forma di mutuo a tasso agevolato, con l'assunzione da parte della Regione stessa di una quota dei relativi interessi dovuti all'ente mutuante.
Dette cooperative, ai sensi della l.r. 30-4-1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, hanno chiesto di poter cedere in proprietą individuale, ai propri soci, le abitazioni realizzate.
Codesto Dipartimento osserva che "le cooperative medesime, pur avendo sostenuto un onere limitato di interessi di mutuo (giacchč l'intervento ha gią beneficiato del consistente contributo, in conto capitale, ragguagliato all'80% del costo massimo ammissibile), mirano a conseguire la cessione a favore dei soci assegnatari corrispondendo la differenza dell'onere di ammortamento del mutuo solo riferitamene a tale intervento integrativo. Ed invero le diposizioni di cui alle leggi in oggetto prevedono la possibilitą della trasformazione in proprietą individuale previo il rimborso, da parte del richiedente, dei maggiori benefici concessi, in termini di minore tasso di interesse applicato al mutuo gravante sull'alloggio, tenuto conto dell'originaria struttura statutaria della cooperativa ( a proprietą indivisa).
Pił in particolare, l'art. 4 della l.r. in argomento (l.r. n. 9/1991 ) precisa che il rimborso predetto scaturisce dalla differenza tra l'onere (maggiore) di un mutuo previsto a carico di soci di cooperative a proprietą individuale( o divisa) e l'onere sopportato effettivamente dalla cooperativa per un corrispondente mutuo( di pari importo e durata) gravante sull'immobile realizzato a proprietą indivisa."

Fatte tali premesse, codesta Amministrazione, manifesta dubbi sulla possibilitą di assentire la cessione in proprietą individuale degli alloggi ai sensi della predetta legge regionale n. 9/1991 atteso che le cooperative in questione, avendo gią goduto di un contributo in conto capitale notevolmente alto, finirebbero col cedere ai propri soci la proprietą degli alloggi a condizioni ben pił vantaggiose di altre cooperative che non abbiano fruito di contributi in conto capitale.

Viene poi chiesto di individuare quale sia fra la Presidenza della Regione e codesto Assessorato, l'Amministrazione competente ad assentire la cessione degli alloggi in argomento.

2. Le perplessitą manifestate da codesto Assessorato muovono dalla considerazione - peraltro condivisa anche dallo scrivente - che, nella concreta fattispecie, la notevole misura del contributo in conto capitale concesso alla cooperativa beneficiaria verrebbe a stridere con la cessione in proprietą individuale degli alloggi con una sommatoria di benefici che andrebbe al di lą dello spirito della legge regionale n. 9/1991. Quest'ultima, infatti, che consente l'acquisto della proprietą individuale dell'alloggio mediante il versamento della differenza fra la misura degli interessi previsti per il mutuo agevolato concesso in regime di proprietą indivisa e quella (maggiore) che sarebbe stata concessa in regime di proprietą individuale, non sembra estensibile alla fattispecie proprio in ragione del sostanzioso contributo a fondo perduto che altera il regime di finanziamento tipico delle cooperative a proprietą a proprietą indivisa.

E' tuttavia ipotizzabile un' interpretazione estensiva della citata norma regionale che, nel rispetto del suo spirito di fondo, teso a parificare l'onere economico sostenuto dai beneficiari di contributi concessi alla proprietą indivisa rispetto a quella individuale, sia volta ad assimilare il contributo a fondo perduto ad un mutuo, conteggiando su tale importo il dovuto conguaglio di interessi.

Quanto, infine, all'individuazione dell'amministrazione competente ad esprimere il parere sulla cessione dell'alloggio, sembra allo scrivente che tale competenza non possa ascriversi alla Presidenza della Regione non trattandosi di attivitą inerente alla gestione del "patrimonio immobiliare regionale" (cfr. art. 7 del D. lgs. Pres, Reg. 28-2-1979, n. 70).
                   
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitą alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati FONS.


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