POS. V Prot._______________/134.03.11

OGGETTO: Fondo edifici di culto. Beni immobili di interesse storico ed artistico. Natura giuridica. Nulla osta all'alienazione ex DPR 283/2000. Trasferimento immobili dallo Stato alla Regione ex artt. 32 e 33, Statuto regionale.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC. ed Educazione permanente

PALERMO



1. Con nota 2013/Serv. Tutela e acquisizioni del 20 maggio 2003, codesto Dipartimento, premettendo che gli pervengono da uffici periferici quesiti in ordine alle procedure da applicare per il trasferimento di immobili appartenenti "ai F.E.C. (art. 19 o art. 21 1° comma DPR 283/2000)" ed, in particolare, richieste di istruzioni sulla circostanza che tali immobili, in virtù degli articoli 32 e 33 dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione (DPR 1825/1961), potrebbero transitare al demanio della Regione, rilevando l'attuale incertezza sulla natura giuridica "dei F.E.C." -che sembra potersi qualificare come organo dello Stato, per cui i relativi beni sarebbero da considerarsi demaniali- ed evidenziando la necessità di determinarsi in ordine alle richieste di N.O. a vendere avanzate dalle competenti prefetture, ha chiesto all'Ufficio di esprimere un parere.


2. Su quanto richiesto, dal momento che codesto Dipartimento non evidenzia alcuna specifica problematica giuridico-interpretativa di norme o fattispecie oggettivamente problematiche, lo Scrivente non può esprimersi che in termini generali, assumendo che la richiesta abbia riguardo agli immobili del Fondo edifici di culto, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, dal momento che l'acronimo "F.E.C.", ancorchè utilizzato al plurale, e la menzione delle Prefetture sembrano riferire la questione al predetto Fondo.


Sulla questione suesposta si rileva, anzitutto, che la natura giuridica del Fondo edifici di culto non pare problematica, dal momento che lo stesso, previsto da norme determinate da una commissione paritetica istituita con gli accordi tra Stato e la Città del Vaticano, e ratificate con legge 20 maggio 1985, n. 206, è un soggetto con personalità giuridica, amministrato dal Ministero dell'interno (articoli 56 e 57 delle predette norme di cui alla l. 206/1985, adottate con legge 20 maggio 1985, n. 222).

Il predetto Fondo, di conseguenza, è stato definito quale ente-organo dello Stato dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, parere n. 265 del 7/3/1989; TAR Sicilia- Palermo, sez. I, sentenza 5 maggio 1993, n. 420).

La stessa giurisprudenza sopra citata ha escluso la natura demaniale dei beni del Fondo edifici di culto, sia per la natura di ente non territoriale del Fondo sia per la mancata destinazione dei beni stessi ad un pubblico servizio, ritenendo che i beni in parola rientrino nella categoria dei beni patrimoniali disponibili.

In ordine ai beni appartenenti al Fondo edifici di culto, senza soffermarsi sulla questione del trasferimento dei beni dallo Stato in base agli articoli 32 e 33 dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 e successive modifiche ed integrazioni (questione sulla quale pende un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale), va rilevato che tali beni sono stati attribuiti a tale Fondo in base a norme derivanti da accordi internazionali particolarmente riguardati dall'articolo 7 della Costituzione che per la loro modificazione richiede la forma pattizia o un procedimento di revisione costituzionale.

Pertanto tali beni non potrebbero rientrare tra i beni trasferiti (o da trasferire) alla Regione siciliana senza una modifica della normativa concordataria.

Ma, in ogni caso, va osservato che l'esercizio dei poteri relativi al rilascio del nulla osta all'alienazione di immobili del Fondo edifici di culto, necessario a termini del combinato disposto dell'art. 30 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 e dell'art. 19 del D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, va condotto con riguardo all'interesse alla tutela dei beni culturali, proprio dell'Amministrazione del beni culturali, e non già con valutazioni (quale quella della tutela dell'integrità del patrimonio regionale, spettante in base a diversi poteri) che esulano dalle competenze normativamente conferite e che, se assunte, potrebbero inficiare i provvedimenti per illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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