POS. II Prot._______________/131.03.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. - Assunzione disabili ex legge n. 68/99.


Assessorato Regionale Industria
- Dipartimento Regionale Industria
Servizio V° Affari Giuridici Contenzioso
Vigilanza Enti Subregionali       


PALERMO




1. Con nota 13 maggio 2003, n. 1774, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine ad una problematica posta da un consorzio A.S.I. ed inerente l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, previsto dalla L.12 marzo 1999, n. 68, in presenza del divieto di indizione di nuovi concorsi e del blocco delle assunzioni, contenuto all'art. 5, comma 3, della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, che anche gli enti regionali sono tenuti a rispettare.
Ritiene il Dipartimento in indirizzo che il divieto contenuto nella normativa regionale non possa limitare la particolare finalità e funzione sociale cui tende la L. 68/99.

2. Questo Ufficio nel concordare con l'avviso manifestato dal Dipartimento regionale espone quanto segue.
Come già relazionato in un precedente parere dello Scrivente ( prot. n. 21768/ 268.11.01 del 21 dicembre 2001, rilasciato su richiesta dell'Assessorato agricoltura e foreste ) la legge 68/99 introduce una novità rispetto alla preesistente normativa, infatti mentre l'art. 12 della L. 482/1968 prevedeva che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvenissero subordinatamente al verificarsi delle vacanze in organico, e solo ai datori di lavoro privati era imposto l'obbligo di assunzione anche in mancanza di effettive esigenze aziendali, l'art. 3 della legge del 1999 equipara i datori di lavoro pubblici e privati prevedendo uniformemente al 1° comma: " I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti ".
La norma nel porre l'obbligo a carico dei datori di lavoro in termini di " sono tenuti ad avere alle loro dipendenze ", prescinde da necessità occupazionali e aggancia le percentuali di lavoratori disabili da assumere semplicemente al numero di lavoratori che risultano occupati presso ogni singolo datore di lavoro, stabilendo che al verificarsi di quel determinato dato numerico, sic et simpliciter, scatta l'obbligo di assumere i soggetti di cui all'art. 1 della stessa legge.
E' da rilevare che lo stesso art. 3, al 2° comma, pone specificatamente una deroga all'obbligo statuendo che: " Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al 1° comma si applica solo in caso di nuove assunzioni ".
Se ne ricava allora che, argomentando al contrario, negli altri casi si prescinde dalle nuove assunzioni stabilite dal datore di lavoro e, comunque, quella deroga vale solo per il datore di lavoro privato e solo per il particolare caso previsto ( 15/35 dipendenti ).
Ancora il 5° comma dell'art. 3 L. 68/99 stabilisce le particolari ipotesi in cui gli obblighi di assunzione di soggetti disabili siano sospesi, mentre l'art. 5 individua i casi in cui è possibile procedere ad esclusioni ed esoneri parziali degli obblighi di che trattasi (da regolamentare, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le esclusioni e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per gli esoneri parziali) disponendo, comunque, per quelle ipotesi, l'obbligo in capo ai datori di lavoro del versamento di contributi esonerativi al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per ogni unità non assunta.
Infine, a supporto della ricorrenza dell'obbligo de quo a prescindere dal blocco delle assunzioni e dei concorsi, sembra soccorrere anche quanto stabilito dal comma 2 dall'art. 16 della stessa legge: " I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso ".
A conclusione della presente trattazione si segnala il parere n.85 del 10 maggio 2002 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con riferimento alla finanziaria del 2002, ha chiarito come il blocco delle assunzioni non opera per quelle obbligatorie che, in quanto tali, sono da ritenere escluse dallo stop alle procedure di reclutamento di personale.
Nei termini il reso parere.


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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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