Pos. 1   Prot. N. 126.03.11 



Oggetto: Art. 3 L.R. 21/1998 ed art. 149 del DPR 554/1999. Parere sulle riserve dell'appaltatore. Organo competente.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
P A L E R M O


1 - Con nota 30 aprile 2003, n. 1227/S D codesto Assessorato ha sottoposto allo scrivente il quesito posto dall'Ufficio del genio civile di Xxxx in ordine all'individuazione dell'organo competente ad esprimere eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione appaltante sulle riserve dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 149 del DPR. 21.12.1994, n. 554.

2 - Sulla questione, in merito alla quale codesto Dipartimento non manifesta alcun proprio avviso, si rileva che per effetto dell'all'art. 31/bis della legge. 11-2-1994, n. 109, nel testo vigente alla data del suo recepimento da parte della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il parere sulle riserve va espresso dal responsabile unico del procedimento, acquisite le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore. L'art. 149 del Regolamento di cui al DPR 554/1999 prevede per l'amministrazione appaltante la possibilità, del tutto discrezionale, di acquisire ulteriori pareri (sempre entro il termine di sessanta giorni previsto per la pronunzia sulle riserve) se ritenuti necessari.
La disposizione attribuisce un'ampia discrezionalità all'Amministrazione sul tipo di parere da richiedere (tecnico, giuridico) e sull'organo cui rivolgersi, organo che potrà individuarsi fra quelli previsti dall'ordinamento proprio di ciascun ente e, in mancanza, fra quelli di altri enti, purchè dotati delle necessarie competenze tecniche; fra questi ultimi non può, quindi, non rientrare anche l'Ufficio del genio civile competente per territorio, qualunque sia l'importo delle riserve.

3- Deve segnalarsi, tuttavia, che il legislatore nazionale è intervenuto sul comma 1 dell'art. 31/bis in argomento, modificandolo ampiamente con l'art. 7, comma 1, della l.1 -8-2002, n. 166 al fine di accelerare la soluzione del contenzioso sulle riserve, prevedendo la costituzione, da parte del responsabile del procedimento, di un'apposita commissione (composta da due membri rispettivamente nominati dal responsabile del procedimento e dall'impresa e da un terzo scelto di comune accordo) col compito di elaborare, dopo aver acquisito la relazione del direttore dei lavori ed, eventualmente, dell'organo di collaudo, una proposta motivata di accordo bonario.
La riformulazione della norma, ha eliminato la possibilità di ricorso ad ulteriori pareri da parte dell'Amministrazione appaltante resa possibile dall'art. 149 del DPR. 21-12-1994, n. 554 che pertanto, in ambito nazionale, deve ritenersi superato.
Potrà valutare, codesto Assessorato, l'opportunità di promuovere una iniziativa legislativa mirante a recepire tali norme nell'ordinamento regionale.
.

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale